La Corte d'Appello di Torino è stata chiamata a decidere su un caso particolare, su cui non ci risultano precedenti.
L'istituzionalizzazione di un "nuovo" organo. L'art. 1130 bis, comma 2, c.c. ha istituito il cd. Consiglio del Condominio, un organismo in realtà previsto, già prima della Riforma, in molti regolamenti di condominio, soprattutto nelle compagini di grosse dimensioni.
Si tratta, in sostanza, di un gruppo di comproprietari più ristretto rispetto all'assemblea vera e propria, che ha come unici compiti quelli di coadiuvare nella gestione l'amministratore e di controllarne l'operato (il regolamento e/o la delibera istitutiva del Consiglio stesso fissavano i limiti delle sue funzioni in relazione alle specifiche attività).
Si ipotizzi che la compagine condominiale debba deliberare degli interventi di manutenzione straordinaria di notevole entità: in presenza di complessi particolarmente ampi, l'organo assembleare, al fine di agevolare ed accelerare il processo deliberativo, può nominare una commissione di condomini che esamini i preventivi e le relative spese ed individui l'offerta economica più rispondente alle esigenze del Condominio medesimo.(Al riguardo preme tuttavia segnalare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tali ipotesi, la scelta ed il riparto effettuati dall'organismo debbano poi essere riportati in assemblea per l'approvazione con le maggioranze prescritte: solo così quelle decisioni opereranno con efficacia vincolante nei riguardi di tutti i condomini - quindi anche nei confronti dei dissenzienti -, non essendo delegabili ai singoli condomini, anche riuniti in un gruppo, le funzioni dell'assemblea. In tal senso Cass., sez. II civ., 6 marzo 2007, n. 5130).
La nuova disposizione ha recepito tale prassi, prevedendo che l'assemblea nomini, oltre all'amministratore, anche un Consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari.
Essendo conferite a tale organo «funzioni consultive e di controllo», è da ritenere che l'attività del Consiglio debba consistere nella formulazione di pareri, privi di valore cogente, su questioni inerenti la gestione dell'edificio, e nell'esercizio di poteri di controllo amministrativo, tecnico e contabile sulla gestione effettuata dall'amministratore.
In materia di nomina, si rileva poi che essa è meramente facoltativa, ma può essere resa obbligatoria per effetto di un'apposita clausola del regolamento condominiale; inoltre, non prevedendo la norma alcuna specifica maggioranza per la relativa delibera, può ritenersi che essa possa essere adottata, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio.
Continua [...]