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Il consumo involontario in condominio a chi va imputato?

La sentenza del Tribunale lombardo consente la disamina dell'annosa questione del c.d. consumo involontario in condominio.
Avv. Nicola Frivoli 
15 Mag, 2025

Con pronuncia emessa in data 21 aprile 2025, n. 325, il Tribunale di Varese rigettava l'impugnativa della delibera condominiale proposta da un condomino.

L'attrice ricorrente contestava, con atto di citazione, la deliberazione riguardante il ricalcolo della quota di consumo involontario di competenza dell'unità distaccata per la gestione corrente e affinché in futuro venisse imputata la medesima spesa.

L'istante si era distaccata dall'impianto di riscaldamento centralizzato da diversi anni e, a seguito di tale distacco, il condominio aveva richiesto unicamente il pagamento degli oneri di manutenzione straordinaria, nonché dei costi di mantenimento e messa a norma del suddetto impianto.

La condomina eccepiva la nullità della delibera per la violazione dell'art. 1123, comma 2, c.c. e dell'art. 1118, comma 4, c.c., nonché la mancanza del quorum necessario (all'unanimità) per la deroga ai criteri legali di calcolo dei consumi, l'omessa ed insufficiente informazione preventiva sulla questione oggetto dell'ordine del giorno, l'assenza della necessaria documentazione tecnica, l'indeterminatezza e genericità del contenuto della deliberazione e, infine, l'eccesso di potere, in quanto non erano state valutate le precedenti delibere sul medesimo argomento.

Si costituiva in giudizio il condominio, il quale contestava l'impugnativa della delibera condominiale, ritenendola del tutto infondata in fatto e in diritto, affermando che i criteri adottati per il calcolo del consumo involontario erano legittimi, ovvero il 30% per la quota di tale consumo e il 70% per la quota di consumo volontario, in applicazione della normativa vigente, ovvero D.lgs. n. 102/2014 e D.lgs. n. 73/2020.

Il sindacato di legittimità del giudice adito

Il Tribunale lombardo premetteva che nel giudizio di impugnazione di delibera condominiale ex art. 1137 c.c. il compito del giudice di merito è solo quello di accertare se sussistano profili di invalidità della delibera impugnata.

In particolare, il magistrato non può valutare il merito delle decisioni, né limitare il potere discrezionale dell'assemblea condominiale, da considerarsi organo sovrano della volontà dei condomini.

Infatti, sotto il profilo dell'invalidità, sono da considerarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ciascun condomino, o comunque invalide in relazione all'oggetto; devono, invece, qualificarsi annullabili le delibere affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, con vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o informazione, genericamente viziate nel procedimento di convocazione o che violano norme che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto (Cass. civ. S.U. 14 aprile 2021, n. 9839; Cass. civ. S.U. 7 marzo 2005, n. 4806; Cass. civ. sez. II, 12 novembre 2012, n. 19605).

Il consumo involontario: obblighi del condominio

Il giudicante riteneva infondato il motivo di impugnativa riguardante il consumo involontario. Infatti, l'art. 1118, comma 4, c.c. consente al singolo condomino la possibilità di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento anche senza l'autorizzazione dell'assemblea, a condizione di non arrecare pregiudizio agli altri appartamenti e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria.

Sicché l'eccepita violazione degli artt. 1123, comma 2, e 1118, comma 4, c.c., è del tutto infondata, posto che il condomino deve comunque contribuire alle spese in relazione ai "consumi involontari", cioè quelli che derivano da dispersioni di calore dalle tubature prima che raggiungano gli appartamenti, poiché la dispersione si verifica in ragione del fatto che l'impianto è strutturato per servire tutti gli appartamenti, indipendentemente dal fatto che il condomino sia o meno allacciato alla rete di distribuzione.

In altri termini, il condomino che si distacca dal riscaldamento centralizzato è tenuto a pagare i consumi involontari anche se ha rimosso tutte le tubazioni dell'impianto comune, poiché la normativa tecnica sulla partecipazione alle spese prescinde dal grado di separatezza materiale dell'immobile rispetto all'ubicazione della caldaia (Cass. civ. 12 ottobre 2022, n. 29838; Trib. Torre Annunziata 10 marzo 2025, n. 617; Trib. Roma 2 gennaio 2019, n. 8).

Sulla scorta di quanto argomentato, è del tutto infondata l'eccepita nullità della deliberazione impugnata, poiché il consumo involontario rientra tra le spese a carico del condomino anche in caso di distacco dall'impianto di riscaldamento; così come non sussiste la nullità eccepita per l'assenza di unanimità per la deroga ai criteri legali di calcolo dei consumi, atteso che il suddetto consumo è stato introdotto da una norma di legge e, pertanto, per la sua determinazione è sufficiente un voto a maggioranza.

Chiarito quanto sopra, anche gli ulteriori motivi di impugnativa sono stati ritenuti infondati dal Tribunale competente.

Vizio di omessa ed insufficiente informazione

Secondo il giudicante, il motivo di impugnativa circa la violazione di omessa ed insufficiente informazione preventiva afferente la questione oggetto dell'ordine del giorno è da considerarsi infondato, poiché la discussione risultava chiara a tutti i condomini già dalla semplice lettura del testo dello specifico punto dell'O.d.g. Inoltre, si deve presumere che la parte attrice avesse perfettamente compreso tale oggetto, in quanto, dall'esame del verbale dell'assemblea, emerge che era stato delegato a rappresentarli il tecnico che aveva redatto ed eseguito il progetto di distacco della loro proprietà dall'impianto di riscaldamento centralizzato, e che avrebbe evidentemente dovuto argomentare in loro favore dal punto di vista tecnico.

Vizio di eccesso di potere

Anche il lamentato vizio di eccesso di potere è da considerarsi infondato, poiché la delibera oggetto di impugnazione faceva seguito a una precedente deliberazione assembleare che introduceva il calcolo del consumo involontario nella ripartizione delle spese di riscaldamento, delibera che, pur non essendo mai stata attuata, non era mai stata oggetto di impugnazione da parte dell'attrice.

Critiche sulla chiarezza della deliberazione condominiale

Il vizio lamentato in merito al contenuto della deliberazione è infondato, poiché sarebbe stato sufficiente fare riferimento al contenuto del precedente atto collettivo, valido ed efficace, in quanto non oggetto di impugnazione.

a parte.

Avv. giuseppe nuzzo Riscaldamento centralizzato. Anche i condomini distaccati pagano le spese per i consumi involontari

Conclusioni sul dibattito giuridico del consumo involontario in condominio

È condivisibile quanto sostenuto dal giudice lombardo, in particolare sull'annosa questione del c.d. consumo involontario. Tuttavia, vi è un orientamento difforme rispetto a quanto enunciato dal giudicante nella sentenza in disamina, o quantomeno altalenante. In tal senso, si ritiene che la quota di inefficienza dell'impianto (c.d. consumo involontario) non sia imputabile ai condomini che non fruiscono dell'impianto (Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2020, n. 18131; Cass. civ. sez. II, 31 agosto 2019, n. 15932; Trib. Roma, sez. V, 16 novembre 2021, n. 17816; Trib. Roma 30 gennaio 2018, n. 2046; Trib. Roma 10 maggio 2016; Cass. civ. 31 agosto 2019, n. 15932).

Sentenza
Scarica Trib. Varese 21 aprile 2025 n. 325
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