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Superbonus: il professionista per ottenere il compenso deve dimostrare di avere ricevuto l'incarico

Nell'ambito di lavori condominiali, anche se relativi all'agevolazione prevista dal Superbonus, sussiste un'obbligazione diretta tra condominio e professionista solo se conseguente ad un contratto tra le parti.
Avv. Adriana Nicoletti 
11 Mar, 2025

Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 303 del 14 febbraio 2025, ha deciso una controversia che, pur se inserita in un quadro specifico come quello relativo alla esecuzione su di un immobile condominiale di lavori edilizi agevolati, presenta delle caratteristiche che accumunano tutti i contratti d'opera intellettuale.

La fattispecie considerata, pur nella sua peculiarità, non si può estraniare, quanto al rapporto tra il professionista ed il cliente, da quelli che sono i principi fondamentali che sono alla base del riconoscimento dei reciproci diritti e doveri.

Respinto il riconoscimento al compenso del professionista se il condominio non ha gli ha conferito l'incarico

In previsione di effettuare importanti lavori rientranti nell'ambito delle agevolazioni del Superbonus, ricadenti in aree condominiali comuni ed in proprietà esclusive, un professionista (architetto) asseriva di avere ricevuto da entrambe le parti, ed in sede assembleare, l'incarico di procedere alla realizzazione di un progetto di riqualificazione del condominio.

La prova di quanto asserito sarebbe stata tratta dal verbale assembleare e dal "quadro economico" sottoscritto da ciascun condomino.

L'incarico, poi, era stato revocato senza corresponsione al professionista di alcuna retribuzione per l'attività prestata.

Per tale motivo questi aveva citato in giudizio condominio e condomini per sentirli condannare al pagamento di quanto di suo diritto.

I convenuti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attrice e deducendo che l'assemblea, all'unanimità, aveva conferito l'incarico ad una società in qualità di "General Contractor" e che il professionista era intervenuto alla riunione in rappresentanza della stessa e non in proprio.

Vero era, invece, che dal verbale assembleare risultava che per l'intera attività istruttoria della pratica (ivi "operazioni e prestazioni") i condomini non avrebbero sopportato alcun esborso.

Da ultimo, il successivo contratto di appalto aveva visto come parti contraenti il condominio ed il General Contractor.

Le parti convenute deducevano ancora la regolarità dell'intervenuto recesso dal contratto di appalto, che era stato comunicato alla società nei termini ivi previsti, senza la necessità di comunicare la revoca dall'incarico al professionista del tutto estraneo alla situazione. Quest'ultimo, proprio per tale motivo, era stato formalmente diffidato dall'utilizzare la documentazione in suo possesso e relativa al condominio.

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda attrice, condannando il soccombente al pagamento delle spese di lite.

Il giudice, dopo una sintetica ricostruzione del quadro normativo relativo al noto "Superbonus", avente ad oggetto i lavori di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, ha inquadrato la fattispecie in esame nell'ambito di quegli appalti privati sorti in seguito alla introduzione del D.L. 34/2020, spesso sottoscritti tra il committente (nel caso in esame: il condominio) ed il c.d. General Contractor.

La prassi seguita è stata quella di far precedere la stipula del contratto di appalto dalla elaborazione del c.d. "studio di fattibilità", affidata ad un professionista del settore per accertare se il committente avesse i requisiti per poter accedere alle agevolazioni fiscali.

Il Tribunale ha, altresì, evidenziato che in questo ambito ed in forza dell'autonomia negoziale riconosciuta alle parti, l'incarico per lo "studio di fattibilità" può essere conferito direttamente dal committente al professionista tramite un contratto d'opera professionale, oppure includendo l'attività propedeutica all'interno dei costi soggetti all'agevolazione fiscale del Superbonus. In questo secondo caso sarà il General Contractor ad individuare il professionista, conferire l'incarico preliminare rispetto al contratto di appalto, corrispondere il compenso a fattura emessa.

