L'istituto del patrocinio a spese dello Stato consente alle persone non benestanti di avere assistenza legale gratuita da parte di un avvocato iscritto negli appositi elenchi, in ossequio alla norma Costituzione secondo cui «Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» (art. 24). Il condominio può essere ammesso al gratuito patrocinio?
In pratica, si tratta di comprendere se, nelle cause in cui il condominio è parte processuale, l'amministratore possa chiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore della compagine, ad esempio qualora il reddito complessivo di tutti i condòmini non superi le soglie di legge. Approfondiamo l'argomento alla luce del dato normativo.
Chi può essere ammesso al gratuito patrocinio?
L'art. 119, d.P.R., 30 maggio 2002 n. 115, afferma testualmente che «Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica».
Dunque, il patrocinio a spese dello Stato è appannaggio non solo delle persone fisiche ma anche di quelle giuridiche, entro i limiti anzidetti.
Il condominio può accedere al patrocinio a spese dello Stato?
Ciononostante, deve ritenersi che il condominio non possa accedere al patrocinio a spese dello Stato, e ciò per via della sua particolare natura.
È infatti noto che il condominio non sia una persona giuridica dotata di soggettività propria, bensì un mero ente di gestione.
In altre parole, il condominio è privo di personalità giuridica, non rappresentando un centro di interessi autonomo rispetto ai condòmini che costituiscono la compagine.
Sul punto la giurisprudenza è granitica. Già nel 2014 le Sezioni Unite ebbero modo di affermare che il condominio, in quanto privo di personalità giuridica, non può far valere in giudizio il diritto all'equa riparazione per durata irragionevole del processo (18 settembre 2014, n. 19663).
Nel 2019 le Sezioni Unite hanno ribadito questa tesi, rammentando (18 aprile 2019, n. 10934) come il condominio non abbia personalità giuridica; sussiste, tuttavia, una limitata facoltà di agire e resistere in giudizio tramite l'amministratore nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dall'assemblea, fermo restando che i singoli condòmini hanno la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti comuni e di quelli personali.
Alla luce di tale orientamento è dunque chiaro come il condominio - quando è parte processuale sia nella veste di attore che di convenuto - non può chiedere l'ammissione al patrocinio dello Stato, non rientrando tra gli «enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica».
I condòmini possono accedere al patrocinio a spese dello Stato?
I condòmini possono accedere al patrocinio a spese dello Stato a condizione che siano parti processuali coinvolte direttamente nel giudizio; quando invece sono rappresentate dall'amministratore che agisce in qualità di legale rappresentante della compagine, si ricade nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo, con conseguente esclusione dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Dunque, può senz'altro accedere al patrocinio a spese dello Stato il condomino in lite con il condominio (ricorrendo beninteso le condizioni reddituali stabilite dalla legge); il condomino coinvolto nel procedimento indirettamente, in qualità di soggetto partecipe della compagine, non può al contrario chiedere il gratuito patrocinio, in quanto il mandato all'avvocato è pur sempre conferito dall'amministratore nella sua qualità di legale rappresentante del fabbricato.
Pertanto, se il condominio è chiamato in causa e alcuni dei proprietari hanno i requisiti reddituali per accedere al gratuito patrocinio, l'istanza di ammissione al COA non può essere presentata perché la parte processuale è il condominio.
A diverse conclusioni deve giungersi, invece, nell'ipotesi in cui il singolo condomino agisca personalmente in giudizio a tutela delle ragioni comuni (come ricordato dalla sopracitata sentenza delle Sezioni Unite, 18 aprile 2019, n. 10934: nel caso di emissione di una sentenza di condanna nei confronti del condominio, il singolo proprietario è legittimato a proporre impugnazione nell'interesse comune): in un'ipotesi del genere il condomino, essendo parte processuale immediatamente coinvolta, potrebbe chiedere l'ammissione al patrocinio dello Stato, pur difendendo le ragioni della collettività.
Un intervento chiarificatore del legislatore sarebbe tuttavia auspicabile, in modo da fugare ogni possibile dubbio.