Il computo delle maggioranze assembleari si fonda, oltre che sul valore delle unità che compongono il fabbricato espresso mediante le tabelle millesimali, sul voto di ciascun condomino-persona fisica, e tale equivalenza non può essere alterata dalla circostanza che un immobile sia intestato a un'impresa individuale ovvero in comproprietà fra due condomini.
La vicenda. I fatti di causa sono indubbiamente interessanti. In un condominio composto da dieci unità suddivise in cinque proprietari, il sig. Tizio, profittando delle dimissioni del precedente amministratore a causa delle frizioni insorte su alcuni interventi di ristrutturazione del fabbricato, riesce a farsi eleggere amministratore nonostante il voto favorevole di due soli condomini - lo stesso Tizio e la moglie Caia, anch'ella proprietaria di alcuni immobili.
Nella stessa assemblea del 12.7.2017 veniva anche approvato, sempre con il voto dei suddetti due condomini, l'affidamento di un capitolato più ampio di lavori a una società amministrata dallo stesso Tizio, che ne detiene l'intero capitale sociale.
Nella successiva assemblea del 21.8.2017, alla quale partecipavano solamente Tizio e Caia, vengono, tra l'altro, confermati i lavori e il sig. Tizio quale amministratore del condominio con un compenso maggiorato del 10% nonché l'istituzione di un fondo cassa per eventuali controversie.
Infine, nell'assemblea del 5.10.2017 risultavano presenti Mevio, ossia uno degli attori munito delle deleghe degli altri due ricorrenti, oltre a Caia e Tizio.
Quest'ultimo, disconoscendo le deleghe e non computando il voto dei due condomini, approvava l'ordine del giorno che includeva il riconoscimento di un compenso extra per l'amministratore e l'imputazione di costi e oneri a carico di Mevio e gli altri.
La sentenza. Il Tribunale accoglie l'impugnazione, condannando altresì il Condominio - e dunque indirettamente i condomini resistenti, ossia Tizio e Caia - al versamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. (Trib. Bologna, n. 1693/2019).
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