La Suprema Corte ha più volte ribadito che l'installazione di un ascensore, finalizzata all' abbattimento delle barriere architettoniche, deve essere considerata un intervento necessario per garantire l'accessibilità e la reale abitabilità dell'immobile.
Per questo motivo, né il condominio né i singoli condomini possono opporsi, anche nel caso in cui l'intervento comporti una riduzione degli spazi comuni, come una restrizione della scala.
L'installazione può essere eseguita a spese del condomino disabile, senza necessità di autorizzazione assembleare, purché non comprometta l'uso delle parti comuni da parte degli altri condomini.
Questo principio rafforza il diritto di tutti a vivere in un ambiente accessibile, garantendo che nessuno venga penalizzato per limitazioni strutturali dell'edificio. È pacifico che debba prevalere il principio di solidarietà, che garantisce la rimozione delle barriere architettoniche.
Queste considerazioni valgono anche per prolungamento di un ascensore, intervento che può migliorare significativamente l'accessibilità di un edificio, permettendo di raggiungere nuovi piani o di rendere più agevole la mobilità per tutti i residenti, specialmente per persone con difficoltà motorie.
Tuttavia, si tratta di un progetto che deve essere valutato attentamente, sia dal punto di vista tecnico che normativo.
Da un lato, bisogna verificare la fattibilità strutturale, ovvero se la costruzione dell'edificio consente l'estensione dell'impianto senza compromettere la stabilità o la sicurezza.
Inoltre, l'ascensore dovrà essere aggiornato dal punto di vista impiantistico, per garantire che il sistema di trazione, il motore e gli altri componenti siano adeguati al nuovo percorso.
Se il prolungamento dell'ascensore non comporta problemi tecnici o di sicurezza e rispetta la normativa condominiale, ogni condomino ha il diritto di richiederlo. In assenza di motivazioni valide, l'assemblea non può opporsi arbitrariamente a tale intervento. A tale proposito è importante prendere in considerazione una recente sentenza del Tribunale di Napoli (n. 3663 del 12/04/2025).
Condomini vincono causa per prolungamento ascensore
La vicenda riguarda la richiesta di due condomini di ripristinare il prolungamento della corsa dell'ascensore, estendendola dal settimo all'ottavo piano, con fermata direttamente all'interno del loro appartamento.
Tuttavia, l'assemblea condominiale ha negato l'autorizzazione con delibere approvate nel 2017 e nel 2018. I condomini interessati hanno dunque avviato un'azione legale per far valere il proprio diritto all'esecuzione dei lavori, sostenendo che l'intervento rientra nel normale utilizzo delle parti comuni e che il condominio non può opporsi senza una motivazione valida.
Oltre a chiedere l'annullamento delle delibere contrarie, gli attori hanno sollecitato anche un risarcimento danni, affermando che il condominio avrebbe ostacolato illegittimamente i lavori.
Dall'altra parte, il condominio convenuto ha contestato la legittimità della richiesta, sostenendo che le attrici non avevano i requisiti giuridici per avanzare tale domanda.
Nel corso del processo è stata acquisita documentazione tecnica e si è svolta una consulenza tecnica d'ufficio, affidata a un ingegnere, che ha valutato la fattibilità dell'intervento e il suo impatto sulla struttura del condominio. Il Tribunale ha dato ragione agli attori.
Il giudice campano ha confermato il pieno diritto delle attrici a chiedere che si dichiari il loro diritto a prolungare la corsa dell'ascensore del fabbricato sino all'ottavo piano.
Secondo il Tribunale gli attori sono comproprietari dell'appartamento sito in quel piano e, quindi, il prolungamento è concepito come legittima modifica dell'impianto comune al servizio della loro proprietà esclusiva.
Inoltre è stato messo in rilievo che le assemblee condominiali del 12 ottobre 2017 e del 30 ottobre 2018 hanno negato l'intervento, senza fornire motivazioni tecniche o normative adeguate riguardo all'esecuzione dei lavori.
In ogni caso il Tribunale ha osservato che la CTU ha accertato che il ripristino del prolungamento dell'ascensore fino all'ottavo piano non compromette né la stabilità né la sicurezza dell'edificio, né tantomeno incide negativamente sul suo decoro architettonico.
La CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio) evidenzia che la modifica dell'impianto ascensore non compromette la funzionalità dell'edificio per nessun condomino, né limita l'accesso al lastrico solare, che può comunque essere raggiunto tramite un'altra scala.
Questo è un punto fondamentale perché esclude possibili contestazioni legate alla riduzione dell'uso delle parti comuni.
Sul piano della sicurezza antincendio, la relazione le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa vigente, tra cui l'installazione di una porta REI 60 con maniglione antipanico, chiusa dall'esterno ma con chiavi sempre disponibili per un rapido accesso.
Questo elemento è particolarmente importante, perché garantisce la protezione contro il fuoco senza ostacolare l'uso della scala in caso di emergenza.
Per quanto detto, il condominio è stato condannato a consentire alle attrici di realizzare l'opera secondo le prescrizioni del CTU, mentre le delibere sopra dette sono state dichiarate nulle; tali decisioni hanno causato un danno alle attrici, facendo elevare i costi di realizzazione di un'opera alla quale avevano diritto.
Di conseguenza il Tribunale ha condannato il condominio a pagare alle attrici a titolo di risarcimento la somma di euro 10.620, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Diritti e doveri condominiali su installazione ascensori
Il singolo partecipante al condominio ha facoltà di fare installare sul cortile o nella tromba delle scale a propria cura e spese un ascensore, ponendolo a disposizione degli altri condomini.
In particolare tale iniziativa riflettendo un servizio suscettibile di separata utilizzazione, può essere attuata anche a cura e spese di taluni condomini, salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera (Trib. Velletri 22 febbraio 2023, n. 345). Naturalmente è anche possibile che il singolo partecipante al condominio, a sue spese, innalzi il vano dell'impianto di un ulteriore piano, fino al suo alloggio, senza che i dissenzienti possano bloccare le opere qualora non dimostrino, in concreto, i motivi che ostano all'innovazione (Trib. Milano 13 novembre 2015, n. 12791).