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Il condomino non viene convocato per l'assemblea che decide un giudizio nei suoi confronti

Il conflitto di interesse in assemblea condominiale: legittimità della delibera senza convocazione del condomino coinvolto in un giudizio contro il condominio e le implicazioni sulla validità delle decisioni.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
2 Apr, 2025

Fino al 31 dicembre 2003, l'art. 2373 c.c. prescriveva che il diritto di voto non potesse essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli avesse un interesse in conflitto con quello della società. Si prevedeva poi l'impugnabilità della deliberazione, che potesse recare danno alla società, allorché, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione perché in conflitto, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

L'ultimo comma aggiungeva, infine, che le azioni spettanti ai soci non ammessi al voto dovessero comunque essere computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Dopo la Riforma del 2003, la norma della disciplina societaria prevede, invece, che la deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'art. 2377 c.c. qualora possa recarle danno.

È quindi venuta meno pure per le società la disposizione che portava a distinguere, in caso di conflitto di interesse, tra quorum costitutivo dell'assemblea e quorum deliberativo della stessa.

La giurisprudenza riconosce la possibilità di applicare, per analogia, l'articolo 2373 c.c., che disciplina il conflitto di interessi dei soci nelle società per azioni, anche alle assemblee condominiali.

Secondo la Cassazione, i quorum per l'approvazione delle delibere devono rispettare quelli previsti dalla legge, considerando la totalità dei partecipanti e il valore dell'edificio. Questo include anche i condomini che si trovano in potenziale conflitto di interessi, i quali possono scegliere di astenersi dal voto, ma non sono obbligati a farlo.

Del resto l'art. 2373 c.c., che regola il conflitto di interessi nei soci delle società per azioni, dopo la riformulazione introdotta dal decreto legislativo n. 6/2003, stabilisce che una delibera è impugnabile qualora sia approvata con un voto determinante di soci in conflitto di interessi che arrechi danno alla società.

Ciò premesso è importante stabilire se quando l'assemblea condominiale si riunisce per deliberare in merito a un'azione giudiziaria o alla prosecuzione di una lite già in corso contro un condomino, quest'ultimo si trovi in conflitto di interesse o meno con la restante parte della collettività.

In merito a tale questione si è recentemente espressa la Cassazione (sentenza n. 7491 del 20 marzo 2025).

Conflitto di interesse e diritto alla convocazione in assemblea condominiale

Una condomina ha contestato una delibera adottata dal condominio con la quale l'assemblea aveva deciso di incaricare un legale per rappresentare il condominio nel giudizio d'appello avviato proprio dall'attrice contro il condominio, nonché verificare la legittimità dell'attività che la stessa condomina esercitava nel seminterrato di sua proprietà.

La condomina si è rivolta al Tribunale, sostenendo l'invalidità della delibera per un motivo specifico: non era stata convocata regolarmente alla riunione in cui si era discusso e approvato l'atto.

Dopo aver esaminato la questione il Tribunale ha deciso di annullare solo una parte della delibera, quella che affidava al legale il compito di verificare la legittimità dell'attività svolta dalla condomina nel seminterrato.

Tuttavia, per quanto riguarda l'altra parte della delibera, cioè quella relativa alla difesa del condominio nel giudizio d'appello, il giudice di primo grado ha ritenuto che fosse legittima e l'ha confermata. La Corte di Appello ha accolto l'impugnazione annullando anche la parte della delibera che il giudice di primo grado non aveva annullato.

Secondo i giudici di secondo grado anche se la condomina si trovava in conflitto di interesse con il condominio per la questione trattata nella delibera, il condominio era comunque obbligato, ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., a convocare tutti i condomini per quella riunione, compresa la condomina in conflitto.

La Corte ha chiarito che il conflitto di interesse non elimina il diritto alla convocazione, ma può influire solo sulla validità della delibera, se il voto del partecipante in conflitto fosse stato determinante per approvare la decisione. Successivamente, il condominio ha deciso di proporre ricorso in cassazione contro questa sentenza.

Il ricorrente ha evidenziato, tra l'altro, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 66 disp. att. c.c. e degli artt. 2373 e 2377c.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto invalida la delibera impugnata per omessa convocazione alla riunione della controparte. La Cassazione ha dato ragione al condominio.

Secondo i giudici supremi, in caso di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, non sussiste il diritto di quest'ultimo, che è portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale, a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione.

Avv. Isabella Vulcano È sufficiente l'avviso di giacenza per il rispetto del termine di convocazione in assemblea

Differenze tra conflitto di interesse e lite giudiziaria in condominio

La sentenza ha confermato che diverso dall'ipotesi del conflitto di interesse, è il caso in cui penda una lite giudiziaria tra il singolo condomino ed il condominio. In tal caso il singolo condomino non ha un interesse contrastante con il condominio bensì del tutto contrapposto ad esso. Nell'ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, infatti, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, da un lato coloro che sono chiamati a deliberare sul promuovimento dell'azione o sulla sua resistenza, dall'altro i destinatari di tale decisione, quale parte avversa nel giudizio (Cass. civ., sez. II, 02/03/2023, n. 3192).

Ora, la descritta scissione della compagine condominiale in due gruppi di partecipanti, portatori di contrapposti interessi, non può non avere riflessi sulle regole che disciplinano lo svolgimento dell'assemblea e sulle relative maggioranze, in modo sostanzialmente analogo alle regole che trovano applicazione nel condominio parziale, fattispecie in cui al mutamento della stessa compagine dei partecipanti al condominio segue la modifica della stessa composizione dell'assemblea e delle maggioranze (in tal caso si deve tenere conto che non si deve considerare la quota millesimale del condomino in lite e Il numero complessivo dei condomini si riduce di un'unità). La stessa regola, del resto, è applicata nel caso in cui l'assemblea condominiale sia chiamata a ripartire internamente le spese di lite affrontate in una controversia con un condomino.

Questa Corte ha sul punto precisato che deve considerarsi nulla, per impossibilità dell'oggetto, la delibera dell'assemblea che ponga tali spese anche a carico del condomino in lite, trattandosi di prestazioni rese a tutela di un interesse opposto a quest'ultimo (Cass. civ., sez. II 23/01/2018, n. 1629).

Sentenza
Scarica Cass. 20 marzo 2025 n. 7491
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