Spese che, secondo la circolare n. 24/E del 2020 e la risposta n. 480/2021dell'Agenzia delle Entrate sono detraibili mediante lo sconto in fattura, in quanto strettamente connesse al tipo di lavori effettuati e rientranti nel Superbonus.

In conclusione, valutate le risultanze documentali, il Tribunale ha concluso ritenendo che la domanda attrice non potesse trovare accoglimento essendo di tutta evidenza che, con la delibera assembleare, "il condominio aveva inteso servirsi dello schema negoziale in base al quale il General Contractor aveva conferito incarico al professionista per la fase delle verifiche preliminari di fattibilità", intervenuto - si ripete - solo nella qualità di rappresentante della società medesima.

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Il rapporto tra il professionista ed il cliente come delineato dal Codice civile

Pur vertendosi nella particolare situazione determinata dalla sussistenza di un contratto di appalto concernente la normativa relativa al c.d. Superbonus, la questione concerne, in generale, l'individuazione dei presupposti che devono sussistere per riconoscere al professionista il diritto di ricevere il compenso per l'attività svolta in favore di un terzo.

Uscendo dallo schema negoziale disegnato con riferimento al quadro legislativo concernente le agevolazioni fiscali aventi ad oggetto lavori per l'efficientamento energetico e per il quale è stato correttamente statuito che, nella fattispecie, il rapporto contrattuale si era svolto tra il condominio ed il General Contractor, giova osservare che le richieste del professionista impegnato in una attività di lavoro autonomo non sfuggono, quanto alla pretesa del compenso, alle regole generali dettate dagli artt. 2229 e ss., c.c.

L'architetto - come era parte attrice - svolge una delle tipiche professioni intellettuali che richiedono: l'iscrizione nell'apposito albo, la sussistenza di determinati requisiti per la relativa registrazione, nonché l'obbligo di rispettare le regole dettate dalle associazioni professionali di riferimento che esercitano il potere disciplinare.

Il rapporto di prestazione di opera intellettuale, inoltre, presuppone il conferimento di un incarico dal quale risulti, in modo inequivocabile, la volontà del cliente di avvalersi dell'attività e dell'opera del professionista.

Come si raggiunga la certezza di tale incontestabile consenso è presto detto: sottoscrivere un atto scritto tra le parti, anche se la giurisprudenza ha affermato che il conferimento può avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti.

Ma tale libertà può generare incertezza in ordine alla sussistenza del rapporto tra le parti, il cui accertamento non sfugge al disposto dell'art. 2697 c.c., gravando sul professionista/attore l'onere della prova (Cass. 10 febbraio 2006, n. 3016).

Il conferimento dell'incarico si identifica, quindi, nel contratto che viene a legare due soggetti determinati, quali il cliente o committente ed il professionista, ed in forza del quale il secondo può pretendere dal primo il pagamento del compenso. Si tratta, quindi, di trovarsi di fronte ad un contratto a prestazioni reciproche.

Ora, poiché stiamo parlando di principi basilari, indiscutibilmente applicabili a qualsivoglia tipo di contratto, è evidente che la decisione sulla fattispecie in esame sia stata condizionata dall'accertamento, in via di fatto, se vi fosse stato un rapporto diretto tra l'attore ed i convenuti.

Circostanza che era stata esclusa, non solo per l'esistenza del verbale assembleare, ma anche dalla mancanza di una prova documentale in contrario fornita dal professionista, il quale - come rilevato dal Tribunale - non era stato in grado di dimostrare che il condominio e/o i condomini avessero affidato a lui personalmente il noto incarico.

Prova, si potrebbe dire, impossibile alla luce di eventi ricostruiti con dovizia dal giudice e dei documenti in atti che avevano portato in tutt'altra direzione.

Sentenza
Scarica Trib. Ancona 14 febbraio 2025 n. 303

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