Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il dilemma: le associazioni di amministratori possono considerarsi «associazioni di imprese»?

Il concetto di associazioni di imprese.
Avv. Rosario Dolce Avv. Dolce Rosario 

È questa la domanda giunta in redazione all'indomani della Delibera emessa dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato. In questo contributo cerchiamo di rispondere al quesito.

La Delibera emessa dall'Autorità Garante. Nella predetta statuizione rileva, in particolare, il seguente passo:"(…) conformemente alla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, la nozione di impresa rilevante ai fini dell'applicazione della normativa di tutela della concorrenza abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico o dalle relative modalità di organizzazione e di finanziamento. Gli amministratori di condominio erogano stabilmente, a titolo oneroso e in forma indipendente, i propri servizi e dunque svolgono un'attività economica ai sensi della disciplina antitrust. 26.

Conseguentemente, la …., qualificandosi come una confederazione di associazioni di amministratori di condominio, si configura anch'essa quale associazione di imprese.

Gli atti adottati dalla stessa Confederazione costituiscono pertanto deliberazioni di associazioni di imprese qualificabile dunque, come un'intesa ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990".

La violazione contestata alla predetta confederazione di associazioni è riconducibile, pertanto, alla citata norma, rubricata come "Intese restrittive alla libertà di concorrenza", a mente della quale

"Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali […]";

I dubbi. Orbene, sono giunti interessanti commenti in redazione e al sottoscritto circa la compatibilità tra il concetto di "associazione d'imprese" come espresso dall'Autority (e riportato sopra) e quanto, invece, stabilito dalla legge 4 del 2013 recante disposizioni in materia di "professione non regolamentate".

In effetti, "ai più" non convince l'accostamento reso dal Garante tra l'attività economica professionale svolta da ogni amministratore del condominio e quella delle associazioni che li raggruppano e organizzano volontariamente.

A maggior ragione se si considera che l'articolo 5 della citata legge 4 del 2013 stabilisce che tali organismi e/o rispettive aggregazioni, tra le diverse finalità assolte, assicurano altresì la piena conoscibilità del seguente elemento "assenza di scopo di lucro".

Appare così improbabile configurare tali soggetti come un "insieme di imprese" con scopo di lucro, assolvendo, diversamente, per funzione normativa, se non per vocazione costitutiva,compiti mutualistici preordinati alla promozione e qualificazione della attività professionale che rappresentano.

Tutto ciò posto, non è questa la sede per poter opinare, più approfonditamente, sul merito di un provvedimento emesso da un Organo Statale. Appare però opportuno enfatizzarne la portata al mero fine di evitare il pericolo, sempre più paventato, che una professione non ordinistica - come quella degli amministratori di condominio - possa essere rimessa, del tutto, alle grinfie della "lex mercatoria" e agli effetti delle sue distorsioni (deregulation).

La trattazione della "questione" in sé non potrà quindi che rimettersi all'attenzione degli operatori del settore e/o al dibattito che si svilupperà all'interno delle associazioni che raggruppano gli amministratori di condominio. Frattanto, noi offriamo il nostro piccolo contributo.

Le associazioni degli amministratori non possono imporre un tariffario minimo!

  1. in evidenza

Dello stesso argomento