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FraBeatrice

Violazione di domicilio senza contratto?

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la violazione di domicilio non consiste nel violare la proprieta' privata ma la privata dimora .

 

ovvero viene tutelato chi ci abita (proprietario,comodatario,locatore etc ma cio' vale anche se viene meno il titolo abitativo )non chi e' il proprietario .

il bene tutelato e' "casa mia" (luogo ove qualcuno svolge la sua vita privata e ha la sua privata dimora )

 

e non casa mia (ovvero la proprieta' del bene ).

ai fini della violazione di domicilio conta chi detiene il bene non chi e' il proprietario .

 

n.b. l'art 614 e' inserito tra i reati contro la persona e non nei reati contro il patrimonio .

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenzedi essi, CONTRO la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.

 

Per me vale solo questo, tutto il resto è niente.

In casa mia io sono colei che ha il diritto di escludere chi si introduce nella mia abitazione.

 

Naturalmente se io CEDO la mia abitazione ai fini locativi o anche con un comodato scritto, è evidente che, da quel preciso istante, acquisisci il domicilio.

 

Se io ti ospito per un giorno, per un mese o per un anno dentro una MIA abitazione, senza darti autorizzazione a prendere domicilio, tu il domicilio NON lo prendi e nemmeno lo acquisisci in altri modi.

Se dopo due giorni che ti ho ospitato (sto facendo degli esempi ) senza che io ne sia a conoscenza tu dichiari, per qualunque cosa e/o motivo, il domicilio presso la casa in cui io ti ospito, io ti dico che il domicilio NON lo devi dichiarare in questa abitazione.

 

Se tu fai orecchie da mercante, io ti denuncio in quanto hai dichiarato domicilio presso la mia abitazione con l'inganno.

 

Su questo sfido chiunque a dimostrare il contrario.

Ciao

Esistono tre distinti diritti .

 

Diritto di proprieta' (titolare e' il proprietario)

Diritto di domicilio (definizione ai fini civili)

Ognuno ha diritto di eleggere uno o piu' domicili presso locali o immobili di cui ha la disponibilita' oppure presso terzi se detti terzi acconsento . Il titolare e' colui che elegge o pone il domicilio .

Diritto di domicilio (definizione ai fini penali ovvero la privata dimora )il titolare e' colui che nel luogo svolge la sua vita privata ovvero vi dimora .

Quindi il proprietario non puo' certo vietare il domicilio (civilistico)se una persona ha la disponibilita' di un suo bene .E tanto meno non puo' assolutamente entrare nel domicilio (definizione ai fini penali)di una persona che dimora in un immobile di sua proprieta' .

 

Il domicilio (privata dimora) e' molto piu' tutelata della proprieta' .

 

Nella violazione di domicilio la parte offesa non e' il proprietario ma chi vi dimora .

Quindi se io proprietario entro in casa di mia proprieta' ma occupata da qualcuno, ovvero essa e' la privata dimora di detta persona , senza suo consenso sono io il reo .

Ma occupata da chi???????

Se io non ti do il consenso l'ha occupi, giusto hai detto bene!!!!!!

Tu occupi una mia casa senza la mia autorizzazione

 

Tanto è vero che lo scrivi pure te:

 

....."oppure presso terzi se detti terzi acconsento".........

 

Io non consento, quindi, niente domicilio.

 

No consenso= No domicilio

Se lo usi ai fini postali, ai fini di qualsiasi altra cosa, io ti denuncio ai sensi dell'art. 614 c.p.

Perché?

Ma perché contro la mia volontà, pur essendo ospite, hai usato il mio domicilio.

Peppe, leggiti questa così tanto per ridere un po'......

 

Cassazione : é un diritto cacciare di casa la suocera

Corte di Cassazione Quinta Sezione Penale – Sentenza n. 47500 / 2012

Per “tradizione” i rapporti tra suocera e nuora non possono essere idilliaci. La saggezza popolare, che difficilmente si sbaglia, ci ricorda con quanta facilità si possano aprire le ostilità tra le due regine della casa, basta un attimo e l’atmosfera diventa incandescente.

La suocera peró in famiglia non va d’accordo proprio con nessuno infatti pensandoci bene non mancano neppure le barzellette e gli sketch che raccontano dei “cattivi” rapporti tra suocera e genero.

In poche parole, é proprio il “ruolo” della suocera il problema da risolvere e, per la gioia di tutti i mariti/generi (ma anche mogli/nuore) ci ha pensato la Cassazione a limitare l’invadenza delle suocere che arrivano in casa nostra e non vogliono piú andarsene via.

La quinta sezione panale ha stabilito che “si può cacciare la suocera e se resta si configura il reato di violazione di domicilio”.

 

Proprio cosí, con la sentenza n. 47500 / 2012 la Cassazione ha stabilito che la nuora ha il diritto di estromettere la suocera di casa soprattutto nei casi in cui la coppia è separata di fatto e la suocera continua ostinatamente a intrattenersi nella ex casa coniugale.

Duro colpo per la suocera che attuando questo comportamento rischia addirittura una condanna per violazione di domicilio.

