I c.d. consorzi di urbanizzazione possono agire in via monitoria contro i consorziati morosi secondo le disposizioni di cui all'art. 63 disp. att. c.c., dettate in materia di condominio negli edifici.
A stabilirlo è la quinta sezione civile del Tribunale di Roma con la sentenza n. 202, depositata il 10 gennaio 2017, che ha rigettato l'opposizione contro il decreto ingiuntivo ottenuto dal Consorzio nei confronti di due associati, non in regola con i pagamenti.
Secondo il giudice romano, se dallo statuto risulta che il Consorzio è una struttura deputata a gestire beni e utilità comune, anch'esso, come il condominio, è legittimato richiedere il pagamento delle quote dovute dai singoli consorziati.Infatti, analogamente all'ente condominiale, anche la struttura consortile, preposta per statuto alla realizzazione e governo di beni di utilità comune, ha il potere di acquisire dai consorziati, eventualmente in maniera forzosa, le risorse necessarie per il perseguimento dei propri scopi statutari.
Ne consegue la possibilità del Consorzio di agire con lo strumento del decreto ingiuntivo, sulla scorta di quanto deliberato dall'assemblea dei delegati, organo corrispondente all'assemblea dei condomini. Si applica insomma la disciplina del condominio, salve le eventuali disposizioni speciali previste nello statuto del consorzio.
Nel caso preso in esame dalla sentenza in commento, due proprietari di un immobile facente parte di un consorzio in Roma proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo ottenuto su istanza del Consorzio, mediante il quale era stato ingiunto loro di pagare la somma di circa 10.600 euro.
Il decreto era stato emesso a titolo di mancato pagamento della quota consortile e degli oneri di gestione ordinaria e del servizio di vigilanza, come deliberati dall'assemblea dei delegati.
Tre le altre eccezioni, gli opponenti contestavano la legittimazione ad agire del Consorzio, offrendo così modo al Tribunale di soffermarsi sulla natura giuridica dei c.d. consorzi di urbanizzazione e sulla applicabilità a detti consorzi della disciplina del condominio.
Come noto, i concorsi di urbanizzazione sono enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano tra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata.
Più nello specifico, si tratta di enti preordinati alla sistemazione ed al miglioramento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e fornitura di opere e servizi assai complessi e onerosi.
Essi costituiscono, secondo la giurisprudenza della Cassazione, “figure atipiche”, caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, e perciò equiparabili alle associazioni non riconosciute.
Per quanto riguarda la normativa applicabile, accanto all'innegabile connotato associativo di cui si è appena detto, i consorzi di urbanizzazione di caratterizzano anche per un forte profilo di “realità”, che li avvicina ai condominii.
Il singolo associato, al momento dell'acquisto dell'immobile, s'inserisce nel sodalizio e, per beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi collegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespitie di quelli eventualmente comuni.
Si tratta dunque di obbligationempropter rem, simili alle obbligazioni che legano i proprietari di un condominio con riferimento alle spese per le parti comuni.
Ciò premesso in termini generali, per capire quale norme applicare, occorre rivolgere l'attenzione in primo luogo alla volontà manifestata nello statuto e, ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia (Cass. civ., 22.12.2005 n. 28492).
Nel caso di specie, dallo statuto del consorzio emerge chiaramente la finalità di realizzazione egoverno di beni di utilità comuni, gestiti attraverso un appartato organizzativo simile a quello di un condominio.
È previsto l'obbligo di contribuire alle “spese comuni” da parte di ogni consorziato, con conseguente potere del Consorzio di procedere al recupero anche forzoso degli oneri nei confronti degli associati inadempienti.
Da qui la conclusioni del Tribunale, nel senso dell'applicabilità della disciplina del condominio negli edifici. “I rilevanti profili di analogia con l'omologo istituto del condominio edilizio”– si legge nella sentenza – “devono ritenersi tali da permettere che l'ente consortile possa acquisire, dai consorziati morosi, le risorse economiche, a loro carico, necessarie per il perseguimento dei propri scopi statutari di interesse e vantaggio per l'intera collettività dislocata sul suo territorio, a mezzo della procedura monitoria e sulla scorta delle risultanze dei deliberati, emessi dagli organi gestori a tal fine statutariamente deputati, approvativi dei resoconti contabili afferenti gli esercizi gestori di competenza e dei relativi piani di riparto individuali, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.”