Se nel patrimonio del defunto è compreso un immobile (ad esempio un appartamento), questo bene viene attribuito agli eredi che lo acquistano in comproprietà, ciascuno per la propria quota come stabilita dalla legge o dall'eventuale testamento.
Gli eredi acquistano così tutti i diritti relativi al bene caduto in successione e ciascuno potrà esercitare tali diritti in proporzione alla propria quota.
In ogni caso sono applicabili sia l'art. 752 c.c. (per il quale "i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie"), sia l'art. 754 c.c. (secondo cui "gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria").
Da tenere conto però che in applicazione dei principi contenuti nell'art. 1294 c.c., nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume.
A ben vedere, da ciò deriva la necessità di operare una scissione.
Per i debiti precedenti il momento della morte del condomino, i predetti artt. 752 e 754 c.c. affermano che l'erede risponde solo per la sua quota. Di conseguenza il condominio creditore non potrà richiedere il pagamento dell'intero ad uno solo dei coeredi.
Invece per gli oneri condominiali sorti successivamente alla morte del condomino si applica l'articolo 1294 c.c. che prevede, invece, la solidarietà per tutti i coeredi (uno dei singoli coeredi può essere chiamato a rispondere per tutti dei crediti del condominio).
La rinuncia all'eredità
Nel caso in cui il patrimonio del condomino deceduto sia gravato da debiti, può capitare che gli eredi rinuncino all'eredità; in tale circostanza, l'asse ereditario passa ai successivi chiamati, ossia al il coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali e agli altri parenti sino al sesto grado (art. 565 c.c.). Se non vi sono eredi testamentari, o non sono rinvenibili parenti entro il sesto grado o, ancora, gli eventuali chiamati hanno rinunciato all'eredità, l'amministratore può rivolgersi al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione al fine di proporre il ricorso per la nomina del curatore dell'eredità giacente (artt. 781e ss. c.p.c.).
In ogni caso, le richieste di pagamento degli oneri condominiali andranno indirizzate al curatore così nominato, il quale impiegherà le somme risultanti dall'asse ereditario per sanare i debiti.
Infatti, tra le varie attribuzioni del curatore, v'è quella di rispondere alle istanze proposte contro l'eredità.
In particolare, egli deve provvedere al pagamento dei debiti ereditari, ad esempio delle spese condominiali.
Mancata accettazione dell'eredità ed autorizzazione ad accettare da parte del condominio?
Se un condomino rinuncia all'eredità (senza frode) con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia).
Tale rimedio (previsto dall'art. 524 c.c.) è utilizzabile dai condomini- creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "azione interrogatoria", essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.
Come ha precisato il Tribunale di Como (sentenza 22 dicembre 2021), però, presupposto per l'accoglimento della domanda ex art. 524 c.c. è che la stessa sia rivolta ad un soggetto chiamato all'eredità.
Nel caso esaminato dal giudice lombardo, un condominio era creditore nei confronti di una minore, in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Como, decreto non opposto; l'esecuzione forzata sull'unico bene di proprietà della minore era impedita dalla mancata accettazione dell'eredità del padre; pertanto il condominio aveva richiesto l'azione interrogatoria prevista dall'art. 481 c.c., ottenendo la fissazione di un termine entro il quale la minore avrebbe dovuto, a mezzo della madre, accettare l'eredità; che il termine di sei mesi, fissato era spirato senza che fosse intervenuta detta accettazione; di conseguenza i condomini si erano rivolti al Tribunale per essere autorizzati ad accettare l'eredità in nome e luogo della minore, ai sensi dell'art. 524 c.c., allo scopo di soddisfarsi sul bene ereditario. La domanda non è stata però accolta.
I condomini infatti non hanno dimostrato il rapporto di paternità esistente tra il de cuius e la minore (mediante la produzione degli atti dello stato civile). Il debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori ex art. 524 c.c., con la conseguenza che, al suo decesso, legittimato passivo risulta il suo erede quale persona che gli succede in universum ius, e, quindi, nella situazione di debitore rinunciante all'eredità.
La domanda del condominio sarebbe stata respinta anche per la mancanza di un altro presupposto: la prova di un danno ai condomini per effetto della rinuncia, danno consistente nel pericolo di incapienza del patrimonio del debitore.