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Il proprietario dell'albero risponde dei danni causati dalle radici che invadono la proprietà confinante

La responsabilità per i danni causati dalle radici di alberi piantati in proprietà privata grava sul proprietario, che deve adottare tutte le cautele necessarie per prevenire pregiudizi a terzi.
CondominioWeb Lex AI 
2 Lug, 2025

In ambito condominiale, non sono infrequenti le controversie che hanno ad oggetto i danni derivanti dalla propagazione delle radici di alberi di proprietà esclusiva di un condomino su un'area comune.

È noto che il proprietario di un immobile è responsabile dei danni cagionati a terzi in conseguenza della sua omessa custodia e, pertanto, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ed idonee per evitare che la cosa possa arrecare pregiudizio a terzi.

Tuttavia, non sempre è agevole stabilire se i danni siano imputabili alla condotta negligente del proprietario dell'albero o se si tratti di una situazione inevitabile anche con l'adozione delle dovute cautele.

A tal riguardo, appare utile soffermarsi su una recente decisione del Tribunale di Como (sentenza n. 582 del 29 giugno 2025) che ha affrontato il tema della responsabilità per i danni da sollevamento del porfido causati dalle radici di un albero posto nel giardino privato confinante con l'area condominiale.

I fatti oggetto di causa

Nella specie, un Condominio conveniva in giudizio i comproprietari dell'immobile confinante chiedendone la condanna al pagamento dell'importo ritenuto necessario per l'eliminazione dei danni subiti al viale in pietra a servizio dell'accesso ai box, atteso che i cubetti in porfido che compongono il suddetto viale si sarebbero sollevati in conseguenza della propagazione delle radici di un cedro posto nel giardino dei convenuti, come da relazione peritale redatta nell'ambito del procedimento d'accertamento tecnico preventivo esperito avanti al Tribunale.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando le pretese attoree e non condividendo le conclusioni del CTU, con particolare riferimento ai costi stimati per il rifacimento del corsello, chiedendo che fossero respinte le pretese avversarie.

Istruita la causa con prove documentali offerte e assunzione dell'interrogatorio formale dei convenuti e dei testimoni indicati dalle parti, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, trattenendo la causa in decisione sulle richieste formulate dalle parti e concedendo termine per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c. "ante riforma".

Sulla base degli esiti della CTU svolta nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo, il Tribunale ha ritenuto fondata e meritevole d'accoglimento la domanda attorea, accertando che il sollevamento del porfido si era verificato a causa della presenza delle radici del cedro a confine con la proprietà convenuta, sicché la responsabilità del conseguente danno cagionato doveva ascriversi a totale colpa dei convenuti i quali, avendo piantumato detto albero dopo la costruzione del fabbricato condominiale, non avevano adottato le opportune cautele ed attenzioni al fine di evitare che le radici, crescendo negli anni, si propagassero nel terreno confinante.

Avv. marco borrielloRadici degli alberi nel terreno altrui, come comportarsi

Il principio di responsabilità secondo l'art. 2051 c.c.

L'art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cosa in custodia) dispone:
"Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito".

Tale norma stabilisce una presunzione legale relativa circa la sussistenza della responsabilità a carico del custode (ossia colui nella cui disponibilità si trova materialmente o giuridicamente una determinata cosa); spetta al danneggiato dimostrare soltanto l'esistenza materiale ed oggettiva tra la cosa custodita ed il fatto lesivo, mentre incombe sul custode dimostrare l'esistenza d'una causa esterna imprevedibile ed inevitabile (ossia un caso fortuito) idonea ad interrompere detto nesso causale (Cass., Sez. Un., sentenza n. 20943/2022).

Pertanto, ove sia pacifica o provata l'esistenza materiale od oggettiva tra cosa custodita e fatto lesivo, deve presumersi fino a prova contraria costituita dal caso fortuito anche l'imputabilità soggettiva, ossia la colpa omissiva nella vigilanza sulla cosa stessa; ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., basta accertare se vi sia stata omissione o insufficienza nella vigilanza sulla res.

Nella specie, gli alberi posti all'interno dello spazio verde comune sono certamente beni comuni ai sensi dell'articolo 1117 n.2 c.c.. Tuttavia, trattandosi di un cedro piantumato nell'area privata confinante con quella comune condominiale, va applicato correttamente l'articolo 2051 c.c..

A tal riguardo, occorre evidenziare come sia onere primario ed indefettibile d'ogni proprietario quello di adottare ogni cautela atta ad evitare qualsiasi tipo d'inconveniente agli altri condomini od ai terzi, anche mediante una costante manutenzione ordinaria degli alberi presenti all'interno dello spazio verde privato (ad esempio, potatura periodica), affinché essi rimangano entro limiti ragionevoli, senza invadere aree limitrofe né provocare pregiudizi (mediante caduta accidentale oppure mediante infiltrazioni radicalizzate sotto terra oppure ancora mediante crescita incontrollata verso l'alto sino ad interferire con linee elettriche telefoniche televisive eccetera)

Nella fattispecie concreta sottoposta all'esame giudiziale de quo appare evidente come sia stato correttamente applicato dal Giudicante lombardo lo schema normativo previsto dall'articolo 2051 codice civile, poiché risulta pacifico come fosse onere indefettibile gravante sui comproprietari dell'immobile confinante quello consistente nell'adottare ogni precauzione atta ad impedire qualsivoglia tipo d'inconveniente nei confronti degli altri condomini ovvero nei confronti dei terzi, anche attraverso interventi periodici sugli alberi presenti nello spazio verde privato, onde mantenerli entro limiti ragionevoli ed evitare l'invasione nelle aree circostanti o il verificarsi di danni come quello oggetto di giudizio.

Tuttavia, qualora il proprietario/custode riesca a dimostrare che il danno sia stato provocato da un caso fortuito, ossia da una causa esterna, imprevedibile e inevitabile, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa. In assenza di tale prova, permane l'obbligo risarcitorio a suo carico per omessa custodia o mancata vigilanza sull'albero.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale: non sostituisce la lettura dell'atto originale e potrebbe contenere errori.
Si consiglia di consultare il provvedimento allegato in caso di dubbi o per usi professionali.

Allegato
Scarica Trib. di Como n. 582 del 29/06/2025
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