Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Gli immobili patrimoniali sono ammessi del bonus facciate

Per l'AdE gli interventi sugli immobili patrimoniali sono agevolabili con il bonus facciate.
Avv. Valentina Papanice Avv. Valentina Papanice 

Immobili patrimoniali e bonus facciate

Con la Risposta n. 517 del 2 novembre 2020 l'AdE risponde all'istanza di una società di gestione di immobili affermando di ritenere che le spese sostenute per gli interventi eseguiti sui beni patrimoniali sono ammesse alla detrazione del bonus facciate.

Bonus facciate: per quali interventi?

L'istanza

La società che propone l'istanza spiega che nell'ambito della propria attività di gestione di immobili è proprietaria da diversi anni di una serie di immobili (tre appartamenti e un negozio).

La società intende eseguire interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di due appartamenti (di cat. A/2 e A/3) usufruendo della detrazione "bonus facciate" per la quota di competenza dei due appartamenti posseduti.

Dunque, si rivolge all'Agenzia per chiedere se al bonus facciate sono ammessi anche gli immobili patrimoniali, oltre a quelli strumentali; la soluzione interpretativa prospettata dall'istante è positiva: ritiene dunque poter usufruire della detrazione.

La detrazione del bonus facciate

La detrazione del bonus facciate è stata prevista dalla Legge di Bilancio per il 2020, la L. n. 160/2019; in particolare vi si prevede una detrazione del 90% dall'imposta lorda, senza limiti di spesa e da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.

Tra gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna sono compresi anche quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna; nel caso in cui i lavori di rifacimento, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi che sono influenti dal punto di vista termico o che riguardino più del 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è previsto che i detti interventi debbano soddisfare determinati requisiti siano soggetti a determinate verifiche e controlli.

Quanto agli immobili su cui è possibile effettuare l'intervento, nel testo della legge non risultano limiti, salvo quelli dati dalla collocazione nell'area comunale: infatti, l'intervento può essere effettuato solo nelle zone comunali A e B (di cui al D.M. n. 1444/1968) e ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Per quel che interessa in particolare la questione in esame, relativa alla individuazione dei beni immobili su cui è possibile effettuare gli interventi agevolabili, la Circolare n. 2 del 14 febbraio 2020 - la quale ha chiarito molteplici aspetti riguardanti l'agevolazione - ha specificato che sono ammessi al beneficio gli immobili "di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali".

Ammesse al bonus facciate anche le spese sostenute nel 2020 ma relative a interventi già iniziati

Quanto ai titolari di redditi ammessi, sempre con la Circolare n. 2 del 2020 è stato specificato che "rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione (e, quindi, ammessi al "bonus facciate") le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)".

Dunque, sono ammessi all'agevolazione i soggetti che esercitano attività d'impresa.

Con la precisazione che dal momento che si tratta di una detrazione dall'imposta lorda, questa non può essere utilizzata da coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva; qualora invece i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il "bonus facciate" in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

Risposta dell'AdE

Tornando al quesito posto con l'interpello n. 517, la risposta dell'AdE è positiva.

Nell'esprimere il proprio parere, l'AdE parte dunque dalla considerazione di quanto ella stessa ha già affermato nella Circolare n. 2 del 2020: in particolare assume rilievo la circostanza che non sono esclusi dal beneficio i redditi d'impresa e che la misura non è circoscritta a determinate categorie di immobili.

Bonus facciate, l'Agenzia delle Entrate rilascia la guida

L'Agenzia evidenzia infatti che dal tenore letterale della norma che prescinde dalla classificazione dei beni oggetto dei lavori, l'agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio.

Ciò perché, si spiega, la norma è diretta "ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano".

Concludendo l'AdE ritiene che la società istante, alla presenza delle altre condizioni previste dalle norme, possa beneficiare del bonus facciate anche in relazione agli immobili patrimonio, per la quota di competenza dei due appartamenti posseduti.

Cosaposseduti.

Cosa sono i beni patrimoniali

Quali sono i beni patrimonio?

Quelli di cui all'art.90 del T.U.I.R. (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986) (cioè quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma rappresentano un investimento per l'impresa).

In conclusione, che si tratti di un ritocchino oppure di un intervento più pesante, tutti (quasi) sono ben accetti.

=> documento Agenzia delle Entrate

  1. in evidenza

Dello stesso argomento