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Il portatore di handicap che vuole allungare la corsa dell'ascensore deve produrre alla P.A. la certificazione medica attestante lo stato di handicap?

La certificazione attestante la disabilità del soggetto è presupposto necessario per conseguire il titolo abilitativo per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Non vi è dubbio che lo scopo della normativa speciale in materia di superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati sia quella di promuovere e agevolare al massimo grado interventi che abbiano la finalità di garantire idonee condizioni di accessibilità e di fruizione a tutti soggetti che versino in situazioni di disabilità, ivi compresi, coloro che siano in condizioni di ridotta o impedita capacità motoria.

Tale normativa persegue, attraverso la tutela dell'interesse particolare dell'invalido, un interesse generale alla accessibilità agli edifici, indice di civiltà per un paese che se ne fa carico attraverso leggi e normative.

L'accessibilità degli edifici, intesa come attitudine di un edificio ad essere raggiunto ed utilizzato anche da persone in tutto o in parte prive di capacità motoria o sensoriale, così come evidenziato dalla fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 167/1999, deve essere considerata una qualità essenziale che tutti gli edifici ad uso abitativo devono necessariamente possedere.

Del resto non è necessario che nell'edificio oggetto dei lavori per l'eliminazione delle barriere siano presenti disabili.

Alla luce di quanto sopra viene da domandarsi quando segue: l'Autorità amministrativa può richiedere al portatore di handicap la produzione della documentazione comprovante l'ubicazione della casa di abitazione o la certificazione attestante la disabilità del residente interessato alla realizzazione di un intervento teso al superamento delle barriere architettoniche? La questione è stata affrontata dal Tar Lazio nella recente sentenza n. 12637 del 25 luglio 2023.

Il portatore di handicap che vuole allungare la corsa dell'ascensore deve produrre alla P.A. la certificazione medica attestante lo stato di handicap? Fatto e decisione

Il comproprietario di un immobile ultrasettantacinquenne, anche nell'interesse della sorella comproprietaria affetta da disabilità, presentava alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio istanza di autorizzazione per un intervento di manutenzione straordinaria, comprendente, tra l'altro, l'allungamento della corsa ascensore al piano superiore dell'edificio.

La Soprintendenza sospendeva il procedimento fino alla data di ricezione della documentazione integrativa; in particolare, in relazione alla richiesta di allungamento del vano corsa ascensore al piano quinto per abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della l. n. 13/1989, la predetta Autorità pretendeva la certificazione attestante la disabilità del/dei residente/i al piano interessato.

Il tecnico dei proprietari del fabbricato evidenziava come l'integrazione richiesta fosse in contrasto con la normativa speciale di cui alla l. n. 13/1989 e richiamava i principi generali di cui alla l. n. 241/1990, diffidando l'amministrazione a concludere il procedimento nel termine di legge.

Il Tar Lazio ha ritenuto illegittima la pretesa della Soprintendenza di ricevere anche la certificazione attestante la disabilità del comproprietario per l'intervento volto al superamento delle barriere architettoniche (allungamento del vano corsa ascensore).

Come ha notato lo stesso Tar la richiesta è stata fatta in palese violazione dell'art. 10, co. 3, lett. b) d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120.

Con tale disposizione è stato abrogato l'art. 8 della l. n. 13/1989, che così disponeva: "Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso".

Ascensore, quando l'innovazione è vietata

Con tale abrogazione è stata esclusa, quale presupposto necessario per conseguire il titolo abilitativo, la certificazione attestante la disabilità del soggetto che risiede nello stabile interessato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Modifiche normative sul superamento delle barriere architettoniche

L'articolo 10 della L. n. 120/20, comma 3, ha introdotto importanti modifiche alla legge n. 13 del 1989; in particolare all'articolo 2, comma 1, sono stati aggiunti i seguenti periodi: «Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile.

Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile»; b) l'articolo 8 è abrogato.

In ogni caso è stato tacitamente abrogato anche l'art. 81 del d.P.R. n. 380/2001, rubricato "certificazioni".

Le nuove precisazioni normative implicano, in primo luogo, che se l'assemblea delibera un'opera per rimuovere le barriere architettoniche, la decisione non potrà essere considerata come un'innovazione voluttuaria al fine di non partecipare alla spesa.

In particolare secondo un giudice di merito unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche, rimane allora solo quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato (Trib. Milano 20 luglio 2021, n. 6312).

Come precisato nella decisione in commento, il legislatore ha eliminato pure la prescrizione che imponeva l'onere di allegare sia la certificazione medica attestante lo stato di "handicap", sia l'ulteriore documentazione che comprovasse l'ubicazione della casa di abitazione del soggetto disabile e l'esistenza di impedimenti fisici al relativo accesso.

Sentenza
Scarica TAR Lazio 25 luglio 2023 n. 12637
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