Il riparto spese. Tra i poteri dell'assemblea di condominio non vi è quello di addebitare le spese ai condomini, se non sulla base dei millesimi e delle attribuzioni spettanti all'assemblea stessa inerenti, cioè, alla conservazione, innovazioni e godimento delle parti comuni dell'edificio e alla prestazione dei servizi nell'interesse comune.
Questo significa che l'assemblea dei condomini non può farsi giustizia da sé imputando determinati costi, anche a titolo sanzionatorio, ad uno dei condomini.
Perché ciò possa avvenire è necessario sempre che intervenga una sentenza di condanna del giudice.
L'unica ripartizione che l'assemblea può disporre è quella secondo millesimi, non potendo derogare da tale disciplina legale neanche con il consenso di tutti i proprietari (Trib. Milano, sent. n. 5195 del 27.04.2016).
La vicenda. Tizio (condomino) aveva impugnato la delibera condominiale in quanto, a suo dire, l'assemblea aveva posto a suo carico le spese di disinfestazione. Per tali ragioni, chiedeva al giudice di disporre la nullità della predetta delibera.
Costituendosi in giudizio, il condomino eccepiva l'improcedibilità della domanda per la carenza di interesse ad agire, perché la delibera impugnata era stata revocata in data antecedente al rinnovo della notifica e, in subordine, eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale adito.
Il ragionamento del Tribunale. A seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che l'assemblea aveva addebitato la spesa di disinfestazione solo nei confronti di Tizio. Premesso ciò, a parere del giudice, la delibera era senz'altro nulla in quanto poneva a carico dell'attore le spese per la disinfestazione (della Scala x) esorbitando totalmente dai poteri dell'assemblea, la quale doveva ripartire le spese secondo la legge ed il regolamento.
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