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Invalida la delibera se emessa da un'assemblea convocata in una città diversa da quella in cui sorge il condominio

La validità delle delibere assembleari condominiali è compromessa se l'assemblea viene convocata in una località diversa da quella del condominio, rendendo necessaria la scelta di un luogo accessibile per tutti i partecipanti.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 
29 Nov, 2016

In materia condominiale seppure la legge non disciplini esplicitamente il luogo dove debba tenersi l'assemblea, ciò non significa che colui il quale abbia il potere di convocarla possa sceglierlo in maniera insindacabile.

In mancanza di una norma regolamentare o di uno specifico accordo tra gli interessati, la scelta del luogo ove l'assemblea deve essere tenuta deve effettuarsi tenendosi conto del luogo ove si trova il bene comune.

Così l'amministratore, quando il regolamento nulla dice circa il luogo delle assemblea, deve convocarla scegliendo la sede nel rispetto del limite territoriale della città in cui sorge il condominio consentendo la presenza di tutti i condomini la possibilità di parteciparvi e l'ordinato svolgimento delle discussioni”. Tanto è quanto ha stabilito il Tribunale di Treviso con sentenza del 29.06.2016.

In fatto. Tizio, quale condòmino di un edificio sito nella ridente località di Mogliano Veneto, ha convocato l'assemblea presso lo studio legale di un avvocato di Milano - quindi a circa duecentocinquanta KM di distanza dal luogo in cui sorge l'edificio -, al fine di discutere e deliberare sui seguenti punti posti al ordine del giorno: 1) regolamento della comunione per l'ordinaria amministrazione ed il godimento della cosa comune; 2) nomina dell'amministratore; 3) discussione in merito alle proposte di divisione parziale della comunione.

L'avviso di convocazione, recapitato agli altri compartecipi, li invitava, per di più, a partecipare all'adunanza senza precisare la data di seconda convocazione e prefissando l'orario alle 14.00 di un giorno lavorativo (venerdì).

L'assemblea si è poi costituita con la presenza di appena due condòmini e ha assunto le deliberazioni del caso. Rispetto queste, Caio ha formulato opposizione, impugnandone il contenuto avanti al Tribunale di Treviso. Tizio, di contro, si è costituito lamentando un difetto di competenza del tribunale e affermano la competenza alla trattazione dell'affare dell'Ufficio del giudice di Pace.

Sentenza.Secondo il giudice adito, Tizio, prima di fissare l'assemblea a Milano (di venerdì e alle ore 14,00, cioè in pieno giorno), avrebbe dovuto tenere presente le difficoltà a cui sarebbero andati incontro gli altri comunisti/condòmini per la enorme distanza e non solo (oltre 250 km.; 500,00 tra l'andata e ritorno con conseguenti spese per carburante, autostrada e i rischi connessi alla circolazione, gli impegni di lavoro, per il vitto, alloggio e quant'altro inerente la trasferta).

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Treviso del 29.06.2016.
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