In una vicenda esaminata dal Tar Campania il proprietario di un immobile destinato a civile abitazione - al fine di ristrutturare l'abitazione di sua proprietà usufruendo dei benefici fiscali di cui al c.d. "Superbonus 110%" - presentava istanza al Comune per l'acquisizione degli atti relativi alla regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile.
In particolare il ricorrente non avendo ottenuto, con una prima istanza, la copia conforme della licenza edilizia (introvabile), proponeva un'altra istanza di accesso volta all'acquisizione degli atti utili ad attestare la legittimità dell'immobile (atti relativi al piano di lottizzazione, licenze di abitabilità, licenze edilizie, pareri della Commissione edilizia e della Soprintendenza, fogli mappali del Catasto dei terreni, cartografie viarie). Tuttavia anche questa seconda richiesta veniva respinta dal Comune.
Per i giudici amministrativi a fronte di tali istanze sussiste certamente un interesse diretto, attuale e concreto all'ostensione degli atti in qualsiasi modo afferenti alla legittimità edilizia e urbanistica dell'immobile di cui il richiedente è proprietario, con conseguente obbligo del Comune di consentirne la visione e l'estrazione di copia (Tar Campania 14 marzo 2022 n. 1681).
L'interesse a conoscere la documentazione amministrativa collegata al Superbonus costituisce quindi un interesse:
- diretto, cioè a dire correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente;
- concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l'ammissione ad un beneficio;
- attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all'attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita;
- strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni;
- urgente correlata all'acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici fiscali.
Domanda di accesso al Comune della documentazione per fruire del c.d. "Superbonus" e successiva istanza di accesso del singolo condomino: vicenda e decisione
Un condomino nella qualità di proprietario dell'immobile sito al piano quarto di un caseggiato, agiva per l'accesso alla documentazione (costituita da: elaborato grafico, atto notorio epoca abuso, documentazione fotografica, concessione edilizia, domanda di condono L. 47/85) relativa all'istanza di condono edilizio dell'immobile, presentata il 22/03/2022.
Lo stesso condomino precisava che l'interesse all'accesso sorgeva all'esito di un'assemblea condominiale (regolarmente costituita), nella quale i condomini deliberavano di voler richiedere ai tecnici specializzati dei preventivi inerenti all'ottenimento del c.d. Superbonus 110%. L'amministratore del condominio delegava ad una società specializzata, tra le altre cose, anche l'esercizio dell'attività di richiesta di tutta la documentazione necessaria all'attivazione del Superbonus.
Alla luce di quanto sopra, per la medesima pratica di condono edilizio pervenivano al Comune due distinte istanze di accesso, seppur identiche nell'oggetto e nell'interesse sotteso.
La richiesta del condominio andava a buon fine.
Al contrario, il singolo condomino, dopo la presentazione dell'istanza di accesso e l'inoltro di una PEC non riceveva alcuna risposta dal Comune. Pertanto si rivolgeva al Tar per chiedere che fosse sanzionata l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione, con condanna all'esibizione in favore ricorrente dei documenti richiesti.
L'Amministrazione si costituiva in giudizio sostenendo la mancanza di un interesse specifico del ricorrente, atteso che la stessa utilità sottesa (consegnare la documentazione necessaria a poter chiedere di fruire del Superbonus) era già stata soddisfatta con l'evasione della domanda del condominio.
Invitavano poi il ricorrente ad accedere al SIPRE, sportello telematico appositamente approntato dall'Amministrazione per la gestione delle domande di accesso agli atti.
Successivamente, però, inoltravano la documentazione richiesta al ricorrente, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La difesa del condomino aderiva alla cessazione della materia del contendere tuttavia insistendo articolatamente sulle spese di lite.
Le spese devono seguire la soccombenza virtuale.
Il Tar ha dato torto al Comune.
Secondo i giudici amministrativi infatti esiste un interesse specifico del condomino per la documentazione necessaria a poter chiedere di fruire del Superbonus anche se è già stata soddisfatta una domanda del condominio che ha richiesto tutta la documentazione necessaria all'attivazione sempre del Superbonus.
Come ha chiarito il Tar Lazio (sentenza del 18 ottobre 2022 n. 13336) ciascun soggetto è titolare di un interesse autonomo e, quindi, differenziato a conoscere, anche laddove tale situazione scaturisca da una medesima condizione di fatto (gli effetti della quale si imputano diversamente tra il condominio ed il proprietario di una singola unità immobiliare).
In ogni caso l'invito rivolto al condomino di accedere tramite SIPRE non è ritenuto ostativo all'accesso ordinario (Tar Lazio 12 maggio 2022, n. 5918).