Come avviare una mediazione in materia di condominio
La domanda di mediazione può essere presentata:
- dall'Amministratore del Condominio;
- da tutti i condomini;
- da un singolo condomino.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale è situato il condominio.
La Riforma Cartabia ha abolito la necessità per l'Amministratore di munirsi della preventiva delibera assembleare per partecipare o avviare la mediazione.
Fasi del procedimento di mediazione condominiale
Al ricevimento della domanda di mediazione il responsabile dell'organismo nomina il mediatore e fissa la data del primo incontro, da tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, inviando le notifiche alle parti. La durata del procedimento è di tre mesi, ma le parti, con accordo scritto, possono prorogare la durata del procedimento di ulteriori 3 mesi.
Come si svolgono gli incontri di mediazione
Agli incontri di mediazione le parti devono partecipare personalmente, assistiti da un avvocato di propria fiducia.
Durante l'incontro di mediazione le parti espongono al mediatore le ragioni della controversia che li aiuta nella ricerca di un accordo.
Il mediatore potrà svolgere delle sessioni separate e riservate.
La formulazione della proposta conciliativa
Il mediatore ha facoltà di formulare una proposta conciliativa.
La proposta deve essere approvata dall'assemblea dei condomini con la maggioranza di cui all'articolo 1136 del codice civile, secondo comma.
Se non si raggiunge la maggioranza la proposta si intende non accettata.
Il mediatore fissa il termine per l'accettazione della proposta di conciliazione tenendo conto della necessità di sottoporla all'assemblea dei condomini.
Procedura di conclusione e verbale finale
Se le parti giungono a un accordo di conciliazione, il mediatore redige un verbale con l'accordo allegato. L'accordo di conciliazione raggiunto nell'ambito di una conciliazione anche obbligatoria deve indicare il valore relativo.
Il verbale finale è firmato dalle parti, avvocati, altri partecipanti e mediatore, che certifica l'autenticità delle firme o l'impossibilità di firmare e deposita il verbale presso la segreteria dell'organismo.
Il mediatore attesta la presenza dei partecipanti e l'assenza delle parti regolarmente invitate.
Il verbale con l'accordo, se è stato raggiunto, viene redatto in formato digitale o cartaceo, con originali per ogni partecipante e un originale per l'organismo. Su richiesta, viene rilasciata copia del verbale depositato presso la segreteria.
Accordo di mediazione: titolo esecutivo e omologazione
L' accordo raggiunto in mediazione è un titolo esecutivo e può, pertanto, consentire alla parte adempiente di ottenere l'esecuzione forzata degli obblighi che incombono sulla controparte.
Occorre però distinguere l'ipotesi in cui l'accordo di mediazione è sottoscritto sia dalle parti che dagli avvocati da quella in cui l'accordo è sottoscritto soltanto dalle parti. Nsoltanto dalle parti.
Nella prima ipotesi, è possibile procedere subito alla notifica dell'accordo, nella seconda ipotesi è necessario che l'accordo venga omologato dal Presidente del Tribunale, il quale dovrò verificare la regolarità formale dell'accordo.
Procedura di notifica dell'accordo di mediazione
Per avviare l'esecuzione è necessario procedere alla notifica dell'accordo (quale titolo esecutivo) e del precetto, il quale deve riprodurre integralmente il testo dell'accordo e del verbale di mediazione.
La notifica contestuale di titolo esecutivo e precetto deve essere fatta alla parte personalmente. Una volta perfezionata la notifica, è possibile avviare la procedura esecutiva.