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Gli agenti immobiliari non sono più obbligati a dichiarare i compensi nell'atto di acquisto di una casa o di un altro immobile

Con l'approvazione definitiva del DDL Lavoro non sarà più obbligatorio indicare nell'atto di acquisto il compenso percepito dall'agente immobiliare.
Redazione Condominioweb 
Dic 13, 2024

Ieri l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge Lavoro collegato alla Manovra, già approvato dalla Camera lo scorso 9 ottobre. Il provvedimento, nato come stralcio del Collegato Lavoro, introduce misure mirate alla semplificazione burocratica, alla sicurezza sul lavoro e alla tutela dei diritti dei lavoratori e dei liberi professionisti.

Una delle principali novità del Collegato Lavoro riguarda il compenso percepito dall'agente immobiliare.

L'art. 35, comma 22 del D.L. 223/2006, poi convertito con modificazioni nella L. 248/2006, ha stabilito l'obbligo per le parti (acquirente e venditore) di dichiarare in sede di rogito se si sono avvalsi dell'attività di un mediatore.

La stessa norma ha stabilito che, in caso affermativo, di tale mediatore debbano essere dichiarate le generalità, il codice fiscale, il numero di iscrizione al registro degli agenti d'affari in mediazione e l'indicazione della somma corrisposta a titolo di provvigione con relativa modalità di pagamento.

Tra le novità del Collegato Lavoro vi è l'eliminazione dell'obbligo di indicare nell'atto di acquisto degli immobili il compenso percepito dall'agente immobiliare.

In particolare viene modificato detto comma 22 dell'articolo 35 del D.L. 223/2006 (viene sostituita la lettera d) del predetto comma), che nella sua formulazione attuale, ha specificato, tra le molteplici informazioni che le parti di un atto di compravendita immobiliare devono fornire, anche l'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di mediazione e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

Il legislatore aveva previsto l'obbligo di indicare nell'atto di acquisto degli immobili il compenso percepito dall'agente immobiliare con lo scopo di combattere l'evasione fiscale, rendendo di fatto tracciabili tutte le transazioni effettuate a titolo di provvigione, sia l'esercizio abusivo della professione di mediatore immobiliare.

A seguito della recente introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, viene introdotta invece l'alternatività, o meglio, la legittima discrezionalità, per ciascuno dei contraenti, di scegliere tra indicare l'importo della provvigione, oppure il numero della fattura rilasciata dall'agente immobiliare.

Con la nuova formulazione, venditore e acquirente potranno quindi scegliere di indicare in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta e, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

Secondo la categoria degli agenti immobiliari la vecchia norma penalizzava l'attività del mediatore in quanto limitava la libera contrattazione tra cliente e professionista obbligandolo a scoprire le carte.

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