La Corte di Appello di Milano, con sentenza pronunciata in data 11 gennaio 2023, n. 47, si è trovata ad affrontare un problema ricorrente e riguardante l'installazione, all'interno del condominio, di strutture finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.
La controversia nasce come impugnativa di una delibera assembleare, censurata da un condomino sotto differenti profili corrispondenti ai rispettivi punti inseriti nell'ordine del giorno.
La Corte, in accoglimento parziale dell'appello principale, ha riformato la sentenza del Tribunale, condannando il Condominio alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La piattaforma elevatrice deve sempre assicurare il comodo passaggio sulla scala: la fattispecie concreta
Un condomino impugnava più punti di una delibera assembleare e che corrispondevano alle varie questioni trattate nel corso di una singola assemblea condominiale.
Tutti i punti, indicati nell'ordine del giorno, riguardavano l'installazione di una piattaforma elevatrice interna al vano scale del fabbricato, finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Per quanto di specifico interesse il Tribunale rigettava la domanda più rilevante ritenendo, come da risultanze della CTU, che non sussisteva un rischio per la sicurezza dell'edificio né delle persone per asserita impossibilità di passaggio sulla scala di due persone affiancate e di barelle di soccorso e che non si ravvisavano concreti rischi in occasione di un eventuale sgombero in emergenza dell'edificio. Al più si poteva parlare di disagi. Le restanti domande venivano ritenute carenti di interesse.
Il condomino, sempre con riferimento al punto che precede e che è di interesse ai nostri fini, proponeva appello avverso la sentenza di prime cure e la Corte adita accoglieva il gravame.
A fronte del rilievo dell'appellante, secondo il quale il Tribunale non aveva considerato alcuni elementi fondamentali emersi dalla CTU (quali la presenza dei corrimano della scala, che avrebbe determinato "manovre irrealistiche dei soccorritori" anche in considerazione della misura standard delle barelle in dotazione delle ambulanze) e dalla CTP del condominio, secondo la quale "il passaggio di una barella, all'esito dell'intervento edilizio, sarebbe indubbiamente difficoltoso e non soltanto disagevole" la Corte adita non aveva dubbi nell'affermare "che l'inserimento dell'elevatore avrebbe comportato un obiettivo peggioramento di un passaggio sulle rampe delle scale già angusto, con conseguente incidenza negativa sulle condizioni di sicurezza" dell'edificio.
Peraltro, le conclusioni della CTU non apparivano conseguenziali alle sue risultanze, dalle quali erano emerse delle palesi incongruenze che, tuttavia, non nascondevano il peggioramento dello stato dei luoghi non compensato dai vantaggi che dell'opera non idonea ad abbattere le barriere architettoniche.
Norme urbanistiche e norme attinenti alla sicurezza: quali prevalgono?
L'esecuzione di un intervento finalizzato alla eliminazione delle barriere architettoniche, sia esso un impianto di ascensore o - come nel caso specifico - una piattaforma elevatrice, è soggetto sia al rispetto di norme urbanistiche (da intendersi tali quelle dettate a livello regionale, comunale o, comunque, specifiche di settore) sia al rispetto di quelle concernenti la sicurezza di cose e persone, od il decoro architettonico che, in generale, trovano spazio in differenti disposizioni legislative (artt. 1117-ter, 1120, ult. co., 1122-bis e 1127 c.c.).
Non solo le prime (di natura urbanistica), ma anche le seconde (di rango civilistico) - come rilevato dalla Corte di appello di Milano - hanno carattere imperativo, inderogabile ed indisponibile da parte dei privati in quanto sono poste a tutela di interessi generali.
Come emerge dalla sentenza in esame giova, infine, osservare che per effetto dell'art. 3 di cui al D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120) l'art. 2 della L. n. 13 del 1989 (relativa al superamento delle barriere architettoniche) è stato integrato nel senso che le innovazioni ad essa riferite: non sono più solo una prerogativa del condominio, ma sono riconosciute come un diritto di ciascun partecipante alla comunione o al condominio; ne è escluso il loro carattere voluttuario (ex art. 1121, co.1, c.c.) e per esse rimane fermo solo il limite del pregiudizio alla stabilità e sicurezza dell'edificio.
Tutti i mezzi per superare gli ostacoli alla vita dei disabili, infatti, rispondono al duplice principio di solidarietà sociale e condominiale (Cass. sent. n. 7938/2017) che prevale su di un eventuale violazione del decoro architettonico, a maggior ragione quando le opere siano realizzate all'interno del condominio.