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Ospite

Voto su una spesa per la quale basta 1/3 ... 1/3 a favore e 2/3 a sfavore

che si fa? Chi vince?

E' sciocca come domanda?

 

ps: nel caso che alla assemblea vengano tutti..

Concordo con Peppe, in quanto devono essere soddisfatte due, teste e millesimi, mancando una sola delle due la delibera sarà annullabile.

no no... fate finta che anche come teste c'è 1/3 favorevole e 2/3 contrari.... chi vince?

scusa ma non conosci la matematica ?

 

bastava gia' il dato di "1/3 favorevole e 2/3 contrari" dei millesimi per dire che la delibera non e' approvata .

se la stessa cosa vale anche per le teste "1/3 favorevole e 2/3 contrari" delle teste ,a maggior ragione la delibera non e' approvata .

 

 

nelle votazioni assembleari non c'e chi vince e chi perde (non e' una gara ),ma favorevoli o contrari .

no no... fate finta che anche come teste c'è 1/3 favorevole e 2/3 contrari.... chi vince?

Mi è già capitata questa domanda anzi in quel caso era addirittura un'affermazione da parte di una nota amministratrice che sosteneva bastasse raggiungere l'1/3-1/3 come la norma prevede dimenticandosi che quel 1/3 DEVE e sottolineo DEVE anche costituire MAGGIORANZA in assemblea sia di teste sia di millesimi.E' quest'ultimo concetto che purtroppo ogni tanto sfugge.

Quindi si fa presto a dire chi "vince", 1/3 contro 2/3 chiaramente perde,in quanto non è maggioranza.

Esiste anche una Sentenza in merito al 1/3;

 

In tema di condominio negli edifici, la regola posta dall'art. 1136, comma 3, c.c., secondo la quale la deliberazione assunta dall'assemblea condominiale in seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, va intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l'intero art. 1136 c.c. privilegia il criterio della maggioranza del valore dell'edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto sufficiente il raggiungimento di una maggioranza di voti favorevoli, pari ad un terzo dei presenti, unitamente alla condizione che essi rappresentassero almeno un terzo della proprietà, ritenendo del tutto irrilevante che la parte contraria alla delibera detenesse un valore della proprietà superiore a quello della maggioranza del voto personale). (Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 6625 del 05/04/2004)

Scusate mi aggiungo anch'io a questo quesito:

12 teste di cui 10 favorevoli per totale dei mill. 473 e due contrari per un totale di 527 mill.

per deliberare su lavori quasi urgenti al fabbricato: che si fa?

situazione di stallo.. ambedue le "fazioni" non posseggono la doppia maggioranza.

La parola al giudice..

situazione di stallo.. ambedue le "fazioni" non posseggono la doppia maggioranza.

La parola al giudice..

Secondo me poichè:

"...Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno..."

in mancanza di una delle due maggioranze non c'è stallo ma semplicemente non c'è deliberazione.

cc Art. 1105.Amministrazione.

....

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

cc Art. 1105.Amministrazione.

....

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

Non parlo dell'impossibilità di amministrare. Per quello ci si DEVE rivolgere al giudice anche se c'è una DOPPIA maggioranza favorevole a non fare niente.

 

Faccio un esempio banale:

c'è da deliberare la sostituzione dell'impresa di pulizie perchè quella che c'è ad alcuni non piace.

Favorevoli 6 con 473 millesimi

Contrari 4 con 527 millesimi

Ti rivolgi al Giudice perchè c'è stallo o più semplicemente la delibera di sostituzione impresa non è approvata per mancanza di doppia maggioranza?

Secondo me chi si rivolge al Giudice spreca tempo e denaro.

Ti rivolgi al Giudice perchè c'è stallo o più semplicemente la delibera di sostituzione impresa non è approvata per mancanza di doppia maggioranza?
In caso di stallo o mancata approvazione di una delibera per inerzia dell'assemblea non formando una maggioranza valida, chi ha l'interesse può se vuole adire al giudice, questo dice l'art. 1105 cc

Metti il caso del rifacimento o riparazioni del tetto e l'assembla vota in stato di stallo, che dovrebbe fare il condomino dell'ultimo piano che subisce le infiltrazioni?

questo forum è fantastico... oltre che utilissimo...

è una delle mie fonti primarie...

OK. Grazie a tutti per i vostri pareri.

Ma volendo rivolgersi al giudice qualcuno di voi è informato sui costi?

Almeno se si trattasi di una spesa equa il gioco forse vale la candela|

Nel caso di ricorso, oggi è necessario iniziare dalla mediazione con l'assistenza di un legale, i costi non li conosco.

Esiste anche una Sentenza in merito al 1/3;

 

In tema di condominio negli edifici, la regola posta dall'art. 1136, comma 3, c.c., secondo la quale la deliberazione assunta dall'assemblea condominiale in seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, va intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l'intero art. 1136 c.c. privilegia il criterio della maggioranza del valore dell'edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto sufficiente il raggiungimento di una maggioranza di voti favorevoli, pari ad un terzo dei presenti, unitamente alla condizione che essi rappresentassero almeno un terzo della proprietà, ritenendo del tutto irrilevante che la parte contraria alla delibera detenesse un valore della proprietà superiore a quello della maggioranza del voto personale). (Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 6625 del 05/04/2004)

Questa e' da conservare a imperitura memoria.

Quel giudice andrebbe radiato e mandato a contare quanti uccelli volano.

...Metti il caso del rifacimento o riparazioni del tetto e l'assembla vota in stato di stallo, che dovrebbe fare il condomino dell'ultimo piano che subisce le infiltrazioni?

