Il caso è affrontato dal Tribunale di Ancona n. 220 del 15 febbraio 2022.
I vizi nel contratto di appalto per far valere la garanzia. Il caso di specie
Il caso di specie concerne la dismissione dell'impianto di riscaldamento da parte del condominio a cui il condomino proprietario di quattro alloggi in detto palazzo decide di installare propri impianti. La vertenza coinvolge l'impresa che ha eseguito i lavori e detto condomino, nascendo dall'ingiunzione di pagare il corrispettivo dovuto, a cui il condomino ha formulato opposizione.
Il Giudice ritiene che vi sia stata evidente decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi e difformità, ai sensi dell'art. 1667 c.c., non essendo dubitabile la facile riconoscibilità della mancanza dei radiatori od elementi idonei al riscaldamento nei locali wc degli appartamenti di proprietà dell'opponente, senza la necessità di verificare i progetti esecutivi relativi all'opera prestata dall'opposto, ed avendo l'opponente denunciato tale presunta difformità ben oltre i sessanta giorni dalla scoperta del presunto vizio, quasi due anni dopo da quando l'opera era stata consegnata.
Analisi delle difformità e dei vizi nel contratto di appalto
Il Tribunale poi si sofferma sul termine giuridico difformità evidenziando che per esso deve intendersi la risultante di una comparazione tra quanto contenuto nella previsione contrattuale e quanto in concreto realizzato, mentre evidenzia che con il termine vizio si intende la violazione delle regole dell'arte nella realizzazione dell'opera che compromettano la funzionalità di quanto realizzato, sebbene astrattamente conforme a quanto pattuito.
Condizioni per la liberazione dalla garanzia nell'appalto
Sia in un caso che nell'altro la liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per difformità e/o vizi è sottoposta ad una duplice condizione alternativa: accettazione del committente, vizi riconoscibili in sede di verifica.
Condizioni, queste, entrambe sussistenti nel caso di specie nel quale l'opponente non solo ha accettato la prestazione resa dall'opposto senza alcuna contestazione, ma gli ha addirittura conferito successivamente l'incarico per dotare del medesimo impianto di climatizzazione anche un altro suo appartamento (fatto pacifico), ha pagato degli acconti lamentando solo ed esclusivamente la mancata consegna di tutti i progetti esecutivi, seppure disponesse di quello relativo ad una unità immobiliare che non differisce dagli altri, e la eccessività della pretesa economica.
Ora, è facile comprendere che se l'opponente avesse incaricato l'opposto di dotare le unità immobiliari di un impianto di riscaldamento autonomo che prevedesse la presenza di radiatori anche nel bagno lo avrebbe contestato immediatamente stante la macroscopica evidenza della difformità.
Non ha valore la giustificazione che non avrebbe potuto controllare subito i lavori trattandosi di immobili concessi in locazione a terzi, permanendo il diritto del locatore di accedere anche in questo caso nei locali di sua proprietà e non risultando agli atti che tale facoltà gli sia stata negata.
Difficile da credere è che il committente abbia pagato degli acconti senza prima avere verificato la bontà dell'opera.
Sintesi finale sulla responsabilità e vizi nell'appalto
L'evidenza della difformità sopra evidenziata, la sottoscrizione del computo metrico redatto dall'opposto, unitamente alla ditta incaricata di eseguire i lavori, recante la compiuta indicazione dei lavori da eseguire, del numero delle macchine da installare e della loro ubicazione, l'esplicito riconoscimento della bontà del lavoro eseguito dall'opposto nella missiva con la quale il committente dichiarava la propria intenzione di pagare l'opposto per la prestazione effettuata (in nessun modo criticata) lamentando solo la presunta eccessività delle somme richieste, consentono, altresì di affermare, con ragionevole certezza, che l'incarico conferito all'opposto prevedesse solo la realizzazione di un impianto di climatizzazione che andasse a sostituire quello già presente ma non funzionante, del tipo ad espansione diretta aria-aria a pompa di calore che immettesse aria calda ed aria fredda con unità interne installate in tutti gli ambienti tranne nei locali umidi come i bagni, come effettivamente realizzato, progetto rispetto al quale non era necessario presentare alcuna richiesta autorizzativa alle autorità comunali trattandosi di attività di "edilizia libera" non richiedente la presentazione della relazione tecnica ai sensi della legge 10/91 non trovando applicazione l'art. 4 del REC 2016/4 bensì l'art. 5, comma 1 lettera a), congiuntamente con l'art. 8 comma 2 lettera h), come ribadito dal D.lgs. 222 del 2016 e dal DM 01.03.2018 che nel suo allegato elenca le opere di edilizia libera, tra le quali risulta anche l'impianto di climatizzazione come realizzato nel caso di specie.
Occorre inoltre ricordare che gli adempimenti amministrativi di denuncia di un'attività edilizia sono in capo al proprietario dell'immobile ed agli atti non risulta che sia mai stata conferita una procura al progettista per operare per suo conto.
Del resto all'epoca il Condominio nel quale sono ubicate le unità immobiliari dove sono stati realizzati gli impianti di climatizzazione, come risulta dalle delibere allegate da parte opponente, aveva solo deciso di non utilizzare l'impianto di riscaldamento centralizzato a gasolio perché eccessivamente costoso ma non di attivare le procedure per dotare gli appartamenti di impianti di riscaldamento che avrebbero richiesto la dimostrazione delle cause tecniche o di forza maggiore da documentarsi nella relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni della Legge 10/91 per il contenimento del consumo energetico.
Adempimenti in mancanza dei quali ed a carico di un tecnico incaricato dal Condominio, l'opponente non avrebbe certo potuto decidere in via autonoma di dotare solo il proprio appartamento di un impianto di riscaldamento autonomo non ricorrendo la ipotesi del distacco da un impianto di riscaldamento centralizzato e non essendo le unità immobiliari di proprietà dell'opponente dotate di allaccio al gas metano (fatto pacifico).
La conclusione finale è l'esclusione dell'inadempimento dell'opposto relativamente alla mancata ubicazione di unità riscaldanti nei locali wc che per asserite mancanze dal punto di vista amministrativo che avrebbero inficiato l'agibilità degli appartamenti o ridotto il loro valore.
Così come indimostrati sono risultati presunti difetti di conformità e funzionalità degli impianti, neppure specificati e comunque mai denunciati all'opposto.