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Furto in appartamento e scaletta di collegamento lasciata nel ponteggio: non sempre è responsabile l'impresa

Molto spesso quando si verifica un furto nell'abitazione il condomino derubato erroneamente ritiene che automaticamente ricorra una responsabilità dell'impresa o del condominio.
Dott. Giuseppe Bordolli Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

In linea generale, in caso di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è certamente configurabile la responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2043 c.c., allorché sia riscontrata l'omessa ordinaria diligenza nell'adozione delle cautele volte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi.

In particolare la responsabilità dell'impresa è inevitabile qualora quest'ultima, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e la doverosa adozione delle cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle impalcature, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo così in essere le condizioni del verificarsi del danno.

Se l'impresa ha colposamente agevolati i ladri, non può avere rilevanza il fatto che i malintenzionati avrebbero potuto servirsi anche di altri passaggi; del resto, a discolpa dell'impresa, non potrebbe neppure addursi il fatto che, ad esempio, l'accesso al cortile, dove si trovano le impalcature, sia particolarmente agevole per la mancanza di un cancello, trattandosi di circostanza che potrebbe, se dimostrata esistente al momento del furto, costituire una semplice causa simultanea concorrente, tale cioè da non interrompere il nesso causale tra l'uso delle impalcature ed il reato.

Si deve perciò ritenere colpevole l'impresa se il furto sia stato agevolato alla mancata rimozione, al termine della giornata lavorativa, delle scale di collegamento tra i diversi piani del ponteggio. Non sempre però si può ritenere responsabile l'appaltatore.

A tale proposito merita di essere segnalata una recente decisione della Corte di Appello di Catanzaro 7 settembre 2022 n. 961.

Furto in appartamento e scaletta di collegamento lasciata nel ponteggio: la vicenda

Nel corso della ristrutturazione della facciata di un caseggiato, due condomini, titolari di un appartamento al primo piano, subivano il furto di oggetti preziosi (custoditi in camera da letto in un portagioie e in un secretaire).

In particolare i ladri erano penetrati all'interno dell'appartamento dalla finestra della cucina posta su un balcone, forzando la tapparella e tagliando il vetro.

I derubati erano convinti che il furto fosse stato agevolato dalla presenza di una scaletta collocata all'interno del ponteggio e colpevolmente lasciata accessibile; del resto secondo gli stessi condomini il condominio era ugualmente responsabile per non aver assolto l'obbligo di vigilare l'operato dell'impresa.

Alla luce di quanto sopra citavano in giudizio il titolare della ditta a cui erano stati affidati i lavori di rifacimento della facciata condominiale, nonché il condominio committente, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della loro responsabilità per il danno arrecatogli e, conseguentemente, la condanna di entrambi al risarcimento del danno.

Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non adeguatamente dimostrati la condotta colposa attribuita all'impresa, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso (furto) e lo stesso danno allegato dagli attori.

Lo stesso giudice notava che sull'impalcatura installata presso la facciata dell'edificio condominiale, rivestita da una rete di protezione applicata lungo l'intera estensione del relativo muro perimetrale, vi era una sola scala metallica posizionata all'altezza dell'appartamento di proprietà degli attori (ubicato al primo piano), scala che non collegava affatto il balcone di tale unità immobiliare con la strada sottostante.

Furto in condominio: ponteggi e responsabilità dell'impresa

In ogni caso il giudice di primo grado non riteneva che gli attori avessero provato il danno subito (l'elenco dei preziosi trafugati non ha alcun valore probatorio).

La decisione della Corte di Appello

La Corte di Appello ha ricordato che il derubato ha l'onere di provare in concreto tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito previsti dall'art. 2043 c.c., cioè deve dimostrare che l'impresa ha omesso di predisporre quelle doverose cautele volte ad evitare l'utilizzo anomalo dei ponteggi.

Come hanno notato i giudici di secondo grado, i derubati non hanno dimostrato la condotta colposa dell'Impresa convenuta circa la mancata assunzione di quelle misure idonee ad evitare l'uso improprio dell'impalcatura.

Infatti dai verbali della polizia e dalle rappresentazioni fotografiche allegate è emerso che l'impalcatura risultava rivestita lungo la sua intera estensione da una rete di protezione la quale non presentava tagli o aperture, così da far ipotizzare l'ingresso illecito di terzi nel cantiere; del resto la Corte ha sottolineato la presenza di una sola scala metallica posizionata all'altezza dell'appartamento dei derubati, scaletta inidonea a collegare il balcone con la strada sottostante.

Nel caso di specie, poi non sono risultati neppure elementi per affermare la responsabilità oggettiva "da custodia" della struttura in capo al condominio.

Sentenza
Scarica App. Catanzaro 7 settembre 2022 n. 961
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