La storia che ha originato la sentenza oggetto d’esame riguarda la vicenda di una suocera abruzzese novantenne che per prestare la dovuta assistenza al figlio, ricoverato in ospedale, si é piazzata nella vecchia casa coniugale in cui ci abita da sola la nuora dopo che il marito ha lasciato la casa per trasferirsi altrove.

Il giudice di primo grado aveva condannato l’anziana donna per il reato di cui all’art. 614 c.p. a sei mesi di reclusione, pena poi ridotta a quattro mesi nel secondo grado di giudizio.

La Cassazione infine ha precisato che “nel caso in cui, all’esito di una separazione di fatto, uno dei coniugi abbia abbandonato l’abitazione familiare, trasferendosi a vivere altrove, l’unico titolare del diritto di esclusione dei terzi va individuato nel coniuge rimasto nell’abitazione familiare, con conseguente configurabilita’ del delitto di violazione di domicilio nei confronti di chi vi si introduce o vi si intrattiene contro la volontà espressa o tacita di quest’ultimo ovvero clandestinamente o con l’inganno, ivi compreso il coniuge trasferitosi a vivere altrove”.

Ciao

Ma occupata da chi???????

Se io non ti do il consenso l'ha occupi, giusto hai detto bene!!!!!!

Tu occupi una mia casa senza la mia autorizzazione

 

Tanto è vero che lo scrivi pure te:

 

....."oppure presso terzi se detti terzi acconsento".........

 

Io non consento, quindi, niente domicilio.

 

No consenso= No domicilio

Se lo usi ai fini postali, ai fini di qualsiasi altra cosa, io ti denuncio ai sensi dell'art. 614 c.p.

Perché?

Ma perché contro la mia volontà, pur essendo ospite, hai usato il mio domicilio.

....."oppure presso terzi se detti terzi acconsento"......... era riferito al domicilio civilistico (che non significa necessariamente che e' un luogo ove io abito )

 

pero' se io abito e ho la disponibilità di un immobile di tua proprieta' non mi serve nessun tuo consenso .

 

"Se lo usi ai fini postali, ai fini di qualsiasi altra cosa, io ti denuncio ai sensi dell'art. 614 c.p."

 

vengo assolto ,anzi il p.m. archivia direttamente . non e' reato . eleggere un domicilio civilistico non c'entra nulla con il domicilio previsto dall'art 614 c.p.

Peppe, leggiti questa così tanto per ridere un po'......

 

Cassazione : é un diritto cacciare di casa la suocera

Corte di Cassazione Quinta Sezione Penale – Sentenza n. 47500 / 2012

Per “tradizione” i rapporti tra suocera e nuora non possono essere idilliaci. La saggezza popolare, che difficilmente si sbaglia, ci ricorda con quanta facilità si possano aprire le ostilità tra le due regine della casa, basta un attimo e l’atmosfera diventa incandescente.

La suocera peró in famiglia non va d’accordo proprio con nessuno infatti pensandoci bene non mancano neppure le barzellette e gli sketch che raccontano dei “cattivi” rapporti tra suocera e genero.

In poche parole, é proprio il “ruolo” della suocera il problema da risolvere e, per la gioia di tutti i mariti/generi (ma anche mogli/nuore) ci ha pensato la Cassazione a limitare l’invadenza delle suocere che arrivano in casa nostra e non vogliono piú andarsene via.

La quinta sezione panale ha stabilito che “si può cacciare la suocera e se resta si configura il reato di violazione di domicilio”.

 

Proprio cosí, con la sentenza n. 47500 / 2012 la Cassazione ha stabilito che la nuora ha il diritto di estromettere la suocera di casa soprattutto nei casi in cui la coppia è separata di fatto e la suocera continua ostinatamente a intrattenersi nella ex casa coniugale.

Duro colpo per la suocera che attuando questo comportamento rischia addirittura una condanna per violazione di domicilio.

La storia che ha originato la sentenza oggetto d’esame riguarda la vicenda di una suocera abruzzese novantenne che per prestare la dovuta assistenza al figlio, ricoverato in ospedale, si é piazzata nella vecchia casa coniugale in cui ci abita da sola la nuora dopo che il marito ha lasciato la casa per trasferirsi altrove.

Il giudice di primo grado aveva condannato l’anziana donna per il reato di cui all’art. 614 c.p. a sei mesi di reclusione, pena poi ridotta a quattro mesi nel secondo grado di giudizio.

La Cassazione infine ha precisato che “nel caso in cui, all’esito di una separazione di fatto, uno dei coniugi abbia abbandonato l’abitazione familiare, trasferendosi a vivere altrove, l’unico titolare del diritto di esclusione dei terzi va individuato nel coniuge rimasto nell’abitazione familiare, con conseguente configurabilita’ del delitto di violazione di domicilio nei confronti di chi vi si introduce o vi si intrattiene contro la volontà espressa o tacita di quest’ultimo ovvero clandestinamente o con l’inganno, ivi compreso il coniuge trasferitosi a vivere altrove”.

