L'art. 24 della Legge n. 241/1990 si occupa di bilanciare il diritto di accesso ai documenti amministrativi con la protezione dei dati. Il comma 7 stabilisce un principio chiave: il diritto di accesso deve essere garantito quando è necessario per tutelare o difendere i propri interessi giuridici, anche se il documento contiene dati sensibili o giudiziari.
Tuttavia, per i documenti che includono informazioni particolarmente delicate, come lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito solo quando sia strettamente indispensabile, e nei limiti indicati dall'art. 60 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
La norma sopra detta evidenzia un delicato equilibrio tra la trasparenza amministrativa e la tutela della privacy, garantendo che i diritti del richiedente siano rispettati senza compromettere la riservatezza delle persone interessate.
Il fine fondamentale di tali richieste è quella di accertare le sostanze patrimoniali e le disponibilità reddituali di ognuno dei coniugi e, di conseguenza, determinare l'entità dell'assegno disposto a beneficio del coniuge economicamente più debole nonché degli eventuali figli, sia prima che in pendenza del processo civile.
Questi principi sono stati applicati nell'ambito di una recente vicenda esaminata dal TAR Marche, sez. II, 15/02/2025, n. 103.
La controversia nasceva quando un coniuge "separando" presentava un'istanza al Comune per accedere a documentazione relativa alla posizione reddituale della sua ex coniuge, ritenendo che vi fossero discrepanze nella documentazione fiscale presentata, anche con riferimento alle sue proprietà immobiliari.
Il Comune, dopo aver consultato i controinteressati e richiesto integrazioni, ha inizialmente accolto parzialmente la richiesta, fornendo solo alcuni documenti.
Ritenendo insufficiente il riscontro, il ricorrente ha avanzato una seconda istanza, chiedendo l'accesso ai documenti mancanti. Tuttavia, il Comune ha negato ulteriormente l'accesso, motivando la decisione sia con l'opposizione del controinteressato sia con l'asserita irrilevanza degli atti per l'interesse dichiarato dal richiedente.
Il TAR Marche ha dato ragione al richiedente.
Nel bilanciamento tra diritto di accesso ai documenti e diritto alla riservatezza dei dati, quest'ultimo recede, se il primo è esercitato a tutela di un interesse meritevole di tutela, quale quello alla difesa della cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa.
Il Collegio ha reputato sussistente e adeguatamente motivato l'interesse all'accesso da parte del ricorrente, che, in entrambe le istanze ha adeguatamente descritto le ragioni della propria richiesta correlate all'esigenza di regolamentazione dei rapporti anche economici con l'ex coniuge.
Secondo i giudici ammnistrativi l'amministrazione non è chiamata a giudicare la rilevanza o l'efficacia degli atti richiesti ai fini difensivi, ma deve limitarsi a verificare la pertinenza della richiesta rispetto alle ragioni esposte dal richiedente.
In questo caso, il ricorrente ha chiaramente motivato la propria istanza, dimostrando come la documentazione richiesta fosse funzionale alla tutela dei propri interessi giuridici, in particolare per la regolamentazione dei rapporti economici con l'ex coniuge.
Naturalmente per esercitare il diritto di accesso non basta indicare genericamente la documentazione dell'ex coniuge in possesso dell'Amministrazione finanziaria, ma i documenti richiesti dovranno essere specificatamente individuati, così da consentire all'Amministrazione stessa di limitarsi a produrre documenti già esistenti ed individuati, senza impegnarla in una dispendiosa attività di ricerca ed elaborazione dei dati che ne comprometterebbe il buon andamento.
In ogni caso l'accesso può essere esercitato attraverso estrazione di copia, non essendo sufficiente la mera visione.
L'estrazione di copia quindi è l'unica modalità idonea a soddisfare la funzione di acquisire la documentazione al di fuori del processo, ai fini di cura e difesa della situazione giuridica di cui è titolare l'istante.