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Il Comune può incrementare retroattivamente la tariffa per il servizio idrico?

Il rapporto di fornitura di acqua potabile deve essere inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione di cose. La competenza è del giudice ordinario.
Avv. Mariano Acquaviva 
27 Set, 2022

Il Comune può incrementare retroattivamente la tariffa per il servizio idrico? Secondo il Tribunale di Reggio Calabria (sent. n. 975 del 25 agosto 2022), sì. A tali conclusioni è giunto il giudice calabrese in una controversia tra l'ente locale e un condominio, peraltro vittorioso in primo grado.

Secondo il Tribunale di Reggio Calabria, la legge consente al Comune di chiedere l'integrazione tariffaria al canone idrico, almeno entro certo limiti.

La sentenza in commento è stata inoltre chiamata a decidere sull'eccezione preliminare avanzata dall'ente locale, secondo cui la giurisdizione in materia di servizio idrico sarebbe spettata al giudice amministrativo anziché a quello ordinario.

Eccezione disattesa, considerato che, secondo il Tribunale di Reggio Calabria, Il rapporto di fornitura di acqua potabile deve essere inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione di cose e, pertanto, in un rapporto di natura privatistica.

Analizziamo la vicenda in questione e vediamo perché il Comune di chiedere l'integrazione tariffaria al canone idrico.

Controversia sull'integrazione del canone idrico a Reggio Calabria

Il Comune di Reggio Calabria proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace con la quale veniva annullata la fattura relativa all'acconto 2012 per differenza tariffaria in relazione all'utenza idrica, con condanna del Comune al rimborso della somma versata a pagamento parziale della suddetta fattura.

Secondo il giudice di prime cure, infatti, la fattura relativa all'integrazione tariffaria era inficiata da un grave vizio, cioè la retroattività del pagamento.

Ricorso del Comune contro l'annullamento della fattura idrica

Secondo il Comune, il giudice di primo grado aveva innanzitutto omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, eccezione che veniva reiterata in sede di appello osservando che la domanda proposta in primo grado riguardava la legittimità di un atto amministrativo generale, vale a dire di una delibera della Commissione straordinaria avente ad oggetto l'integrazione tariffaria del servizio idrico integrato da ricomprendersi nella materia dei pubblici servizi, affidata alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale.

Nel merito, l'appellante riteneva illegittima le conclusioni cui era giunto il Giudice di pace, in quanto apertamente in contrasto con l'art. 27, co. 8, legge n. 448/2001, secondo cui «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF […] e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento».

In questo senso si sarebbe espressa anche la passata giurisprudenza (ad esempio, Tar Calabria, sez. distaccata di Reggio Calabria, sentenza n. 503/14) che avrebbe confermato la piena legittimità di un aumento tariffario con efficacia retroattiva, purché approvato prima o contestualmente al bilancio di previsione.

Servizio idrico: giurisdizione del giudice ordinario

In via preliminare, il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 975 del 25 agosto 2022 in commento, ha rigettato l'eccezione preliminare riguardante il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Secondo il giudice calabrese, il canone del servizio idrico ha natura negoziale: pertanto, la competenza è del giudice ordinario e non di quello amministrativo.

In questo senso anche la Corte Costituzionale, sent. n. 335/2008, secondo cui «La tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza».

Fino al 3 ottobre 2000, infatti, il canone idrico doveva essere considerato un tributo; a partire da tale data, per effetto del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato (attualmente disciplinata dal D. Lgs n. 152/2006).

Nel dettaglio, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.

Il rapporto di fornitura di acqua potabile deve, pertanto, essere inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione di cose, ai sensi dell'art. 1559 c.c. (ex plurimis, Cass. n. 16426/2004, Cass. n. 382/2005, Cass. n. 1549/2018).

Legittimità dell'incremento retroattivo della tariffa idrica

Entrando nel merito della questione, il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto legittima la determina del 31 ottobre 2012 che ha disposto, per l'anno 2012 che volgeva al termine, l'integrazione tariffaria del servizio idrico integrato.

Invero, sottolinea il Tribunale, occorre considerare che, malgrado il divieto di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali sia espressamente sancito dalla legge (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), l'imposizione in corso di esercizio finanziario è consentita da un'apposita previsione normativa.

Si può modificare retroattivamente un bilancio approvato?

L'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2017) dispone, infatti, che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Tale disposizione allinea, perciò, il termine ultimo utile alla data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ne consegue che ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento" (così Tar Campania, Napoli, 18/4/2012 n. 1809).

Orbene, se è vero che l'art. 151, comma 1, d. lgs. 267/2000, prevede che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre per l'anno successivo, è anche vero che tale termine, secondo la stessa disposizione, può essere differito con decreto ministeriale.

Orbene, per l'anno 2012 tale termine è stato posposto al 31 ottobre 2012 (d.m. 2 agosto 2011), con conseguente tempestività della fissazione degli aumenti tariffari per l'anno 2012.

Nel caso de quo, il Comune di Reggio Calabria ha provveduto ad approvare la delibera oggetto di impugnazione il 31 ottobre 2012, termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Ne consegue la piena legittimità della stessa.

Sentenza
Scarica Trib. Reggio Calabria 25 agosto 2022 n. 975
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