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Il beneficium excussionis si applica solo in fase esecutiva

Il creditore del condominio può agire con ricorso per decreto ingiuntivo contro l'intera compagine, salvo poi azionare il titolo con preferenza contro i morosi.
Avv. Mariano Acquaviva 
30 Nov, 2022

L'art. 63, comma secondo, disp. att. cod. civ., stabilisce testualmente che «I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini».

Si tratta del cosiddetto "beneficio della preventiva escussione", in base al quale il creditore della compagine può rivalersi anche sui proprietari in regola con i pagamenti, ma solo dopo aver agito preventivamente ed infruttuosamente contro i condòmini morosi, dei quali l'amministratore deve perfino rivelare l'identità ai creditori che ne facciano richiesta.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 14835 del 12 ottobre, ha ricordato come il "beneficium excussionis" si applichi solo in fase esecutiva e non anche nel giudizio di cognizione, cioè quando il giudice è chiamato ad accertare l'esistenza del credito.

Insomma: il creditore deve prima ottenere il titolo (sentenza, decreto, ecc.) contro l'intero condominio e poi porlo in esecuzione, dapprima contro i morosi e solo successivamente contro i condòmini in regola con i pagamenti. Approfondiamo la questione sottoposta al giudice capitolino.

Controversia sul decreto ingiuntivo tra condominio e supercondominio

Il caso sottoposto al Tribunale di Roma nasceva da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal condominio contro il supercondominio creditore.

Secondo l'opponente, il decreto ingiuntivo andava revocato in quanto il creditore aveva proceduto esecutivamente nei propri confronti senza aver preventivamente escusso i singoli condòmini morosi in violazione dell'art. 63 disp. att. c.c., trattandosi, nel caso di specie, di credito nei confronti del condominio che godeva di beneficium excussionis ex artt. 63 disp. att. c.c. e 1123 c.c.

L'opponente rilevava cioè come l'azione esecutiva era stata intrapresa nei confronti del condominio senza alcuna preventiva esecuzione nei confronti dei singoli condòmini morosi, senza poi fornire alcuna prova di aver fatto tutto il possibile per soddisfare il proprio credito contro i morosi prima di aggredire il patrimonio dei proprietari in regola con i versamenti.

La costituzione in giudizio del creditore

Si costituiva in giudizio il supercondominio che aveva agito con ricorso per decreto ingiuntivo, che rilevava come controparte avesse confuso la fase di costituzione del titolo con quella relativa all'esecuzione per il recupero di quanto dovuto e che correttamente il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti del condominio per le obbligazioni da questo contratte.

Il beneficio di escussione si applica solo in fase esecutiva

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 14835 del 12 ottobre in commento, non può che confermare le ragioni del creditore, rigettando l'interpretazione del beneficium excussionis avallata dal condominio debitore.

Innanzitutto, il giudice capitolino evidenzia come, introducendo il giudizio di opposizione, il condominio non abbia avanzato alcuna censura al credito azionato da controparte in sede monitoria.

L'opponente ha invece contestato che controparte abbia proceduto esecutivamente nei propri confronti senza aver preventivamente escusso i condomini morosi, in violazione delle disposizioni ex art. 63 disp. att. c.c.

A fronte di ciò, parte opposta ha evidenziato la legittimità del decreto ingiuntivo emesso contro il condominio per le obbligazioni da questi contratte, dovendo invece la successiva fase esecutiva essere esercitata nei confronti dei singoli condòmini, attesa anche la parziarietà delle obbligazioni ex art. 1123 c.c.

Sul punto, il giudice capitolino ritiene che le deduzioni dell'opposto debbano essere condivise, essendo stato il decreto ingiuntivo correttamente richiesto, ed emesso, nei confronti del condominio opponente in relazione al mancato pagamento degli oneri collegati alla gestione della proprietà comune.

Nella successiva sede esecutiva deve invece farsi applicazione del richiamato principio ex art. 63 disp. att. c.c., in forza del quale i creditori non possono «agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini», e ciò anche alla luce di quanto disposto ex art. 1123 c.c. in ordine alla circostanza che le spese necessarie per la prestazione dei servizi nell'interesse comune siano sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

In altri termini, le censure avanzate risultano riguardare unicamente la fase, eventuale, di esecuzione del titolo, e non quella di formazione dello stesso, a seguito del depositato ricorso e dell'emissione del decreto ingiuntivo, nei confronti del quale nulla di specifico è stato da parte opponente tempestivamente dedotto o contestato.

Il beneficio delle preventiva escussione dei condòmini morosi si applica quindi con esclusivo riguardo alla fase di esecuzione del titolo, cioè allorquando il creditore deve procedere con il precetto e, poi, con il pignoramento, ma non quando si ricorre al giudice per chiedere l'accertamento della propria pretesa.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 12 ottobre 2022 n. 14835
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