La denuncia di danno temuto è un'azione attuata dal proprietario (o dal titolare di altro diritto reale di godimento o dal possessore) quando vi è ragione di temere che da un'opera esistente possa derivare pericolo di danni gravi e prossimi.
Essa presuppone che il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore che abbiano simile timore possano denunciare il fatto all'autorità giudiziaria ed ottenere, secondo le circostanze, una pronuncia giurisdizionale che ponga fine a tale situazione di emergenza, o, qualora ne sia il caso, disponga idonea garanzia per i danni eventuali.
Sono presupposti dell'azione:
- il pericolo di danno derivante da una res ad un'altra;
- la prossimità e gravità del danno medesimo;
- il ragionevole timore.
Il tema è stato di recente trattato dal Tribunale di Catania con la decisione n. 18 del 16 agosto 2023.
Il singolo condomino può ricorrere all'azione di danno temuto contro il pericolo infiltrazione dalla grondaia. Fatto e diritto
Con il ricorso per denunzia di danno temuto introduttivo del presente giudizio, due condomini evidenziano che il loro alloggio abbia subito e continua a subire infiltrazioni di umidità provenienti dalle grondaie condominiali, dandone prova con apposita perizia.
Fallita la via stragiudiziale, chiedono al Tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per eliminare le cause di questi fenomeni infiltrativi oltre alla condanna del condominio alla refusione delle spese di giudizio, nonché al risarcimento dei danni subiti stimati in perizia, perché costretti a vivere in una condizione di eventuale pericolo e in un ambiente poco salubre viste le muffe.
Radicatosi il contradditorio, il Condominio non ha contestato la necessità di intervenire per rimuovere le cause del fenomeno dannoso, cercando di usufruire anche delle agevolazioni previste in materia.
Ha tuttavia evidenziato l'inammissibilità della pretesa risarcitoria azionata in sede cautelare.
Non avendo raggiunto un accordo bonario, il Tribunale entra nel merito della vicenda e ritiene che il ricorso sia solo parzialmente fondato rifacendosi all'istituto dell'azione promossa.
L'azione proposta da parte ricorrente viene qualificata come denunzia di danno temuto (art. 1172 c.c.), visto che i ricorrenti hanno agito a tutela del proprio alloggio avverso il pericolo grave e prossimo proveniente da cosa altrui.
L'azione di denunzia di danno temuto ha come presupposti di diritto sostanziale: 1) un pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa; 2) la gravità del pericolo, che minacci di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa, alla quale sovrasta; 3) la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa.
Nella fattispecie in esame, è stata provata l'esistenza di una specifica fonte di pericolo in danno dell'appartamento, imputabile alle condizioni delle cose di cui il condominio è custode, cioè le infiltrazioni provenienti dal sistema di smaltimento delle acque piovane.
Il pericolo di danno alla salute di coloro che utilizzano l'immobile non è estraneo alla sfera di tutela offerta dall'azione di danno temuto.
Al contrario esso assume rilievo come conseguenza mediata della menomazione delle facoltà di godimento pieno ed esclusivo del diritto di proprietà la cui compromissione legittima l'azione in esame (cfr. Cass. n. 1778/2007).
Questi fatti sono stati dedotti con la perizia e non contestati dalla controparte.
Il condominio addirittura ha precisato di avere tentato di adottare tutte le necessarie deliberazioni in merito.
In concreto però non ha tempestivamente eseguito, prima del deposito del ricorso (ed invero nemmeno successivamente), tutte le opere idonee ad eliminare le infiltrazioni.
La disponibilità manifestata dal Condominio e le eventuali agevolazioni potranno essere utili per evitare ulteriori spese di attuazione coattiva. In caso di inerzia, il ricorrente deve vedersi riconosciuto il diritto di agire anche anticipando le spese, in danno della parte non adempiente.
La conclusione a cui giunge il Tribunale è che va ordinato al Condominio di effettuare tutti i lavori necessari per l'eliminazione della fonte di pregiudizio, relativi alla tenuta all'acqua della grondaia, così come indicati riassuntivamente in ricorso.
Non così per le restanti domande.
La domanda di risarcimento del danno, presente e futuro, genericamente connesso al mancato godimento dell'immobile, concerne una richiesta economica non compatibile con lo strumento cautelare, per assenza di periculum in mora, senza che l'affermato comportamento ostruzionistico del Condominio possa in alcun modo essere idoneo a superare questo limite.
Anche valutata come ripristino nelle parti danneggiate dell'immobile a causa delle infiltrazioni, la domanda sarebbe comunque inammissibile, perché la pur ampia ed onnicomprensiva previsione di "qualsiasi edificio, albero o altra cosa ... ", quale fonte generativa del pericolo sovrastante la cosa formante oggetto del diritto tutelato ex art. 1172 c.c., consente il ricorso all'azione cautelare purché la parte istante non sia in condizione di provvedervi autonomamente (cfr. Cass. n. 1778/2007, già citata).
Da ciò la permanenza di danni residui alla proprietà del ricorrente, ovvero su beni nella sua disponibilità, non possono costituire oggetto dell'azione di danno temuto, attendendo al piano risarcitorio.
Considerazioni conclusive
Nell'azione in esame non è necessario che vi sia un danno certo, bastando un timore attuale e probabile stante la valutazione di una persona media (Cass. n. 4802/1988; Cass. n. 7036/1982); il danno inoltre deve essere grave, considerato il momento della proposizione della domanda e non a posteriori (App. Firenze 16.2.1963) e prossimo, sotto il profilo temporale, nel senso che può verificarsi da un momento all'altro stante l'insorgere del pericolo (Cass. n. 345/2001).
Il procedimento che consegue al ricorso si articola in due fasi.
Quella cautelare è finalizzata a dare i provvedimenti urgenti per evitare che il danno temuto si verifichi. Come nel caso di specie, la condanna del condominio a eliminare la fonte del danno.
Quella di merito si svolge come un normale processo di cognizione.
Nella fase cautelare il giudice valuta la sussistenza del periculum in mora (ossia del pericolo che il ritardo possa comportare un danno grave e prossimo alla cosa oggetto della domanda) e del fumus boni iuris (ossia la presumibile fondatezza del diritto che si vuol far valere).
Nella fase di merito, autonoma dalla precedente, non si richiede un nuovo ricorso, essendo a tal fine valida la domanda originaria.
In questa seconda fase si possono domandare tutti i danni, compreso quello subito per mancato/parziale godimento dell'immobile a causa del danno temuto.