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I continui rinvii della mediazione rendono improcedibile l'azione

La condizione di procedibilità rappresentata dalla mediazione civile non può ritenersi soddisfatta se l'attore non prende parte al primo incontro.
Avv. Mariano Acquaviva 
30 Giu, 2023

Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 776 del 12 giugno 2023, ha stabilito l'interessante principio secondo cui la condizione di procedibilità rappresentata dalla mediazione civile non può ritenersi soddisfatta se l'attore non prende parte al primo incontro chiedendone continuamente il rinvio per presunti motivi di salute.

Infatti, anche quando la parte non può presenziare fisicamente è sempre possibile delegare qualcun altro al proprio posto oppure chiedere di partecipare da remoto in modalità telematica. Analizziamo la vicenda.

Rinvio del primo incontro di mediazione: fatto e decisione

Un condomino impugnava una delibera assembleare esperendo il rituale tentativo di mediazione obbligatoria.

Il primo incontro, però, veniva continuamente rinviato su richiesta dello stesso attore, il quale giustificava l'assenza con diversi certificati medici.

Dopo tre rinvii il mediatore decideva di rifiutare l'ennesima richiesta di differimento e di concludere la procedura redigendo verbale negativo.

A fronte di ciò, l'attore conveniva ugualmente in giudizio il condominio per chiedere l'annullamento della deliberazione, a suo dire illegittima.

Si costituiva la compagine eccependo l'improcedibilità dell'azione giudiziaria: l'incontro di mediazione, infatti, non si era mai realmente svolto, atteso che l'attore non era mai comparso né aveva delegato qualcun altro al suo posto.

Il Tribunale di Pavia, con la sentenza in commento, ha dichiarato improcedibile la domanda accogliendo le ragioni del condominio convenuto.

A ben vedere, infatti, la procedura di mediazione era stata solo formalmente incardinata ma, nella realtà dei fatti, non si era mai svolta.

Perché la conciliazione possa avvenire, infatti, occorre che entrambe le parti, personalmente oppure a mezzo procuratore speciale, partecipino all'incontro.

Si tratta di una condizione minima indefettibile, senza la quale la mediazione civile obbligatoria non può dirsi nemmeno esperita.

Mediazione improcedibile per primo incontro tardivo

Quanto appena detto vale anche in presenza di certificazioni mediche dalle quali si evincono patologie croniche che, sebbene possano comportare un'effettiva difficoltà ad affrontare situazioni stressanti come potrebbe essere una seduta di mediazione, possono comunque essere "superate" conferendo procura speciale a un'altra persona (perfino al proprio difensore) affinché partecipi al suo posto.

Per non parlare, poi, della possibilità (oramai consacrata anche nel testo legislativo a seguito della riforma Cartabia), di poter prendere parte telematicamente all'incontro di mediazione.

Rinvio della mediazione e improcedibilità: considerazioni conclusive

A parere dello scrivente, le conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Pavia sono ineccepibili.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte ritenuto che «Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste.

La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre» (Cass., n. 8473/2019; nello stesso senso, Cass., n. 13029/2022).

Tale accertamento deve essere compiuto dal giudice immediatamente, già alla prima udienza di comparizione.

Così la Cassazione: «In sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c." (Cass. n. 4767/2016; nello stesso senso anche Cass. n. 7474/2017 e Cass. n. 8287/2017).

È pertanto corretto dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato svolgimento di un effettivo e regolare procedimento di mediazione obbligatoria; questa eccezione preliminare deve essere decisa senza attività istruttoria, allorquando risulti pacificamente dal verbale redatto dal mediatore.

Sentenza
Scarica Trib. Pavia 12 giugno 2023 n. 776
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