Da gennaio 2021 il nuovo Canone Unico Patrimoniale, previsto dall'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha sostituito: il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - COSAP; l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
Le controversie pregresse sull'obbligo o meno di pagare la COSAP sono numerose e, conseguentemente numerose sono ancora le decisioni giudiziarie in materia.
Recentemente la Cassazione si è espressa in merito alla seguente questione: le griglie e le intercapedini del condominio sono esonerate dal pagamento del tributo Cosap se l'area in cui sono state apposte era un'area già, prima della apposizione, aperta all'uso pubblico?
Il Tribunale ha dato ragione al condomino. Secondo lo stesso giudice la COSAP non era dovuta perché non si trattava di occupazione di suolo pubblico per cui vi fosse una concessione e neppure si trattava di occupazione abusiva di suolo pubblico o soggetto a servitù di uso pubblico, trattandosi invece di occupazione di area privata dello stesso condominio, già aperta all'uso pubblico, della quale il Comune con la licenza edilizia approvativa del progetto di costruzione dell'edificio condominiale aveva autorizzato l'uso per il miglior godimento esclusivo dell'edificio.
La Cassazione ha invece dato torto al condominio: la COSAP nel caso esaminato è dovuta.
Secondo i giudici supremi il Tribunale è caduto in errore perché ha guardato solo alla liceità o non abusività dell'apposizione delle griglie e delle intercapedini dal punto di vista urbanistico-edilizio laddove invece avrebbe considerare che l'area su cui le griglie erano state apposte era un'area già, prima dell'apposizione, aperta all'uso pubblico.
In riferimento alla utilizzazione di aree private, come la Corte ha precisato, proprio in relazione a casi analoghi a quello sopra detto, il canone trova applicazione se l'opera nella quale si concreta l'utilizzazione è stata realizzata in epoca posteriore all'asservimento dell'area uso pubblico atteso che l'uso di quel fondo da parte della collettività è insorto già con le limitazioni derivanti dalla presenza dell'opera medesima (Cass. 10 marzo 2023 n. 7210).