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barrosu

Validità votazioni assembleari

per essere valida una votazione deve

rappresentare la maggioranza dei millesimi

richiesti ed anche la maggioranza dei presenti.

Le deleghe contano come millesimi ma non

come teste. pena la nullità della delibera?

Le deleghe valgono come testa e come millesimi, non ci sono dubbi.

 

Dacc Art. 67.

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. ...

ovvero il delegante è come fosse presente anche fisicamente

Non condivido perchè sarebbe sufficiente il quorum dei millesimi.

ipotiziamo che un condomino abbia 700mm ed il restante 300mm

fosse ripartito tra 5 condomini e la votazione riportasse 700 con una testa a favore

e 300 con 5 teste contrari. la delibera è valida secondo Lei

no.

si è in stallo.

le delibere sono valide solo con la doppia maggioranza: teste e millesimi.

art. 1136 cc

Non condivido perchè sarebbe sufficiente il quorum dei millesimi.

ipotiziamo che un condomino abbia 700mm ed il restante 300mm

fosse ripartito tra 5 condomini e la votazione riportasse 700 con una testa a favore

e 300 con 5 teste contrari. la delibera è valida secondo Lei

No, la delibera non è valida perchè manca la maggioranza delle teste, ovvero perchè una delibera sia valida deve ottenere sia la maggioranza delle teste ed anche quella dei millesimi.

Comunque ti assicuro che la delega vale sia come testa che come millesimi.

Non condivido perchè sarebbe sufficiente il quorum dei millesimi.

ipotiziamo che un condomino abbia 700mm ed il restante 300mm

fosse ripartito tra 5 condomini e la votazione riportasse 700 con una testa a favore

e 300 con 5 teste contrari. la delibera è valida secondo Lei

art. 1136

"... Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio..."

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