Ciao

e difatti e' la nuora la titolare del diritto di escludere la suocera dalla sua privata dimora .

e cio' valeva anche se la casa fosse stata di proprieta' della suocera .

e difatti e' la nuora la titolare del diritto di escludere la suocera dalla sua privata dimora .

e cio' valeva anche se la casa fosse stata di proprieta' della suocera .

Ma questo è quello che dici te.....

La sentenza da ragione alla nuora che fa uscire di casa la suocera.....

Vale questo in questa sentenza:

 

"La quinta sezione panale ha stabilito che “si può cacciare la suocera e se resta si configura il reato di violazione di domicilio"

 

Oh Peppe!!!!!

E dai......

Che fai prendi in giro....?????

Perdonami ma ho questa sensazione.....!!!

 

Che sottolinei a fare la frase ovvia e scontata:

 

"e difatti e' la nuora la titolare del diritto di escludere la suocera dalla sua privata dimora"

 

Lo so!

La nuora essendo proprietaria di questa abitazione la caccia via gli impedisce di avere il domicilio perché è lei (la nuora) titolata a farlo ed infatti il giudice gli da ragione.

 

Comunque a supporto di quanto io asserisca ci sono altre sentenze nel merito.

 

Ciao

 

- - - Aggiornato - - -

 

.

pero' se io abito e ho la disponibilità di un immobile di tua proprieta' non mi serve nessun tuo consenso .

vengo assolto ,anzi il p.m. archivia direttamente . non e' reato . eleggere un domicilio civilistico non c'entra nulla con il domicilio previsto dall'art 614 c.p.

Questo è quello che dici te.

 

Il 614 dice che se tu prendi il domicilio, contro la mia volontà, su un indirizzo che identifica una mia proprietà, è reato.

 

Poi fai un po' te, io mi fermo qui.

Ciao Peppe alla prossima, sempre con la piacevolezza con cui ti seguo!

la proprieta' con l'art. 614 non c'entra nulla . viene tutelata la "privata dimora" non la proprieta' .

 

"La nuora essendo proprietaria di questa abitazione la caccia via gli impedisce di avere il domicilio perché è lei (la nuora) titolata a farlo ed infatti il giudice gli da ragione."

nella sentenza non si afferma che la nuora sia o meno proprietaria (che hai fini dell'art 614 non interessa ),ma si afferma che la casa e' quella coniugale ovvero e' la privata dimora della nuora .

 

la nuora non agisce in quanto proprietaria ma in quanto domiciliata (ovvero vi conduce la sua vita privata )

la privata dimora e' una cosa ,la proprieta' e' un'altra .

"Il 614 dice che se tu prendi il domicilio, contro la mia volontà, su un indirizzo che identifica una mia proprietà, è reato."

il 614 punisce chiunque (compreso il proprietario)contro la volonta' del domiciliato (persona che ha la disponibilita' dell'immobile e vi abita ovvero e' la sua privata dimora ).

il domicilio ai fini penali non ha la stessa definizione di domicilio ai fini civilistici .

Il delitto di violazione di domicilio nella sua forma prevista dall'art. 614 C.p. è un reato comune, di danno e di evento. L'interesse giuridico tutelato è la libertà domestica e cioè il diritto del cittadino, sancito dalla Costituzione all'art. 14, di vivere liberamente della propria abitazione al riparo da ingerenze o intromissioni arbitrarie. A forma libera presuppone come condotta l'atto da parte del reo di introdursi o trattenersi nei luoghi indicati dalla fattispecie senza il consenso dell'utilizzatore: equiparata alla coscienza della manifestazione di dissenso è sia l'introduzione clandestina sia quella con l'inganno.

ciao, io ho un contratto registrato all'agenzia delle entrate (visto che il proprietario non ne voleva sapere di mettersi in regola) , ora che morto è subentrato il figlio che vuole a tutti i costi entrare in casa , prima verbalmente inventandosi che doveva vedere dentro perché aveva saputo che avevo modificato appartamento e se non lo facevo entrare che tornava con i carabinieri ,(cosa non vera della modifica era una scusa x entrare per ciò non l'ho fatto entrare) ,e poi tramite lettera raccomandata semplice scritta da lui dopo qualche settimana ... posso rifiutarmi di farlo entrare in casa ?

si......................,ovviamente se previsto dal contratto il proprietario ha diritto di visionare il proprio immobile ,e se le modalita' non sono state specificate nel contratto stesso ,egli potra' accedere solo alle tue condizioni .

comunque il principio e' : nessuno ha diritto di entrare a casa tua senza tuo permesso .(salvo ovviamente i casi previsti dalla legge ).

il contratto era una scrittura privata scritta a penna con scadenza annuale ,firmata da entrambe le parti e regolarizzata all'agenzia delle entrate da me personalmente diventando un 4+ 4 e c'è scritto solo il vecchio importo (ora pago un terzo della rendita catastale) da pagare entro dieci giorni dalla scadenza ,e di pagarmi luce,, acqua e di tenere bene il giardino... è stata regolarizzata la scrittura privata dunque dovrebbe valere quello scritto quando come era irregolare il contratto?

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