Il portiere è una persona che solitamente è vincolato al condominio da un rapporto di lavoro subordinato.
Il portiere dunque ha diritto ad un periodo di ferie, ossia al riposo dal lavoro.
Le ferie maturano nel corso dell'anno e il portiere ha diritto a godere di quelle maturate.
La vacanza del portiere crea, come intuibile, la necessità di valutarne la sostituzione per il periodo di assenza.
Al riguardo un amministratore nostro lettore ci scrive e domanda: "Cari amici di Condominioweb, buongiorno.
Amministro un condominio e per la prima volta mi è capitato di gestirlo con un portiere. Adesso la persona che svolge quelle funzioni mi ha chiesto una ventina di giorni di vacanza.
Il periodo lo consente e quindi non ci sono problemi a concederli, ne ha in arretrato da un bel po'. Mi è sorto un dubbio: nel periodo di ferie il servizio di portierato va sospeso? Oppure sono tenuto a cercare un sostituto e farlo lavorare per garantire la prosecuzione dell'attività di portineria?"
Ferie del portiere: diritti e limitazioni temporali
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati prevede che il portiere ha diritto ha 26 giorni all'anno di ferie, che le stesse sono irrinunciabili e che lo stesso abbia diritto di scegliere i giorni, escluso il periodo 1 luglio - 31 agosto e 20 dicembre - 10 gennaio.
Ciò non vuol dire che il quel periodo non possa andare in ferie, ma che non possa esercitare il diritto di scelta potestativo: per andare in ferie in quei periodi indicati il portiere deve concordarlo col datore di lavoro, cioè con l'amministratore.
Portiere in ferie, il servizio va garantito?
Come noto, ai sensi dell'art. 1130 n. 2 c.c. l'amministratore deve "disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini."
Che vuol dire erogare i servizi comuni? L'amministratore ha potere di assumere una persona in sostituzione del portiere che ha preso un periodo di ferie? La risposta è positiva. È logico domandarsi se ciò possa avvenire senza il preventivo assenso dell'assemblea.
Anche qui, seppur con meno certezza (in assenza di norme esplicite) e sulla scorta della elaborazione giurisprudenziale, la risposta è positiva.
La giurisprudenza ha affermato che "è funzione tipica del consuntivo proprio l'approvazione della erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali, le quali non richiedono la preventiva approvazione dell'assemblea dei condomini, in quanto trattasi di esborsi ai quali l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell'assemblea.
L'approvazione di dette spese è richiesta soltanto in sede di consuntivo, giacché con questo poi si accertano le spese e si approva lo stato di ripartizione definitivo che legittima lo amministratore ad agire contro i condomini per il recupero delle quote poste a loro carico (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5068 del 18/08/1986)." (Cass. 11 gennaio 2017 n. 454).
In sintesi, nel corso dell'anno per le spese ordinarie l'amministratore può spendere delle somme; la valutazione della legittimità di quella spesa è rimessa all'assemblea in sede di approvazione del rendiconto. Se la spesa è congrua (e non può non esserlo se conforme al salario standard) l'assemblea non potrà non approvarla.
Poiché mantenere l'erogazione del servizio di portierato ha un costo prevedibile e in linea con quello giornaliero di retribuzione del portiere, ne discende che sia difficile obiettare che l'amministratore, che tra le sue prerogative ha quella di garantire l'erogazione dei servizi non possa decidere la sostituzione del portiere medesimo mediante assunzione a tempo determinato di un sostituto.
Chi ritiene di agire prudentemente può alla prima occasione utile (leggasi assemblea condominiale) precedente la sostituzione, far disciplinare la questione, facendo autorizzare ad operare la stessa in ragione della necessità di garantire l'erogazione del servizio. Ad avviso di chi scrive è un'impostazione eccessivamente prudente.
Portiere in ferie, non sottovalutare mai il regolamento
Un ruolo non secondario in relazione al servizio di portierato può essere svolto dal regolamento.
Com'è noto molti condòmini dotati di portiere hanno altresì un regolamento che ne disciplina il funzionamento.
Non è da escludersi che lo statuto condominiale possa contenere norme circa la erogazione del servizio e in questo contesto relative all'erogazione per il caso di ferie del titolare del posto.
Nulla vieta che il regolamento preveda che entro un tot di giorni il servizio non debba essere erogato (es. per massimo quattro giorni), ovvero che in determinati periodi si possa fare ricorso all'erogazione a tempo parziale (part time).
In tal caso l'amministratore dovrà eseguire quanto previsto dal regolamento. Nulla vieta, in assenza di regolamento ovvero di disciplina del servizio condominiale di portierato che lo stesso amministratore, date le circostanze di tempo e di fruizione delle ferie possa svolgere analoghe considerazioni alle norme ipotetiche qui indicate e non dar corso alla sostituzione del portiere.