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Il presupposto per impugnare una delibera condominiale: interesse ad agire

La pronuncia del tribunale marchigiano consente di porre l'accento sul concetto di interesse ad agire volto ad impugnare una deliberazione sia sotto il profilo processuale che sostanziale.
Avv. Nicola Frivoli 
27 Feb, 2025

Con pronuncia emessa in data 27.01.2025, n. 54, il Tribunale di Pesaro accoglieva parzialmente l'impugnativa a delibera condominiale proposta da un condomino.

In particolare, il ricorrente deduceva l'invalidità della detta delibera, in più punti all'ordine del giorno, in quanto contraria alla legge, al regolamento condominiale contrattuale ed in ogni caso illegittima, privandola di ogni giuridico effetto ed efficacia al pari di ogni relativo fatto o atto consequenziale adottato, chiedendo la sospensione dell'esecutività della deliberazione.

Il convenuto-condominio si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Veniva espletato anche il procedimento di media-conciliazione tra le parti, conclusosi negativamente.

Veniva, altresì, rigettata l'istanza di sospensione non sussistendone i presupposti.

I vizi di legittimità ed il sindacato del giudice

Il Tribunale di Pesaro, nel corso della disamina, pone l'accento sull'illegittimità delle deliberazione, precisando che il codice civile non distingue tra delibere inesistenti, nulle, annullabili, irregolari, inefficaci ed invalide, tali espressioni sono state, infatti, create dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

In particolare, la giurisprudenza ha accentrato la sua attenzione sulla distinzione tra le delibere nulle ed annullabili, distinzione estremamente rilevante sotto il profilo pratico.

Spartiacque per la distinzione tra le delibere nulle ed annullabili, in tema di condominio degli edifici è stata la pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni Unite 7 marzo 2005, n.4806, la quale, confermando la sentenza della Corte di Appello di Roma del 29 aprile 2000, ha tracciato le linee guida per il distinguo, secondo cui, debbono qualificarsi: - Delibere nulle quelle emesse dall'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito (contrarie all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume) o che non rientrano nella competenza dell'assemblea, quelle che incidono su diritti individuali dei condomini, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini (Trib.

Catania, 11 dicembre 2019, n. 4795). - Delibere annullabili quelle emesse dall'organo deliberativo contenenti vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione delle prescrizioni legali, convenzionali e regolamentari, attinenti al procedimento della convocazione o di informazione dell'assemblea, nonché quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (Trib. Catania, sez. III. 20 febbraio 2022, n. 829).

Perciò, in tema di impugnativa a delibera condominiale, il sindacato dell'autorità giudiziaria è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avendo riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale (Cass. civ. sez. II, 30.1.2025, n 2211; Trib. Trani 27 marzo 2023).

La costituzione dell'assemblea condominiale ordinaria, in seconda convocazione

Secondo il giudicante, l'assemblea tenutasi in seconda convocazione sia stata validamente costituita (essendo presenti oltre 1/3 del valore dell'edificio ed 1/3) e che, dunque, trattandosi di assemblea tenuta in seconda convocazione, la deliberazione a risulti perfettamente valida, in quanto adottata da tutti gli intervenuti all'unanimità, con nessun voto contrario.

Dall'esame della pronuncia, emerge che tale conclusione vale per tutti i punti della delibera, tranne uno, trattandosi di deliberazioni per le quali trova applicazione il disposto dell'art. 1136, comma 3, c.c., ai sensi del quale "L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.

La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio".

Difetto di legittimazione dell'attore

Condivisibile la decisione presa dal Tribunale adito in merito al difetto di legittimazione della condomina a proporre domanda di annullamento su alcuni punti dell'ordine del giorno.

Infatti, nell' ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste neppure il diritto del singolo condomino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandarne l'annullamento, essendo egli portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale (vedi Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 29504).

Mancanza di quorum per la conferma dell'amministratore

Unico motivo di impugnativa accolto dal giudicante è quello afferente la conferma dell'amministratore. Per tale punto da deliberare è necessaria la maggioranza qualificata e non sia sufficiente quella di cui all'art.1136, comma 3, c.c., poiché, in assenza di una specifica disposizione normativa al riguardo, la conferma dell'amministratore vada assimilata alla fattispecie della nomina.

Interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Il magistrato evidenzia che la legittimazione ad agire per l'annullamento della deliberazione, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto all'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale.

Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato dell'attore, essendo il primo necessariamente strumentale al secondo (Cass. civ. sez. II, 27 febbraio 2024, n. 5129).

In particolare, l'interesse del condomino ad impugnare la deliberazione, è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che essa attrice abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea (Trib. Avellino 23 maggio 2024, n. 1045).

Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda (Trib. Foggia 5 dicembre 2024, n. 2812).

Avv. Alessandro Gallucci Devo impugnare una delibera, ma l'amministratore non mi consegna il verbale, che cosa fare?

Riflessioni finali sull'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale

In buona sostanza, è sicuramente condivisibile la decisione del Tribunale pesarese, posto che per impugnare una deliberazione necessita un interesse ad agire del condomino inteso come specifico interesse, e susseguente effetto negativo che si produca in capo al detto condomino in virtù di una lesione patrimoniale (Trib. Taranto 21 aprile 2023, n. 935).

Sentenza
Scarica Trib Pesaro 27 gennaio 2025 n. 54
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