La domanda di mediazione non è un atto processuale in senso stretto e gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità (art. 3, comma 3 D.Lgs. 28/2010) e secondo l'articolo 8, comma 3 il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo.
La domanda di mediazione, pur non essendo tecnicamente un atto processuale, deve comunque rispettare alcuni requisiti minimi.
Per quanto riguarda i contenuti fondamentali della domanda, l'articolo 4 comma 2 del D.lgs. 28/2010 stabilisce che devono essere indicati: l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa (e il valore della domanda).
L'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa nella domanda di mediazione ha un duplice scopo: da un lato, serve a delineare con chiarezza il tema centrale del procedimento, facilitando la comprensione delle questioni in discussione tra le parti; dall'altro, riveste un'importanza fondamentale per un eventuale futuro giudizio di merito. Occorre pertanto che la domanda di mediazione sia redatta con sufficiente chiarezza.
In particolare quanto alle ragioni della domanda le stesse devono essere identificate con i fatti posti a sostegno della richiesta, che vanno riferiti non nella loro dettagliata specificità ma nei loro tratti essenziali e strutturali.
Non è invece necessario indicare le ragioni di diritto della pretesa, né allegare giurisprudenza o deduzioni o argomentazioni di diritto.
In ogni caso deve esserci simmetria tra i fatti rappresentati in mediazione e quelli esposti in sede processuale, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale.
A tale proposito sembra utile segnalare una recente decisione del Tribunale di Ragusa che ha affrontato proprio la questione della mancata "simmetria" tra istanza di mediazione e l'atto di impugnazione di una delibera assembleare (sentenza n. 348 del 10 marzo 2025).
Analisi della controversia condominiale e decisioni del tribunale
Con atto di citazione notificato un condominio ha convenuto in giudizio il condominio chiedendo l'annullamento di una delibera adottata dall'assemblea condominiale per mancanza di elementi essenziali della delibera; omessa notifica di una parte integrante del verbale d'assemblea; non corrispondenza tra quanto deliberato dall'assemblea e i punti indicati nell'o.d.g. contenuto nell'avviso di convocazione; violazione del diritto di proprietà privata.
Si è costituito in giudizio il condominio eccependo l'improcedibilità della domanda per estrema genericità della mediazione esperita e contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione; il convenuto ha chiesto pertanto il rigetto della domanda. Il Tribunale ha dato ragione al condominio.
Secondo lo stesso giudice, la mediazione è risultata troppo generica, in quanto non ha fornito dettagli specifici sui vizi della delibera condominiale impugnata. Non solo. Come ha osservato il Tribunale, nella richiesta di mediazione, l'attrice si è limitata ad affermare l'illegittimità della delibera senza precisare i motivi, mentre nella successiva domanda giudiziale ha articolato una serie di contestazioni più dettagliate, tra cui l'indeterminatezza del punto 3 della delibera. Questo ha portato il giudice a notare la mancanza di simmetria tra la mediazione e la successiva azione giudiziaria. La domanda dell'attore è stata dichiarata inammissibile.
In considerazione della marcata incertezza normativa e dell'assenza di orientamenti consolidati da parte della Corte di Cassazione, lo stesso giudice ha ritenuto esistere quelle gravi ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Importanza della chiarezza nella mediazione condominiale
Nella sentenza in commento mancando la necessaria simmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale formulata, la mediazione non si è validamente svolta e, quindi, non è stata impedita la decadenza dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., per cui sarebbe risultato inutile demandare alle parti una nuova mediazione che mai avrebbe potuto sanare la decadenza nella quale è incorso l'attore.
In altre parole il giudicante conferma quanto sia fondamentale che l'istanza di mediazione sia redatta in modo chiaro e dettagliato, in modo da garantire una corrispondenza sostanziale con la successiva domanda giudiziale e permettere il rispetto delle condizioni di procedibilità.
A tale proposito è già stato affermato che, pur non richiedendosi l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo formale (e dell'indicazione degli elementi di diritto), l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio e ciò sia per consentire all'istituto della mediazione di svolgere efficacemente la funzione deflattiva affidatagli dal legislatore (rafforzata dalla eventuale sanzione della improcedibilità della domanda), sia per consentire alla controparte evocata in mediazione di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa già nel corso della procedura, svolgendo le opportune difese che possono condurre ad una soluzione conciliativa o anche solo far ridurre il thema decidendum nella eventuale fase processuale (Trib. Roma 13 giugno 2023 n. 9450).
Nel caso esaminato, trattandosi di una controversia in materia condominiale, si è in presenza di una delle materie per le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 è prevista la mediazione obbligatoria ex lege, e per le quali, quindi, il previo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Gli accadimenti narrati in fase di mediazione, perché si possa verificare in giudizio l'esatto adempimento della condizione di procedibilità, devono essere corrispondenti, cioè 'simmetrici', a quelli che saranno poi esposti in fase processuale, per le materie obbligatorie. (Trib.
Napoli 10 maggio 2024 n. 5377: nel caso di specie, l'istanza di mediazione si è fondata sul mancato raggiungimento del quorum deliberativo, ben diverso da quello che l'attore ha indicato nell'atto di citazione, ossia la delega a una commissione del potere deliberativo riservato all'assemblea).