Nel contesto dei lavori di efficientamento energetico condominiale, la disciplina dello sconto in fattura non esonera il condominio dall'obbligo di pagamento del corrispettivo ove la cessione del credito non abbia prodotto l'effetto estintivo del debito, secondo quanto previsto dal contratto e dalla normativa vigente.
La vicenda
Un'impresa appaltatrice aveva eseguito lavori di efficientamento energetico per un condominio. Le parti avevano pattuito che il pagamento avvenisse tramite lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020, con successiva cessione del credito d'imposta. Tuttavia, la cessione del credito era stata perfezionata oltre il termine del 31 dicembre 2021, a causa dell'introduzione di nuovi adempimenti normativi. Il condominio aveva opposto il decreto ingiuntivo richiesto dall'impresa per il saldo dei lavori, sostenendo di aver già ceduto il credito e di non dover ulteriori somme.
La decisione
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n.1078 del 16/04/2025, ha ritenuto che lo sconto in fattura non estingue l'obbligazione, ma rappresenta una modalità di pagamento subordinata alla buona riuscita della cessione. In presenza di una cessione del credito pro solvendo, il condominio resta obbligato al pagamento, salvo incasso da parte dell'appaltatore. Il contratto prevedeva anche la solidarietà tra i condomini per il pagamento del corrispettivo. È emerso che il ritardo nel completamento della procedura per la cessione era imputabile al condominio, che non aveva agito con tempestività. Il Tribunale ha quindi dichiarato l'inadempimento e condannato il condominio al saldo, oltre interessi e spese.
Considerazioni conclusive
La sentenza ribadisce che, in caso di cessione del credito non andata a buon fine, l'obbligo di pagamento permane. Lo sconto in fattura non esonera il condominio se la procedura si interrompe per sua responsabilità. La decisione valorizza la necessità di tempestività e diligenza nella gestione degli adempimenti fiscali legati alla cessione del credito.
Si consiglia di consultare il provvedimento allegato in caso di dubbi o per usi professionali.