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Il taglio selvaggio delle piante del condomino vicino comporta risarcimento per danni ornamentali e ripristino della recinzione

Un condomino responsabile del taglio illegittimo delle piante può essere condannato al risarcimento dei danni, compreso il valore ornamentale degli alberi e le spese di ripristino della proprietà.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
6 Giu, 2025

L' articolo 896 c.c. stabilisce il diritto di un proprietario di richiedere il taglio dei rami degli alberi del vicino che si estendono sulla sua proprietà e di tagliare autonomamente le radici che invadono il suo terreno.

Nel contesto condominiale, questa norma si applica quando gli alberi piantati in spazi comuni o nelle proprietà private di un condomino invadono le aree di altri partecipanti al condominio.

In particolare se l'albero appartiene a un singolo condomino, quest'ultimo può essere obbligato a potare i rami che invadono le proprietà altrui.

Se il proprietario dell'albero rifiuta di intervenire, il condomino danneggiato può diffidare il vicino, chiedendo la rimozione dei rami o delle radici. In casi di inerzia la soluzione migliore è ricorrere al giudice che può imporre al vicino il taglio dei rami che si protendono nell'altrui proprietà o autorizzare il richiedente a tale operazione a spese della parte inadempiente.

La norma sopra detta, quindi, riconosce al condomino il diritto di proteggere la propria proprietà, ma stabilisce che non può agire autonomamente senza seguire una procedura corretta.

Se il taglio "selvaggio" di un condomino compromette la salute dell'albero o causa danni estetici e funzionali alla pianta del vicino, quest'ultimo può chiedere un risarcimento.

A tal proposito risulta di particolare interesse una vicenda recentemente esaminata dal Tribunale di Imperia, che, con la sentenza n. 272 del 21 maggio 2025, ha fornito importanti chiarimenti sui criteri di valutazione del cosiddetto danno ornamentale.

Responsabilità del taglio non autorizzato delle piante in condominio

La vicenda inizia quando un condomino richiede ad una società condomina vicina, il risarcimento per presunti danni arrecati dal convenuto ad essenze arboree e alla recinzione metallica del suo giardino. L'attore ha richiesto alla vicina il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il convenuto, in proprio e quale legale rappresentante della società condomina, si è costituito eccependo la carenza di legittimazione passiva e contestando nel merito la fondatezza della richiesta.

In subordine, ha domandato la riduzione della somma, con richiesta di rimborso delle spese legali. Il Tribunale ha dato ragione all'attore.

Nel corso del procedimento è emerso che il convenuto ha eseguito, o comunque fatto eseguire, il taglio delle piante presenti nella proprietà dell'attrice, causando anche la rimozione della rete metallica posta a confine con la proprietà adiacente dell'attrice.

A parere del giudicante, di tale condotta illecita e delle relative conseguenze sono tenuti a rispondere sia la società proprietaria condomina, sia lo stesso rappresentante legale in proprio, essendo l'autore materiale dell'azione o, quantomeno, colui che ne ha impartito l'ordine di esecuzione. In ogni caso, non è stato possibile scindere la sua responsabilità da quella della società.

Infatti, il convenuto, nella sua doppia veste di legale rappresentante della società proprietaria del terreno confinante e di persona fisica, risulta responsabile per l'illecito accertato, non avendo fornito alcuna prova idonea a escludere tale responsabilità.

Il Tribunale ha sottolineato come lo stesso convenuto abbia ammesso in sede di interpello di aver incaricato dei giardinieri per potare e tagliare la siepe dell'attrice affinché non invadesse il suo giardino.

Secondo il giudice ligure, la mancata manutenzione della siepe da parte dell'attrice, sebbene in violazione del regolamento condominiale, non esonera il convenuto dalla responsabilità, né giustifica l'impedimento alla piena fruizione dell'immobile da parte della società.

Quest'ultima ha infatti dichiarato di essere stata costretta per anni a non frequentare l'immobile e, infine, ad affidare a professionisti la rimozione degli arbusti, i quali oltre a ostacolare la vista, avrebbero creato disagio e danni.

Se il convenuto o la società avessero ritenuto di aver subito un pregiudizio, avrebbero dovuto rivolgersi alle sedi competenti, condominiali o giudiziarie, per ottenere una condanna dell'attrice e un eventuale risarcimento dei danni.

Come ha precisato lo stesso giudice, in nessun caso, invece, sarebbe stato legittimo intervenire arbitrariamente con la violenta e clandestina rimozione delle piante della vicina.

Che fare per rampicanti e piante invadenti dei vicini?

Calcolo del risarcimento per danni ornamentali e ripristino recinzione

Per la quantificazione dei danni il Tribunale ha preso in considerazione il c.d. valore ornamentale, cioè il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento parametrico noto come "metodo svizzero".

Quest'ultimo prevede la moltiplicazione del prezzo base di mercato con variabili in base al valore estetico, all'ubicazione sul territorio urbano, alle dimensioni e alle condizioni di salute della pianta, secondo quanto indicato nelle tabelle seguenti.

Inoltre il convenuto è stato condannato al pagamento della spesa per lo sradicamento dei ceppi ancora presenti (operazione necessaria per provvedere a rimettere a dimora le nuove piante), per la messa a dimora di nuove piante, per lo smaltimento dei rami e fronde lasciate accatastate dai danneggianti nel giardino dell'attore a seguito dell'illecito, per il ripristino della recinzione illecitamente rimossa dai convenuti", per una perizia asseverata di un esperto.

Respinta invece la richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale atteso che l'attore non è riuscito a provare il danno morale ed esistenziale derivante dal taglio della siepe, sia sotto il profilo della violazione di un diritto inviolabile della persona, sia, in ogni caso, sotto il profilo della gravità dello stesso.

D'altronde, l'attrice non risiede neppure nell'abitazione a cui è annesso il giardino in cui si è verificato l'illecito.

Sentenza
Scarica Trib. Imperia 21 maggio 2025 n. 272
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