#1 Inviato 10 Gennaio, 2014 Buongiorno al Forum TUTTO! Un dubbio che credevo di non avere, mi è stato insinuato all'ultima assemblea straordinaria del condominio. Io asserivo, ed asserisco ancora nonostante il dubbio, che i valori minimi stabiliti per le maggioranze servono affinchè si verifichi la condizione minima per approvare una delibera. Ho contestato al presidente di assemblea che i valori minimi non servono per stabilire il potere dell'assemblea di aprire la discussione e poi, all'interno di quei valori minimi, definire maggioranza(ipoteticamente) un valore di 330 millesimi su 272, se il minimo previsto sono 500 millesimi. Domanda: mi sono sempre sbagliato a ritenere che quei valori minimi sono indispensabili per approvare una delibera e non al solo scopo di definire legalmente costituita (come valori millesimali) l'Assemblea ? Un ringraziamento a quanti volessero fugarmi il dubbio.
#2 Inviato 10 Gennaio, 2014 Prima della riforma era previsto un quorum costitutivo per la sola I° convocazione; con la riforma è stato introdotto anche un quorum costitutivo per le assemblee in II° convocazione. I quorum, quindi, sono: I° Convocazione: maggioranza partecipanti al condominio + 2/3 dei millesimi; II° Convocazione: 1/3 partecipanti al condominio + 1/3 dei millesimi.
#3 Inviato 10 Gennaio, 2014 (.......)I quorum, quindi, sono: I° Convocazione: maggioranza partecipanti al condominio + 2/3 dei millesimi; II° Convocazione: 1/3 partecipanti al condominio + 1/3 dei millesimi. Grazie, screpo. Però, la mia domanda è :stante i valori millesimali come da te descritti (1^ o 2^ convocazione), bastano per dire "l'assemblea può deliberare",oppure E' NECESSARIO che quel valore millesimale minimo dev'essere di approvazione, in una votazione, affinchè una delibera si possa definire approvata? In altre parole, nel caso da me citato, il presidente ha dichiarata approvata una delibera che prevedeva una maggioranza di 500 millesimi, con un risultato di 330 millesimi al si e 272 al no. Lui (il presidente dell'Assemblea) ha asserito che il valore minimo dei 500 millesimi necessitava ai soli fini del potere di costituzione dell'Assemblea e che nell'ambito di quel valore minimo si sarebbero poi costituite le maggioranze. Molto esplicitamente: la maggioranza prevista era di 500 millesimi. L'Assemblea era rappresentata da un valore millesimale di 602 millesimi.Io asserivo che la delibera era approvata solo se i SI raggiungevano il valore millesimale di 500, mentre il presidente asseriva che i SI erano la maggioranza nei 602 millesimi(in realtà 330 SI e 272 NO).Non chiedetemi se l'amministratore ha proferito parola..... (fungeva da segretario) !!!! Saluti
#4 Inviato 10 Gennaio, 2014 Ricapitolando:i quorum costitutivi servono per dire semplicemente se i lavori dell'assemblea possano iniziare o meno; i quorum deliberativi servono per approvare le delibere.Quindi,ad esempio,se per la nomina dell'amministratore la legge prevede il quorum "maggioranza dei presenti che rappresenti almeno 500 mls" e questi 500 mlm non vengono raggiunti la delibera non può essere approvata.Se l'amministratore non ha proferito parola,beh,poveri voi. 1
#5 Inviato 11 Gennaio, 2014 (....). Se l'amministratore non ha proferito parola,beh,poveri voi. Hai ragione!!! La cosa strana è che, almeno da queste parti, molti Condominii sono in tali condizioni. Grazie per l'esempio.
#6 Inviato 11 Gennaio, 2014 In assemblea due sono i quorum da tenere bene presenti per le delibere, quello costitutivo sia in 1° che in 2° convocazione; cc art. 1136. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Dopo di che è necessario verificare il quorum deliberativo per far si che le delbere siano regolari, questa è un'utile tabella riassuntiva; --link_rimosso--
#7 Inviato 11 Gennaio, 2014 Ciao, Tuxx. Ti ringrazio per la risposta. In effetti ho riletto bene l'art. 1136 e le spiegazioni del Tamborrino che, con le vostre delucidazioni, ora mi hanno tolto ogni dubbio. Non riesco a "vedere" la tabella al link da Te indicato. Sarà un mio problema.Grazie ancora e...alla prossima.