#1 Inviato 20 Novembre, 2017 Buongiorno Amministatori parte di giardino condominiale concesso in uso esclusivo ( da atto notarile ) da piu' di vent'anni a un condomino ...ora chiede se si puo' usucapire .. è possibile ? e se si in che modo ? grazie fin da ora
#2 Inviato 20 Novembre, 2017 per usucapire un bene occorre la sentenza di un giudice. L'usucapione non si perfezione in maniera automatica
#3 Inviato 20 Novembre, 2017 Un bene condominiale concesso in uso esclusivo, è un mio giudizio personale, non può essere usucapito. La concessione ad uso esclusivo indicata in atto è un contratto e pertanto non si può esercitare il "possesso" del bene perchè il suo uso è concesso in virtù del contratto stesso e non per assenza di rivendicazione.
#4 Inviato 20 Novembre, 2017 per usucapire un bene occorre la sentenza di un giudice. L'usucapione non si perfezione in maniera automatica Un bene condominiale concesso in uso esclusivo, è un mio giudizio personale, non può essere usucapito. La concessione ad uso esclusivo indicata in atto è un contratto e pertanto non si può esercitare il "possesso" del bene perchè il suo uso è concesso in virtù del contratto stesso e non per assenza di rivendicazione. Grazie .....risposte esaustive. ...amo questo forum
#5 Inviato 21 Novembre, 2017 veramenete per usucapire NON serve la sentenza del giudice, l'usucapione è infatti titolo di acquisto originario di un bene: La sentenza infatti non va a costituire nulla, ma si limita a dar atto del fatto già intervenuto, quindi non è la sentenza a "creare" l'usucapione, ma la dichiara soltanto Occorre leggere attentamente l'atto notarile di cui parli: se ha concesso l'utilizzo significa che non ha concesso il possesso, che è base dell'usucapione, Il condomino utilizza sì quella parte ma sulla base di un contratto/atto notarile... Senza leggerlo è difficile dire di piu'
#6 Inviato 21 Novembre, 2017 veramenete per usucapire NON serve la sentenza del giudice, l'usucapione è infatti titolo di acquisto originario di un bene: La sentenza infatti non va a costituire nulla, ma si limita a dar atto del fatto già intervenuto, quindi non è la sentenza a "creare" l'usucapione, ma la dichiara soltantoOccorre leggere attentamente l'atto notarile di cui parli: se ha concesso l'utilizzo significa che non ha concesso il possesso, che è base dell'usucapione, Il condomino utilizza sì quella parte ma sulla base di un contratto/atto notarile... Senza leggerlo è difficile dire di piu' Affinché, però, il possesso si trasformi in proprietà riconosciuta dall’ordinamento, è necessario che intervenga una sentenza del giudice, che dichiari che si è compiuto l’usucapione. Pertanto, bisognerà iniziare una vera e propria causa e provare l’esistenza dei predetti presupposti (possesso e decorso del tempo). La sentenza è necessaria visto che l’usucapione, come detto, è una situazione di fatto e, quindi, non c’è alcun atto o contratto da andare a registrare nei pubblici registri immobiliari e formalizzare il passaggio di proprietà. Pertanto, nei registri pubblici si andrà a trascrivere proprio la sentenza
#7 Inviato 21 Novembre, 2017 veramenete per usucapire NON serve la sentenza del giudice, l'usucapione è infatti titolo di acquisto originario di un bene: La sentenza infatti non va a costituire nulla, ma si limita a dar atto del fatto già intervenuto, quindi non è la sentenza a "creare" l'usucapione, ma la dichiara soltantoOccorre leggere attentamente l'atto notarile di cui parli: se ha concesso l'utilizzo significa che non ha concesso il possesso, che è base dell'usucapione, Il condomino utilizza sì quella parte ma sulla base di un contratto/atto notarile... Senza leggerlo è difficile dire di piu' Grazie..... Nell'atto c è scritto concesso in uso esclusivo
#8 Inviato 21 Novembre, 2017 Grazie..... Nell'atto c è scritto concesso in uso esclusivo Se è stato dato in concessione non si può usucapire, era stato già detto da Bilbetto;--> https://www.condominioweb.com/lacquisto-per-usucapione-chi-decide-e-come.11674 Condizioni dell’usucapione In generale, possiamo dire, a maggiore chiarimento di quanto sopra, che il diritto di proprietà non si prescrive, non si estingue, cioè, per il semplice mancato esercizio nel tempo delle facoltà che gli sono concesse. Tuttavia, il diritto di proprietà si può perdere (e in tal caso scatta l’usucapione a favore di un altro soggetto) se ricorrono le seguenti condizioni: – qualcun altro si impossessa del nostro bene; – l’impossessamento deve essere avvenuto senza il nostro consenso (quindi non rileva ai fini dell’usucapione, per esempio, la concessione di un bene in comodato, in affitto, ecc.); ...