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Il termine di cinque giorni per la comunicazione dell'avviso di convocazione può essere derogato?

Deroga ai termini di convocazione assembleare: approfondimento sulla validità di clausole regolamentari che stabiliscono scadenze superiori ai cinque giorni previsti dalla legge per la comunicazione dell'avviso.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
24 Lug, 2023

Secondo il terzo comma dell'articolo 66 disp. att. c.c. l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

In ogni caso, considerata la possibilità per l'assemblea medesima di poter deliberare in seconda convocazione in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 1136, comma 3, c.c. e sul presupposto della regolare convocazione di tutti i condomini alla prima convocazione, ne consegue che l'invito, contenente l'indicazione di entrambe le date di convocazione, prima e seconda, deve pervenire ai partecipanti entro il termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c. in relazione alla prima data di convocazione.

Il termine di cinque giorni può essere derogato? È possibile che una norma del regolamento prescriva un termine maggiore? Una tale clausola deve essere considerata valida?

Tali questioni sono state affrontate dal Tribunale di Crotone nella sentenza del 10 luglio 2023 n. 503

Il termine di cinque giorni per la comunicazione dell'avviso di convocazione può essere derogato? Fatto e decisione

Due condomini impugnavano una delibera che ritenevano invalida in quanto, a loro dire, non erano stati convocati per l'adunanza, prevista in prima convocazione, nel rispetto del termine previsto da una clausola del regolamento condominiale.

Quest'ultima prevedeva espressamente che la convocazione alle assemblee condominiali fosse comunicata ai condomini almeno 15 giorni prima della data fissata; di conseguenza gli attori notavano che rispetto alla riunione in prima convocazione del 17.10.2020, l'avviso, per essere tempestivo avrebbe dovuto essere ricevuto, almeno il 02.10.202.

L'avviso di convocazione deve essere ricevuto dal condomino entro cinque giorni.

Il Tribunale ha dato ragione agli attori. Dalla documentazione processuale in atti è emerso che ai condomini l'avviso è stato inviato oltre il termine previsto nel regolamento. In altre parole è risultato con tutta evidenza che è stata violata la previsione regolamentare attinente ai termini - legittimamente più ampi rispetto a quelli di legge - di convocazione.

Come ha chiarito lo stesso Tribunale è pacifico che il vizio derivante dalla tardiva convocazione dell'assemblea condominiale abbia inciso sulla corretta formazione della volontà collegiale. La delibera assembleare è stata annullata.

Considerazioni conclusive

Il termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66 disp. att. c.c., per la tempestiva comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale va calcolato a partire dal primo giorno immediatamente precedente la data fissata per l'adunanza, e pertanto va considerato di cinque giorni non liberi prima dell'adunanza stessa.

In particolare, il termine di cinque giorni va computato con riferimento alla data di prima convocazione e va computato a ritroso, escludendo quello in cui deve tenersi l'assemblea ma computando quello in cui la convocazione è ricevuta (Trib. Genova, Sez. III, 05/05/2010).

In pratica nel calcolo del termine di cinque giorni previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. non va conteggiato il giorno iniziale, dunque, quello dello svolgimento della riunione in prima convocazione, mentre va computato invece quello finale, cioè quello della ricezione dell'avviso (Cass. civ., sez. VI-2, ordinanza n. 18635 del 30.06.2021). L'art. 66 disp. att. cod. civ., quale norma inderogabile ai sensi dell'art. 72 disp. att. cod. civ., impone che il regolamento condominiale di natura contrattuale non possa, in alcun modo, derogare a detta norma, dando un termine inferiore di convocazione che, come sopra detto deve essere di almeno 5 giorni prima; tuttavia è possibile che tale previsione possa essere derogata dal regolamento di condominio in senso migliorativo per il condomino, dunque con previsione di un termine più ampio di cinque giorni tra la ricezione dell'avviso e la convocazione (Trib. Salerno, sez. I, 26/11/2012; Trib. Milano, 22/06/1998).

In ogni caso si ricorda che l'art. 1136, comma 6, c.c. secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, implica che ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e, dunque, essere messo in condizione di poterlo fare. È, pertanto, necessario che l'avviso di convocazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 disp. att. c.c. sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine (almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza) ivi previsto.

Allegato
Scarica Trib. Crotone 10 luglio 2023 n. 503
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