Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il condomino che rimuove le valvole termostatiche e i ripartitori si distacca dal riscaldamento?

Il distacco dal riscaldamento centralizzato è legato all'installazione di valvole termostatiche e ripartitori: analisi delle implicazioni legali e delle responsabilità condominiali in caso di rimozione.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
14 Dic, 2022

Lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva 2012/27/UE con il Dlgs. n.102/2014 che ha imposto la contabilizzazione e termoregolazione del calore nei condominii con impianto di riscaldamento centralizzato e la ripartizione delle spese a consumo.

In particolare il legislatore impone, come preventiva opzione, il sistema della contabilizzazione diretta, che prevede l'installazione di un sotto-contatore per ciascuna unità immobiliare nel punto di diramazione dell'impianto all'interno dell'unità immobiliare (cioè all'ingresso dell'unità immobiliare privata), andando a valutare alcuni parametri del fluido termovettore (l'acqua calda che passa nei tubi del riscaldamento) in ingresso e in uscita dall'appartamento.

Qualora l'installazione del sotto-contatore per unità immobiliare non sia tecnicamente possibile, non sia efficiente in termini di costi, non sia proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali (situazioni tutte da certificarsi in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato), per la misura del riscaldamento si deve ricorrere, sempre a carico dei singoli condomini, all'installazione di ripartitori in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari (si parla allora di contabilizzazione indiretta).

Come ha precisato l'ENEA il ripartitore di calore è un sistema di misura costituito da un dispositivo che viene installato sul corpo scaldante (per esempio il radiatore), di solito in posizione centrale e a tre quarti dell'altezza. In particolare la contabilizzazione indiretta dell'energia termica prevede, in questo caso, l'installazione di un ripartitore e di una valvola termostatica.

Distacco dall'impianto centralizzato e contabilizzazione

La Legge n. 220/2012 ha modificato l'originaria formulazione dell'art. 1118 c.c. introducendo un quarto comma che consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento a condizione che tale intervento non comporti notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini.

Naturalmente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tale onere probatorio grava sul condomino che vuole distaccarsi (da assolversi mediante apposita documentazione tecnica) e viene meno soltanto nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco dall'impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di cui sopra.

I distaccati sono comunque tenuti a pagare le spese di manutenzione straordinaria (cioè gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico), le spese di conservazione (relative alle operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi), le spese per la "messa a norma".

In ogni caso una quota parte delle spese di riscaldamento sostenuta dai condomini serve solo per compensare le dispersioni di calore che normalmente si verificano nell'impianto centrale; tale quota deve essere ripartita tra tutti i condomini, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'impianto centralizzato.

Rimozione di valvole termostatiche e i ripartitori dai termosifoni: si può parlare di distacco dall'impianto centrale?

La questione è stata affrontata dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 17980 del 6 dicembre 2022.

La vicenda esaminata prendeva l'avvio quando un condomino di un caseggiato decideva autonomamente di sostituire i caloriferi preesistenti con dei nuovi, di tipo "termoarredo", senza reinstallare, però, le valvole e i contabilizzatori asportati (e non consentendo al personale installatore del condominio di accedere nell'immobile per rilevare i suoi consumi).

Il condominio si rivolgeva all'Autorità Giudiziaria per far accertare e dichiarare l'illegittimità della rimozione del condomino delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori di calore precedentemente installati sui suoi radiatori, con conseguente condanna del convenuto a reinstallare a propria cura e spese gli apparecchi rimossi (consentendo l'accesso a ditta incaricata dal condominio o in subordine dotandosi in proprio di tali dispositivi compatibili con quelli già installati presso gli altri condomini e non dannosi per l'impianto di riscaldamento comune).

La rimozione in questione non era mai stata specificamente contestata dal convenuto, il quale ha riportato nella propria comparsa norme e principi elaborati dalla giurisprudenza relativi al diritto del condomino al distacco, senza, tuttavia, mai affermare esplicitamente di essersi distaccato.

Secondo il Tribunale la detta rimozione non aveva dimostrato affatto l'effettivo distacco dall'impianto centralizzato. L'assenza di validi elementi comprovanti l'effettivo distacco dall'impianto centralizzato comporta, ad avviso del Tribunale, l'illegittimità della rimozione (non contestata) delle valvole termostatiche e dei ripartitori precedentemente installati sui radiatori dei termosifoni da parte del convenuto.

Di conseguenza, come nota lo stesso giudice, in assenza di prova di un distacco materiale (e non solo della sua legittimità, tutta da dimostrare) la domanda del condominio deve essere accolta, con conseguente ordine a carico del convenuto di consentire alla ditta incaricata dal condominio di reinstallare gli strumenti adottati dall'ente gestorio, con spese di intervento a carico del convenuto.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 6 dicembre 2022 n. 17980
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento