La vicenda. Il Comune di Roma agiva contro un condominio per ottenere la condanna al pagamento del canone di occupazione permanente di spazi e aree pubbliche (COSAP) in relazione alle griglie e intercapedini ubicate sul suolo pubblico.
Il giudice di prime cure accoglieva l'istanza del Comune, mentre in sede d'appello il canone in discorso si considerava non dovuto e l'amministrazione veniva condannata alla ripetizione delle somme percepite. Si giunge così in Cassazione.
Cosap e condominio. In ambito condominiale, accade spesso che sul marciapiede che circonda lo stabile siano presenti intercapedini o griglie di areazione necessarie per i locali sottostanti, come cantine o posti auto.
Secondo la legge, la presenza delle suddette griglie determina un uso più intenso, da parte del Condominio, del marciapiede.
La zona, infatti, non è solo adibita a passaggio pedonale, ma anche per consentire l'areazione delle parti sottostanti. Da tale uso particolare discende il presupposto di pagamento del canone.
Concessione per occupazione di aree pubbliche. L'art. 63 d. lgs. 446/1997 fa riferimento al rilascio di una concessione da parte della P.A. a cui segue la corresponsione di un canone.
Il Condominio, nella fattispecie in esame, si difende rilevando l'inesistenza di qualsivoglia provvedimento concessorio che legittimasse il pagamento del canone. In ragione di ciò, ritiene che le somme richieste dall'ente non siano dovute.
Canone per occupazione di suolo pubblico e condominio. La controversia ha ad oggetto il pagamento della Cosap introdotta dal d. lgs. 446/1997 [1] all'art. 63 [2].
Ebbene, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il canone di occupazione è dovuto in relazione alla particolare utilizzazione che ne trae il singolo e non in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso collettivo di parte del suolo.
Nel caso di specie, il Condominio ha sostituito una parte del piano del calpestio con delle griglie per migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo.
L'area su cui è intervenuta questa "sostituzione" è gravata da una servitù pubblica di passaggio, pertanto rientra nella nozione di "area pubblica", soggetta ad occupazione.
Dalla tassa al canone: l'evoluzione dell'istituto. Originariamente la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) era stata istituita con il R.D. 1175/1931, successivamente abrogato dal d. lgs. 507/1993.
La giurisprudenza, sin da allora, riteneva che il proprietario del suolo gravato da una servitù pubblica di passaggio, che sostituisce una parte del piano del calpestio con griglie per migliorare il godimento dei locali sottostanti, realizza un'utilizzazione particolare del suolo, integrando il presupposto per l'applicazione della tassa (Cass. n. 1996/1996).
La suddetta imposta viene applicata a carico di chiunque occupi un'area, sia essa pubblica o privata, purché gravata da servitù di pubblico passaggio (Cass. n. 1772/1986).
Nel 1997, la tassa di cui sopra viene sostituita dal canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap).
Si tratta di un istituto nuovo, concepito come un «quid ontologicamente diverso […] dal tributo» (Cass. n. 1435/2018).
Infatti, si tratta di un corrispettivo rispetto ad una concessione dell'uso di beni pubblici.
Pertanto tale importo è dovuto per l'utilizzazione particolare che ne trae il singolo e non per la limitazione all'uso collettivo del bene (Cass. S.U. n. 12167/2003).
Canone dovuto anche senza concessione. Al lume di quanto sopra esposto, emerge come il canone sia dovuto non solo dal titolare della concessione, ma anche da chi «utilizzi di fatto, in modo particolare o speciale, un bene pubblico o adibito all'uso pubblico, sulla base di un provvedimento di concessione fittiziamente ritenuto sussistente» (Cass .S.U. n. 12167/2003). Nel caso esaminato, al condominio non era stata rilasciata alcuna concessione.
Tuttavia il presupposto applicativo della COSAP è costituito dall'uso particolare del bene essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione: ciò che rileva è l'occupazione di fatto del suolo pubblico.
La COSAP non è un tributo: giurisdizione del giudice ordinario. La Suprema Corte ha esclusola natura di tributo della Cosap [3], ritenendo invece che si tratti di un'entrata patrimoniale.
In particolare, «il canone cosiddetto ricognitorio o ricognitivo per occupazione di suolo pubblico, ha valenza dominicale e natura non tributaria ma accessiva a rapporto contrattuale o ad atto amministrativo» (Cass. n. 18037/2008).
Ne consegue, quindi, che le vertenze ad essa relative siano sottratte alla giurisdizione tributaria e ricadono nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario (Cass. S.U. n. 12167/2003).
Conclusioni. La sentenza in commento (Corte Cass., sez.
I, ordinanza del 19 gennaio 2018 n. 1435), dopo aver ripercorso storicamente l'evoluzione dell'istituto dell'occupazione del suolo pubblico, precisa come il canone di occupazione vada corrisposto a prescindere dall'esistenza di un provvedimento concessorio, giacché il presupposto applicativo della COSAP consiste nell'uso particolare che si faccia del suolo pubblico. Secondo l'iter argomentativo seguito dai giudici, la sostituzione del piano del calpestio con griglie di areazione integra la peculiarità di utilizzo richiesta dalla legge e giustifica la corresponsione del relativo canone da parte del Condominio.
Avvocato del Foro di Savona
[1] D. lgs. 446/1997 avente ad oggetto l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
[2] Il primo comma dell'art. 63 così recita:
I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.
Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
[3] In tal senso, Ministero finanze Circolare n. 256/E/I/166089del 3novembre 1998