Laddove si discuta della servitù concernente le tubazioni di adduzione del gas a favore di uno o più privati legittimazione passiva l'unico legittimato passivo, cioè il soggetto da evocare in giudizio, è il gestore del servizio: così la Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, nella sentenza n. 384 dell'11 novembre 2021.
Servitù di tubazioni e legittimazione del gestore del servizio
Il Sig. Tizio cita in giudizio il Condominio attiguo a quello in cui egli è proprietario di un immobile, in quanto sul suo terrazzo è collocato un tubo di adduzione gas a favore del detto Condominio - o così ritiene Tizio.
Il Condominio, costituitosi in giudizio, eccepita l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, chiama in causa il terzo gestore del servizio, affermando che non si trattasse di tubazione comune, apposta dal Condominio, bensì di tratto della tubazione afferente al gestore e quivi collocata per raggiungere i contatori dei singoli condòmini, posti sul lastrico solare del Condominio attiguo al terrazzo di Tizio.
Il terzo gestore, ammettendo di aver collocato il tubo in questione, affermava però di aver così agito su indicazione dei clienti (singoli condòmini) e di non avere responsabilità in merito.
In corso di causa, il terzo gestore procede a collocare la tubazione in area di pertinenza del Condominio, così venendo a far cessare la materia del contendere: pertanto, il Tribunale di Taranto si pronuncia con ordinanza (la causa era stata introdotta con il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c.) unicamente in punto di spese, in virtù della c.d. soccombenza virtuale, condannando il Condominio a rifondere Tizio e compensando le spese tra le altre parti.
Avverso tale esito, il Condominio proponeva appello e il terzo gestore, costituitosi, proponeva appello incidentale.
Il primo motivo di appello consisteva nell'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, circa l'improcedibilità del ricorso di Tizio, stante la mancata mediazione: la Corte d'Appello non condivide, affermando che, essendo cessata la materia del contendere, fosse venuto meno ogni interesse delle parti alla decisione, sia sul merito che su ogni altra questione preliminare - quale l'improcedibilità - la quale tuttavia avrebbe potuto essere valutata ai fini della decisione sulle spese, in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Rammentiamo al lettore che detto principio implica che, in caso di cessata materia del contendere, colui che sarebbe stato soccombente, laddove il giudizio fosse proseguito, viene condannato alle spese processuali.
Il secondo motivo di appello è invece critico verso la condanna del Condominio alla refusione delle spese di lite, quale soggetto tenuto alla rimozione della tubazione.
Decisione della Corte d'Appello sulla responsabilità del Condominio
La Corte d'Appello concorda con l'appellante, traendo vari spunti dall'accertamento di fatto compiuto in I°: il parere tecnico prodotto da Tizio, secondo il quale la tubazione era al servizio di un'unità appartenente al Condominio attiguo, il ché, insieme all'aver il terzo gestore ammesso di aver installato la tubazione a servizio di singole unità, concorreva a determinare che la stessa non fosse qualificabile come bene comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. Inoltre, osserva la Corte, la proprietà dell'impianto di fornitura del gas è in capo al gestore sino alla diramazione o innesto con i singoli contatori privati, cosicché ogni controversia concernente la servitù di pati (cioè di sopportare) la presenza della tubazione va promossa nei confronti del terzo gestore, quale proprietario e fondo dominante.
Questo determina l'infondatezza della domanda di Tizio verso il Condominio, domanda che, se nel frattempo la materia del contendere non fosse cessata, sarebbe stata respinta con condanna di Tizio a rifondere le spese al Condominio.
Così, si pronuncia la Corte, è Tizio che deve rimborsare le spese del I° al Condominio, malamente citato in giudizio, ma non legittimato passivo a parteciparvi.
Viene invece, per le medesime motivazioni, respinto l'appello incidentale del terzo gestore, che si lagnava della compensazione delle spese disposta dal Tribunale di Taranto, ritenendo di aver diritto al rimborso in quanto nessuna responsabilità gli poteva essere imputata, avendo la medesima agito su richiesta dei clienti (lo rammentiamo, i singoli condòmini del Condominio).
La Corte infatti ritiene che, essendo la tubazione appartenente al gestore del servizio di trasporto del gas e avendola esso installata, per sua stessa ammissione, sul terrazzo a livello di Tizio, senza consenso di costui, ma su semplice dichiarazione dei clienti ("di aver diritto di passare o poggiare le condotte"), è evidente che il soggetto obbligato alla rimozione e da condannare alla rimozione (se non fosse cessata la materia del contendere) era proprio quel gestore, perché non avente alcun diritto di poggiare e far passare la tubazione sulla proprietà di Tizio.
Consegue che, stante la sua soccombenza virtuale, non poteva e può pretendere il rimborso delle spese di lite di primo grado in danno delle altre parti.
Considerazioni sul posizionamento delle tubazioni in condominio
Se questa è la situazione di cui leggiamo nella pronuncia, non comprendiamo francamente perché, come si legge sempre nel provvedimento in oggetto, la tubazione sia stata spostata su area di competenza del Condominio, né tantomeno perché il Condominio abbia sostenuto tale spesa, come pare di capire leggendo tra le righe dell'ordinanza.
Infatti, in tema di servitù e diritti reali, il rapporto è tra singoli, con ciò significando che i condòmini ai cui contatori andava collegata la tubazione oggetto di causa avrebbero dovuto ottenere il consenso di tutti gli altri condòmini - non del Condominio, nella persona dell'Amministratore - a collocare detta tubazione su area di comproprietà comune.
L'eventuale delibera di approvazione di siffatta spesa dovrebbe qualificarsi nulla per eccesso di potere, avendo l'Assemblea deciso su questione non afferente la materia condominiale, bensì il diritto dei singoli proprietari a concedere o negare servitù sui beni comuni.