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Il credito dell'amministratore non è liquido né esigibile

Il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo e una deliberazione dell'assemblea.
Avv. Mariano Acquaviva 
29 Ago, 2024

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21521 del 31 luglio 2024, ha ricordato come il credito dell'amministratore non possa considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo e una deliberazione dell'assemblea.

Ciò significa che, se l'ex amministratore intende agire con decreto ingiuntivo avverso la compagine, deve necessariamente avvalersi del rendiconto regolarmente approvato dal consesso, all'interno del quale emerga il proprio credito. Procediamo con ordine.

Credito dell'amministratore e decreto ingiuntivo passato in giudicato: fatto e decisione

Il ricorso per Cassazione prende le mosse dalla sentenza di merito con cui l'amministratore era stato condannato a restituire al condominio un importo - costituente residuo di gestione - indebitamente trattenuto.

L'amministratore, impugnando la decisione in Cassazione, lamentava l'illegittimità della sentenza di merito: a suo dire, infatti, era intervenuto il giudicato sul decreto ingiuntivo con cui il condominio, a propria volta, era stato dichiarato debitore delle somme anticipate dall'ex amministratore nell'esercizio delle funzioni gestorie, comprovate dai rendiconti annuali regolarmente approvati.

Pertanto, la domanda di pagamento dell'avanzo di cassa - formulata sulla base di successive contestazioni alle risultanze dei medesimi consuntivi - non sarebbe stata più ammissibile, poiché il giudicato copriva il dedotto e il deducibile, essendo sia la pretesa dell'ex amministratore che quella del condominio fondata sul medesimo rapporto sostanziale di mandato.

In pratica, se il condominio avesse vantato un credito avrebbe dovuto farlo valere - eventualmente in via riconvenzionale - proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui l'amministratore, dal canto proprio, aveva azionato il proprio diritto derivante da somme anticipate.

La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21521 del 31 luglio 2024 in commento, ha accolto il ricorso.

Nel caso in esame, la domanda del condominio era volta ad ottenere il pagamento di un avanzo di cassa per il periodo in cui il convenuto aveva svolto le attività di amministratore.

In precedenza, il ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo - passato in giudicato - con cui, sulla base dei rendiconti approvati dall'assemblea per il suddetto periodo di gestione, questi era stato riconosciuto creditore di somme anticipate nell'interesse della compagine.

La Corte di Cassazione ricorda come il giudicato sul decreto ingiuntivo per mancata opposizione determini non solo un accertamento sull'esistenza del credito (e del rapporto da cui esso origina) ma anche sull'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al provvedimento ingiuntivo, siano essi dedotti o meno con l'opposizione (Cass., Sez. Un., n. 9479/2023).

Nel caso in esame, sia la pretesa azionata in via monitoria dall'ex amministratore, oggetto del giudicato esterno, sia la domanda introdotta dalla compagine traevano origine dal medesimo rapporto di mandato e si fondavano sugli stessi consuntivi che il condominio aveva inizialmente approvato.

Di conseguenza, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo con cui il condominio era stato condannato a rimborsare somme che l'amministratore aveva anticipato non consentiva di rimettere in discussione le risultanze di quei rendiconti, né di adottare una regolazione dei profili economici del rapporto di mandato incompatibile con quella del decreto non opposto, essendo l'accertamento di un debito a carico dell'ex amministratore inconciliabile e in rapporto di reciproca esclusione con l'accertata sussistenza di un credito in capo a quest'ultimo sulla base dei medesimi presupposti e sugli stessi documenti dedotti nel presente giudizio.

In mancanza di un rendiconto approvato il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile

La natura del credito dell'amministratore: considerazioni conclusive

Secondo gli ermellini è indubbio che l'amministratore cessato dall'incarico possa richiedere il rimborso delle somme anticipate nell'interesse del condominio nel corso della sua gestione, purché risultino dalla deliberazione di approvazione del rendiconto: detta pretesa trova fondamento nelle specifiche funzioni dell'amministratore previste dalla legge (artt. 1130, n. 3 e 1135, n. 3 c.c.) e, più in generale, nella disciplina del rapporto di mandato che intercorre tra questi e i condòmini (art. 1720 c.c.).

Tale credito deve trovare riscontro nella documentazione contabile regolarmente approvata (Cass. n. 3892/2017; Cass. n. 14197/2011): l'amministratore non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, spettando all'assemblea condominiale il compito non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute.

Inoltre, pur essendo il rapporto tra l'amministratore e i condòmini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 c.c. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo e una delibera dell'assemblea (Cass. n. 14197/2011; Cass. n. 5062/2020).

Sentenza
Scarica Cass. 31 luglio 2024 n. 21521
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