Forse non mi sono spiegato. In quel caso il condòmino si rivolge al Tribunale per far cessare il danno e chiedere il rimborso, ma non perchè c'è stallo.

Il condòmino ricorrerebbe anche se se il 99% di teste e millesimi, compatto (quasi unanimità), deliberasse di non far effettuare la riparazione.

Forse non mi sono spiegato neppure io.

Ho sempre consigliato di chiedere all'amministratore un'assemblea straordinaria, così almeno si può evitare di andare direttamente al contenzioso, se questa non andrà per il verso giusto e non delibererà si avrà la possibilità di ricorrere, ma questo non vale solamente per questo caso del tetto che ho citato ad esempio, ma per tutti i casi di stallo (o di mancata approvazione), ovvero se a qualcuno dei condomini interessa una delibera, avrà sempre la possibilità successiva, altrimenti quale sarebbe lo scopo dell'art 1105 cc?

Per cui rimango d'accordo con Vanni.

Forse non mi sono spiegato neppure io.

Ho sempre consigliato di chiedere all'amministratore un'assemblea straordinaria, così almeno si può evitare di andare direttamente al contenzioso, se questa non andrà per il verso giusto e non delibererà si avrà la possibilità di ricorrere, ma questo non vale solamente per questo caso del tetto che ho citato ad esempio, ma per tutti i casi di stallo (o di mancata approvazione), ovvero se a qualcuno dei condomini interessa una delibera, avrà sempre la possibilità successiva, altrimenti quale sarebbe lo scopo dell'art 1105 cc?

Per cui rimango d'accordo con Vanni.

L'art. 1105 riguarda soprattutto la comunione e si applica quando non si riescono a prendere i provvedimenti di amministrazione o quando non si esegue una delibera approvata e non ogni volta che la maggioranza sceglie di non approvare una spesa.

Premesso che anche dinnanzi ad una delibera/non delibera palesemente inattaccabile ogni assente o contrario può impugnare anche solo per "il gusto di farlo", quante possibilità ha di avere ragione?

 

Ti faccio un altro semplice esempio per ribadire il mio concetto.

Per avere un miglior godimento dell'androne si mette all'ordine del giorno l'acquisto di due cesti gettacarte da posizionare subito dopo l'ingresso dell'androne:

 

CASO 1

Favorevoli 6 con 473 millesimi

Contrari 4 con 527 millesimi

CASO 2

Favorevoli 4 con 473 millesimi

Contrari 6 con 527 millesimi

Nel caso 2 è evidente che la delibera di acquisto non passa perchè c'è una maggioranza contraria di teste e millesimi.

Nel caso 1 cambia qualcosa rispetto al caso 2?

Credi che nel caso 2 si tratti di delibera non approvata e nel caso 1 si tratti di delibera in stallo e che il Giudice possa decidere diversamente in caso di ricorso, se si tratta del caso 1 o 2?

Per me i due casi danno lo stesso risultato:

delibera NON APPROVATA per mancanza di doppia maggioranza.

Nel caso due è evidente che non c'è la maggioranza necessaria e la delibera non passa, ma se il lavoro è urgente p.es. infiltrazioni dal tetto, si può ricorrere al Giudice, mente nel caso uno c'è uno stallo, ed è questo che stiamo trattando, sollevato da Miki 87 al post nr.9 (lavori quasi urgenti al fabbricato e non cesti gettacarte) per cui chi ha l'interesse, se vuole può iniziare il contenzioso e non è vero che l'art. 1105 cc interessi solo la comunione ma interessa anche il condominio;

 

cc art. 1139. Rinvio alle norme sulla comunione

Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in

generale.

http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1139.html

 

Sezione:

Ratio Legis

 

Le norme sulla comunione non trovano applicazione in tema di condominio, non solo ove vi sia una disposizione espressa che regoli il caso, ma anche quando, pur in assenza di una regola espressa, la norma sulla comunione si ponga in contrasto con i principi che regolano il condominio.

 

 

Quindi occhio a richiamare cose che potrebbero non essere applicabili.

 

Do ragione a Leonardo.

Non puoi fare ricorso sperando di ottenere "ragione" impugnando una delibera che non esiste visto che è mancata la doppia maggioranza.

Trovi il Giudice "tosto" ti respinge la domanda (per errata formulazione)

 

SE il lavoro è urgente perchè c'è pericolo di crollo allora può intervenire direttamente l' amministratore...ma non gli conviene visto che l' Assemblea ha già dato il proprio diniego.

MIKI parla di lavori "quasi" urgenti !!!

 

Come specifica Leonardo chi subisce danno per causa imputabile al Condominio e non ottiene "intervento" risolutore della causa e del danno patito può solo ricorrere per quanto subisce...non perchè l' assemblea non ha espresso maggioranza.

Quante volte abbiamo letto in questo forum che l'amministratore neppure convoca l'assemblea in caso di infiltrazioni dal tetto all'ultimo piano, quante volte abbiamo letto che l'assemblea rimane in stallo perchè i costi sono alti? Ripeto, che dovrebbe fare il danneggiato se non ricorrere al giudice citando il condominio in forza dell'artt. 1139, 1105 cc?

Rimango dell'idea che ha ragione Vanni.

 

Un vera e propria situazione di stallo la cui soluzione va rintracciata nelle norme dettate per la comunione in generale, che sono applicabili anche in materia condominiale in virtù del rinvio contenuto nell’art. 1139 c.c. (cfr. tra le tante Cass. 30 maggio 2003 n. 8803).

Fonte /quando-lassemblea-condominiale-non-riesce-a-deliberare.288#ixzz31CKnVl4xhttps://www.condominioweb.com/quando-lassemblea-condominiale-non-riesce-a-deliberare.288#ixzz31CKnVl4x

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