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Il procedimento di mediazione e le modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

Modifiche significative al procedimento di mediazione: durata estesa a sei mesi e introduzione di modalità telematica, per una gestione più efficace delle controversie civili e commerciali.
Avv. Mauro Stucchi 
24 Set, 2024

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

In materia di mediazione, gli articoli che subiscono modifiche sono i seguenti:

  • l'art. 6, rubricato "durata", il quale prevede che il procedimento di mediazione possa essere disposto dal giudice fino alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, e non già al momento della precisazione delle conclusioni e si prevede un aumento della durata minima del procedimento di mediazione dagli attuali tre mesi a sei mesi, con la possibilità di prorogare, di volta in volta, per ulteriori tre mesi. L'art. 6 del testo coordinato alla "Riforma Cartabia 2022" del Decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione prescriveva: "Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. . Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma."

Il nuovo testo dell'art. 6, invece, recita: "Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.

Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2 o dall'articolo 5- quater, comma 1. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta."

  • L' art. 8 bis contenuto nella "Riforma Cartabia 2022", rubricato "Mediazione in modalità telematica", disciplinava la mediazione svolta in modalità telematica e la mediazione svolta da remoto.

Il nuovo decreto legislativa opera una chiara distinzione tra la mediazione "telematica", disciplinata dall'art. 8 bis, i cui atti sono completamente digitalizzati, e la mediazione da remoto, disciplinata dall' art. 8 ter. Il vecchio art. 8 bis recitava: Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto.

I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Gli aspetti fiscali del procedimento di mediazione

Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

L'art. 8 bis del nuovo decreto legislativo, rubricato "Mediazione in modalità telematica", recita "Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.». L'art. 8 ter, prescrive:. "Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, tutte le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma.

Solo quando la mediazione non si svolge con le modalità previste dall'articolo 8-bis, le parti possono concordemente stabilire, in deroga al comma 3, che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al mediatore".

Quando il giudice rileva che la causa è improcedibile perché doveva essere esperita la procedura di mediazione, o quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5-quater e demanda le parti in mediazione, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, per ulteriori tre mesi.

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