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Quando l'alpino ti «entra in casa».

Il monumento non può stare a meno di tre metri dall'ingresso e da una parete finestrata di un edificio privato.
Ivan Meo 

Convivenza «forzata» con un monumento collocato a meno di tre metri dall'ingresso e da una parete finestrata di un edificio privato. Questo è quanto ha stabilito il TAR Piemonte con sentenza del 13 giugno 2014 n. 1034

Un'aquila «invadente». La Giunta del Comune di Cremolino, aveva previsto la realizzazione di un monumento a meno di tre metri dall'ingresso e da una parete finestrata di un edificio privato.

Il monumento raffigurava un'aquila, noto simbolo degli alpini, che però si avvicinava troppo alle finestre sporgendo dal giardino che ospitava il piedistallo, generando una situazione di disagio ai proprietari dell'edificio.

Quest'ultimi, contestavano alla Giunta, la carenza di partecipazione nella scelta dell'area più idonea oltre ai danni derivante dalla limitatazione della visuale dalle finestre private. (La tettoia costruita a distanza inferiore di tre metri dalla finestra dev'essere sempre demolita)

Carenza di partecipazione. Il Tar Piemonte precisa che nell'ambito di un procedimento di approvazione di opera pubblica, al di fuori dei soggetti eventualmente espropriati, non possono configurarsi altre categorie a cui la PA ha l'obbligo di inviare la comunicazione di cui all'art 7 L. 241/90, non trattandosi di destinatari diretti degli atti.

Quindi, secondo i giudici amministrativi, nella scelta dell'area dove collocare il monumento pubblico, non è necessario coinvolgere i cittadini in astratto interessati, non trattandosi di destinatari diretti.

Impatto visitivo. Prima di procedere alla installazione, la scelta dell'area era stata condivisa dalla Sovrintendenza, richiamando specifiche esigenze architettoniche per minimizzare l'impatto visivo da valle e l'adeguato inserimento in un borgo antico.

Nel caso di specie, nella relazione tecnica, allegata all'atto della Soprintendenza, vengono richiamate non solo le esigenze architettoniche ma anche le soluzioni progettuali e la scelta dei materiali e finiture adeguate al contesto.

Violazione delle distanze? Secondo il ricorrente sarebbero stati violati, l'art 873 cod.civ., l'art 16 del regolamento edilizio e l'art 7 della NTA del PRG, secondo cui per le costruzioni di manufatti fuori terra nella zona del centro storico devono essere rispettate le distanze minime rispetto alle costruzioni preesistenti, al confine e alle pareti finestrate, che nel caso di specie sarebbe di 10 mt.

La parte ricorrente lamenta anche la violazione dell'art 9 del D.M. 1444/1968, applicabile anche alle opere pubbliche: il monumento è infatti collocato ad una distanza inferiore a tre metri dall'accesso, dal confine, costituito dal terrapieno e dalla parete finestrata. (In quali casi si può costruire una veduta anche a distanza inferiore di tre metri?)

Ma secondo i giudici "il monumento è collocato su area pubblica ed è separato dalla proprietà della ricorrente da una porzione del sedime della piazza, interposta tra il manufatto e il muro di contenimento del terrapieno edificato sul confine della piazza.

Gli edifici della ricorrente sono collocati ad una quota superiore rispetto alla base del monumento, che "supera" il giardino per poco di un metro, in quanto in cima è stata posta l'aquila, simbolo degli alpini".

In base a questa raffigurazione, non contestata dalla parti, che si evince anche dalla produzione fotografica, si deve ritenere l'insussistenza delle violazioni lamentate visto che il monumento non ha superato i confini e per tali motivi non si verifica nessun disagio nei confronti degli abitanti dell'edificio. Il Collegio ha inoltre condiviso l'orientamento giurisprudenziale del T.A.R. sez.

III Palermo, sentenza n. 2049, del 17/10/2012, secondo il quale la tutela degli interessi pubblici, per loro natura, non sono nella disponibilità delle parti, anche quando tra le pareti finestrate (o tra una parete finestrata e una non finestrata) si interponga una via pubblica.

Sentenza
Scarica TAR PIEMONTE, SEZ. I ‐ 13 giugno 2014 n. 1034
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