#1 Inviato 16 Ottobre, 2015 Buongiorno a tutti, Nel condominio devono fare le videoispezione per vedere se le canne fumarie sono da mettere a norma. io, essendo proprietario di un'appartamento posto all'ultimo piano, al tempo ero già andato fuori con la mia canna fumaria al tetto. Devo pagare ugualmente la videoispezione anche se non usufruisco di nessuna canna fumaria ? In caso debba pagare anch'io, pago solo di quelle che uso o di tutte le canne del palazzo ? Saluti
#2 Inviato 16 Ottobre, 2015 Buongiorno a tutti, Nel condominio devono fare le videoispezione per vedere se le canne fumarie sono da mettere a norma. io, essendo proprietario di un'appartamento posto all'ultimo piano, al tempo ero già andato fuori con la mia canna fumaria al tetto. Devo pagare ugualmente la videoispezione anche se non usufruisco di nessuna canna fumaria ? In caso debba pagare anch'io, pago solo di quelle che uso o di tutte le canne del palazzo ? Saluti Le spese per ogni canna fumaria sono ripartite solo tra gli allacciati a quella canna (3° comma art. 1123 c.c.). Il fatto che tu, volontariamente ti sia distaccato dalla canna, non significa che non ne sei più comproprietario e che non possa più riallacciarti. Inoltre il tuo distacco non può creare un pregiudizio economico agli altri per cui ritengo che tu debba comunque partecipare alla spesa di manutenzione della canna di tua pertinenza Art. 1123 c.c. 3° comma Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. Art. 1118 c.c. Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali...
#3 Inviato 16 Ottobre, 2015 @ fotonico Dipende, se la canna fumaria è condominiale devi contribuire anche tu anche se non la usi, fatto salvo titoli contrari. cc art 1117 Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: ... 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.