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Il geometra risponde contrattualmente dei vizi urbanistici

La non conformità dei locali alle disposizioni urbanistiche determina una responsabilità contrattuale a carico del geometra.
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Tizio e Caio avevano citato in giudizio Sempronio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della compravendita dell'appartamento. In particolare, gli attori asserivano che tale immobile non sarebbe stato conforme da un punto di vista urbanistico, circostanza quest'ultima appresa soltanto nell'anno 2011 allorquando il medesimo bene veniva promesso in vendita a Mevio.

Per tali motivi, gli attori avevano chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di circa 30 mila euro.

Costituendosi in giudizio, il convenuto eccepiva che la responsabilità era del Geometra, tecnico di loro fiducia che aveva predisposto e curato la documentazione necessaria per la stipula del rogito notarile.

Il progettista non risponde del crollo colposo dell'edificio

Il ragionamento del giudice. All'esito dell'attività istruttoria ed in particolare dalle indagini espletate nel corso della Consulenza tecnica di ufficio, nel contraddittorio delle parti, era emerso documentalmente una responsabilità del Geom.

Difatti, lo stesso aveva dichiarato la conformità tecnico-urbanistico dell'immobile alienato in difetto dei presupposti di legge.

Sulla base di tale assunto l'immobile promesso in vendita nel 2004 dai convenuti agli attori non era conforme a livello urbanistico in quanto talune opere erano state eseguite in parziale difformità, rispetto ai titoli abilitativi edilizi rilasciati e, pertanto, al momento del contratto di compravendita, sarebbe stata necessaria la sanatoria; inoltre, negli anni, a seguito dei lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso e fusione, sarebbe stato necessario presentare l'abitabilità/agibilità, con i relativi oneri economici per parte convenuta. Dunque, secondo il Tribunale, il Geom. era incorso in una negligenza professionale.

Premesso ciò, in argomento, il giudice ha osservato che in materia l'art. 1176, comma 2, c.c. stabilisce che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Questa norma fornisce le caratteristiche dell'attività professionale la quale deve sempre essere improntata al massimo scrupolo.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Firenze n. 77 del 10 gennaio 2019

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