#1 Inviato 12 Settembre, 2017 GERARDO34 Nel condominio è stato venduto un appartamento. Sia l'acquirente che il venditore, con racc. A.R., hanno comunicato l'evento fornendo tutti i dati catastali e personali dell'acquirente. Vorrei sapere se quanto stabilito dall'art. 63 comma 5°, cioè che il venditore deve trasmettere copia autentica all'amministratore può essere sostituita da una lettera, anche se riporta tutti i dati, oppure è obbligatoria la copia autentica del rogito. Auguro una buona serata. 1
#2 Inviato 12 Settembre, 2017 La norma parla di "copia autentica del titolo". Normalmente è una formalità, ma se io vendessi un appartamento seguirei pedissequamente la norma per non trovarmi dopo a dover discutere.
#3 Inviato 13 Settembre, 2017 C'è chi si accontenta di una semplice visura catastale, per l'aggiornamento dell'anagrafe condominiale. Ricordo, infatti, che nella visura sono riportati i proprietari, le quote di proprietà e gli estremi del rogito.
#4 Inviato 13 Settembre, 2017 Entrambi si sono semplicemente attenuti a quanto sancito nel Provvedimento del Garante della Privacy n.106 datato 19.2.2015 che vieta categoricamente all’amministratore di condominio di richiedere l’atto di compravendita (Provvedimento culminato con una condanna a carico dell’amministratore), ha però sancito e ribadito -appunto- la comunicazione dei dati in esso contenuto per l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale come previsto dall’art. 1130 comma 1 n. 6 del c.c. Ritengo che il condomino venditore con tale raccomandata abbia culminato il suo rapporto col condominio.
#5 Inviato 13 Settembre, 2017 Entrambi si sono semplicemente attenuti a quanto sancito nel Provvedimento del Garante della Privacy n.106 datato 19.2.2015 che vieta categoricamente all’amministratore di condominio di richiedere l’atto di compravendita (Provvedimento culminato con una condanna a carico dell’amministratore), ha però sancito e ribadito -appunto- la comunicazione dei dati in esso contenuto per l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale come previsto dall’art. 1130 comma 1 n. 6 del c.c.Ritengo che il condomino venditore con tale raccomandata abbia culminato il suo rapporto col condominio. Sono d'accordo, al massimo si può inviare copia della visura.
#6 Inviato 14 Settembre, 2017 Sono d'accordo, al massimo si può inviare copia della visura. Concordo con te, ma la visura la può fare solo il nuovo proprietario ormai. Il catasto viene aggiornato entro 15 giorni dal rogito.