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Giacenza avviso di convocazione: come si calcolano i termini?

La presunzione di conoscenza coincide con il rilascio, da parte del portalettere, del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale.
Avv. Mariano Acquaviva 
2 Mag, 2022

Non può esserci assemblea senza avviso di convocazione. È questo, in sintesi, quanto stabilisce la legge a proposito delle riunioni condominiali.

Si tratta di un principio pacifico che tutela il diritto di partecipazione proprio di ogni soggetto legittimato a prendere parte al dibattito assembleare.

La corretta notificazione dell'avviso di convocazione è garantita dall'impiego di strumenti che consentono al mittente (l'amministratore, in genere) di avere certezza sia della spedizione che della ricezione dell'avviso. Si pensi, ad esempio, all'utilizzo della raccomandata a/r o della posta elettronica certificata.

Secondo il codice civile, l'avviso deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data stabilita per la prima convocazione. Cosa succede, però, se il destinatario non è in casa? Come si calcolano i termini nel caso di avviso di convocazione in giacenza?

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 917 del 5 aprile 2022, ha affrontato il tema della validità della notifica dell'avviso di convocazione con riferimento al rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 66 disp. att. cod. civ. La pronuncia in commenta rappresenta una ghiotta occasione per fare il punto della situazione.

L'impugnazione della delibera per tardiva notifica dell'avviso di convocazione

Un condomino impugnava la delibera assembleare lamentando, tra gli altri motivi, la tardività dell'avviso di convocazione.

L'attore si doleva in particolare della violazione dell'art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., secondo cui "L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione".

Nel caso di specie, l'amministratore aveva provveduto a consegnare all'ufficio postale la raccomandata contenente l'avviso di convocazione in data 13 marzo, a fronte di una prima convocazione prevista per il giorno 19 dello stesso mese.

Il portalettere procedeva alla materiale consegna solamente il giorno successivo (14 marzo); tra l'altro, non trovando nessuno in casa, lasciava nella cassetta delle lettere l'avviso di giacenza con l'avvertenza che il plico sarebbe stato ritirabile presso l'ufficio postale solo a partire dal giorno 16 marzo.

Secondo parte attrice, quindi, solo dal giorno in cui il plico risultava materialmente ritirabile si sarebbe dovuto calcolare il termine minimo di 5 giorni previsto dalla legge per la convocazione dell'assemblea.

Tardività avviso convocazione: la difesa del condominio

Si costituiva in giudizio il condominio che, con riferimento all'eccezione di tardività dell'inoltro e della ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, sottolineava come all'amministratore non fosse imputabile alcun ritardo e che la compagine non avrebbe potuto rispondere dell'eventuale disservizio dell'ufficio postale ovvero dell'inerzia del condomino a ritirare il plico in giacenza.

Calcolo del termine di notifica per avviso di convocazione in giacenza

Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 917 del 5 aprile 2022 in commento, accoglie la domanda attorea, per i motivi che ci accingiamo ad illustrare.

Secondo il giudice cagliaritano, il termine dei cinque giorni stabilito dall'art. 66 disp. att. cod. civ. deve essere calcolato "a ritroso", senza computare il giorno della prevista adunanza assembleare (dies ad quem), e fino ad arrivare al quinto giorno antecedente a tale data (dies a quo), che rappresenta l'ultimo giorno utile per il perfezionamento della procedura notificatoria.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. VI, 30/06/2021, n. 18635), al riguardo, ha opportunamente precisato che "Nel calcolo del termine di almeno cinque giorni prima, stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente ratione temporis), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il condominio deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni non liberi (stante l'eccezionalità dei termini cd. liberi - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il dies ad quem (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il dies a quo (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fissata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c.".

La presunzione di conoscenza dell'avviso di convocazione

Ancor più nel dettaglio la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, 25/03/2019, n. 8275) ha avuto modo di chiarire che, "qualora la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata e questa non sia stata consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), la presunzione di conoscenza coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza)".

Detta pronuncia fa salva, tuttavia, la possibilità per il condomino di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia entro i termini normativamente fissati.

Nel caso di specie, è emerso pacificamente come il tentativo di recapito del plico postale raccomandato presso l'abitazione dell'attrice fosse avvenuto in data 14 marzo (con assemblea fissata per il 19 dello stesso mese) e come, tuttavia, non essendo stata la destinataria dell'atto reperita al suo domicilio, il portalettere avesse proceduto a rilasciare un avviso di giacenza all'interno della cassetta postale.

Tale avviso peraltro indicava che il plico sarebbe stato disponibile per il ritiro allo sportello dell'ufficio postale solo dal giorno 16 marzo (data nella quale si è infatti effettivamente verificata la materiale consegna dell'atto) e, pertanto, appena 3 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta assembleare.

Orbene, secondo il Tribunale di Cagliari, se è vero che la scelta di non mettere a disposizione del destinatario per il ritiro presso l'ufficio postale il plico raccomandato nella medesima giornata nella quale non si è perfezionata la consegna a mani costituisce attività imputabile all'operatore postale e non già al mittente dell'atto, è tuttavia altrettanto innegabile che il rischio della mancata tempestiva ricezione dell'atto grava pur sempre sulla parte notificante, tenuta a valutare preventivamente i possibili ritardi del servizio e ad agire di conseguenza per garantire la compiuta osservanza del termine accordato.

A ciò deve aggiungersi come, proprio a causa dei prevedibili ritardi tipici del servizio postale, l'amministrazione condominiale avrebbe dovuto provvedere alla notifica con l'anticipo sufficiente ad evitare ogni pregiudizio ai diritti dei condòmini.

Nel caso in esame, il termine di cinque giorni calcolato a ritroso dal 19 marzo (dies ad quem escluso dal computo quale giorno designato per la prima convocazione dell'assemblea), andava a scadenza in data 14 marzo (dies a quo), con la conseguenza che il giorno 16 marzo indicato nell'avviso di giacenza come primo giorno utile per consentire all'attrice il ritiro del plico postale deve essere considerato palesemente tardivo.

Sentenza
Scarica Trib. Cagliari 5 aprile 2022 n. 917
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