L'installazione di cavi per antenna televisiva su parti di proprietà esclusiva di altri condomini è illegittima in assenza di un titolo che riconosca una servitù o di un accordo tra le parti. Il cosiddetto "diritto di antenna" non giustifica l'imposizione di impianti o cavi su proprietà altrui se il proprietario può realizzare un impianto autonomo su spazi propri.
La vicenda
I proprietari di un appartamento e del relativo terrazzo sovrastante lamentavano che il proprietario di un garage al piano seminterrato aveva installato, senza il loro consenso, un cavo d'antenna che attraversava il loro terrazzo per collegarsi all'antenna dell'appartamento sottostante.
I ricorrenti chiedevano la rimozione del cavo, l'accertamento dell'inesistenza di servitù a favore del convenuto e la cessazione di ogni turbativa del loro diritto di proprietà.
Il convenuto, dal canto suo, sosteneva di aver agito con il consenso dei proprietari interessati e invocava il diritto di antenna.
La decisione
Il Tribunale ha stabilito che il diritto di antenna, riconosciuto dall'art. 209 del D.lgs. 259/2003, non consente di installare liberamente cavi o impianti su proprietà altrui se ciò impedisce il libero uso della proprietà o arreca danno.
Tale diritto può essere esercitato solo quando non vi siano alternative per il proprietario interessato, il quale deve dimostrare l'impossibilità di installare l'impianto su spazi propri o condominiali.
Nel caso di specie, il convenuto non ha fornito prova di tale impossibilità; anzi, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che l'impianto poteva essere realizzato su spazi di sua esclusiva proprietà.
Di conseguenza, il Tribunale ha ordinato la rimozione del cavo d'antenna dal terrazzo dei ricorrenti, rigettando la domanda di risarcimento danni per mancanza di prova specifica del danno patrimoniale.
I precedenti giurisprudenziali
La Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto di installare antenne su proprietà altrui è subordinato all'impossibilità di utilizzare spazi propri o condominiali, gravando sull'interessato l'onere di dimostrare tale impossibilità (Cass. civ., n. 16865/2017).
Considerazioni conclusive
Il diritto di antenna non può essere esercitato in modo da ledere il diritto di proprietà altrui, né può giustificare l'installazione di impianti o cavi su parti di proprietà esclusiva senza un titolo o un accordo espresso.
In assenza di impedimenti oggettivi all'installazione su spazi propri, il proprietario non può imporre la presenza di cavi o altri elementi tecnici su proprietà di terzi.
La tutela del diritto di proprietà prevale, salvo che non sussistano specifiche servitù o accordi tra le parti.
Si consiglia di consultare il provvedimento allegato in caso di dubbi o per usi professionali.