Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 581 del 14 giugno 2024, ha ribadito il fondamentale principio secondo cui il condomino che intende contestare la fondatezza di un credito affermato nel bilancio e approvato con delibera condominiale ha l'onere di impugnare tempestivamente quest'ultima, non potendo altrimenti mettere in discussione la legittimità del credito in altro e diverso giudizio, giungendosi, altrimenti, a una elusione del termine di decadenza per l'impugnazione delle delibere condominiali illegittime. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda.
Contestazione credito condominiale: fatto e decisione
Il contenzioso nasceva da un'azione di accertamento negativo del credito promossa da un condomino, il quale riteneva di non dovere alcuna somma relativa ai consumi idrici imputatigli, in ragione del mancato funzionamento del contatore a defalco ovvero di una scorretta lettura delle fatture.
Si costituiva il condominio, il quale eccepiva la tardività della contestazione mossa dall'attore: poiché il credito era stato oggetto di regolare approvazione al momento della presentazione in assemblea del rendiconto, era spirato il termine di cui all'art. 1137 c.c. per proporre impugnazione.
Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza n. 581 del 14 giugno 2024, ha rigettato la domanda attorea ritenendo fondata la tesi difensiva del convenuto.
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, i bilanci condominiali contenenti le poste passive a carico dei singoli condòmini, una volta approvati con delibera condominiale, devono essere contestati con apposita azione di annullamento ai sensi dell'art. 1137 c.c. nel termine di decadenza ivi stabilito, sicché, in caso di mancata impugnazione, la deliberazione costituisce titolo di credito e legittima il condominio alla sua riscossione (ex multis, Cass., n. 17863/2020; Cass., n. 3847/2021; Cass., n. 3354/2016; Cass., n. 22573/2016).
Dunque, il condomino che intende contestare la fondatezza di un credito affermato nel bilancio e approvato con delibera condominiale, ha l'onere di impugnare tempestivamente quest'ultima, non potendo altrimenti contestare la legittimità del credito in altro e diverso giudizio, giungendosi, altrimenti, a un'elusione del termine di decadenza per l'impugnazione delle delibere condominiali illegittime.
Nel caso di specie è pacificamente risultato che il bilancio consuntivo, gli atti di contabili dei consumi idrici, il bilancio preventivo e le previsioni di consumo idrico erano stati regolarmente approvati all'assemblea condominiale senza che la deliberazione fosse impugnata entro i successivi trenta giorni.
Credito incontestabile dopo il rendiconto: considerazioni conclusive
Le conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Grosseto sono senza dubbio condivisibili.
A seguito dell'approvazione del bilancio - e dello spirare del relativo termine d'impugnazione ex art. 1137 c.c. - il condominio non deve più fornire alcuna prova del proprio credito: anche qualora lo stesso fosse infondato, il proprietario, non avendo fatto tempestivo ricorso alla tutela giudiziaria, non potrebbe più rimettere in discussione il diritto vantato dalla compagine.
La delibera di approvazione del bilancio costituisce valido titolo giuridico che consente, in caso di mancata impugnazione, di ritenere esistenti i crediti in esso affermati e alla compagine di riscuotere utilmente gli oneri condominiali, eventualmente anche con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante l'opposizione ex art. 63 disp. att. c.p.c.
Secondo la più che pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass., 11 ottobre 2022, n. 29618), allorché il bilancio venga approvato con le prescritte maggioranze, l'amministratore deve provvedere ad ottenere il pagamento delle somme da esso risultanti.
Per fare ciò, egli non deve esibire i documenti giustificativi (le cosiddette "pezze di appoggio"), atteso che gli stessi vengono controllati prima della deliberazione di approvazione.
Dunque, i condòmini, dopo l'approvazione del rendiconto, non hanno facoltà di contestare i conti né di rimettere in discussione i provvedimenti assunti dalla maggioranza (così anche Cass., n. 3402/1981).
In definitiva, posto che:
- i crediti contestati innanzi al giudice sono stati oggetto di rendiconti approvati ritualmente dall'assemblea condominiale con delibere non impugnate né annullate diversamente;
- ritenuto che l'approvazione assembleare dei bilanci comporta la prova dei crediti affermati in questi ultimi e che la contestazione di essi avrebbe dovuto proporsi mediante impugnazione tempestiva delle delibere;
la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal condomino è stata respinta in toto in quanto infondata.